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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01652/2026

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l ricorso iscritto al n. 9648/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, giusta procura speciali in atti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore - resistente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1001/6/2018, depositata in data 25.9.2018, non notificata; Nullità della notifica dell’atto di appello tributario –difetto autosufficienza. udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 48/1/2016 della C.T.P. di Venezia, che aveva accolto i ricorsi riuniti promossi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., dalla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rilevato in via preliminare che il ricorso non risulta notificato alle società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., dalla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., che sono state parti dei giudizi di merito.

1.1. Tuttavia, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art.101 cod. proc. civ., Ric. 2013 n. 10531 sez. 52 - ud. 14 - 02 - 2017 - 4 - Corte di Cassazione - copia non ufficiale da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

1.2. In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti processuali, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

2. Sempre in via preliminare, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questa Corte ha invero più volte chiarito che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché èinammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti delMinistero dell'Economia e delle Finanze. ( ex multis , Cass. n. 1462/2020).

3. Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 11 della Costituzione relativi al giusto processo ed al diritto di difesa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto presupposto», i ricorrenti assumono che l’Agenzia delle Entrate non ha validamente notificato l’atto di appello, impedendo loro di esercitare il diritto di difesa.

Infatti, l’atto di appello era stato notificato presso la loro residenza a mezzo raccomandata a/r e non presso il domicilio eletto.

4. Con il secondo ed ultimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 170 e 330 c.p.c., 17 del decreto legislativo n. 546/1992 e violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento; nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto di appello presupposto», i ricorrenti ribadiscono di non aver potuto partecipare alla fase di gravame a causa dell’omessa notifica dell’atto di appello presso il domicilio eletto.

Né si era verificata una sanatoria, perché la C.T.R. non aveva rilevato il vizio di notifica e non aveva disposto la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto “rigettare l’appello dichiarandolo inammissibile”, dopo aver constatato la mancata costituzione di essi appellati e la nullità della notifica, in quanto effettuata presso il domicilio reale anziché presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario in primo grado.

5. I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

5.1. I ricorrenti incomprensibilmente lamentano la “nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto presupposto”, per poi in concreto dolersi della nullità della sentenza, che è un atto giurisdizionale e non amministrativo, asseritamente scaturente dalla pretesa nullità della notifica dell’atto di appello che, a sua volta, è un atto processuale e non amministrativo.

5.2. Inoltre, non trascrivono il contenuto dell’atto processuale nel quale sarebbe in tesi stata effettuata l’elezione di domicilio presso il difensore, che peraltro non risulta agli atti di causa, né specificano il nominativo del difensore domiciliatario.

5.3. Infine, non trascrivono nè riproducono l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’atto di gravame, neppure indicato tra i documenti depositati, nonostante questa Corte abbia più volte statuito che ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perchè la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo(cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).

6. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

7. Nulla per le spese.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso iscritto al n. 9648/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, giusta procura speciali in atti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore - resistente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1001/6/2018, depositata in data 25.9.2018, non notificata; Nullità della notifica dell’atto di appello tributario –difetto autosufficienza. udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 48/1/2016 della C.T.P. di Venezia, che aveva accolto i ricorsi riuniti promossi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., dalla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. 3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato in via preliminare che il ricorso non risulta notificato alle società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., dalla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., che sono state parti dei giudizi di merito. 1.1. Tuttavia, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art.101 cod. proc. civ., Ric. 2013 n. 10531 sez. 52 - ud. 14 - 02 - 2017 - 4 - Corte di Cassazione - copia non ufficiale da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129). 1.2. In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti processuali, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 2. Sempre in via preliminare, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa Corte ha invero più volte chiarito che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché èinammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti delMinistero dell'Economia e delle Finanze. ( ex multis , Cass. n. 1462/2020). 3. Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 11 della Costituzione relativi al giusto processo ed al diritto di difesa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto presupposto», i ricorrenti assumono che l’Agenzia delle Entrate non ha validamente notificato l’atto di appello, impedendo loro di esercitare il diritto di difesa. Infatti, l’atto di appello era stato notificato presso la loro residenza a mezzo raccomandata a/r e non presso il domicilio eletto. 4. Con il secondo ed ultimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 170 e 330 c.p.c., 17 del decreto legislativo n. 546/1992 e violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento; nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto di appello presupposto», i ricorrenti ribadiscono di non aver potuto partecipare alla fase di gravame a causa dell’omessa notifica dell’atto di appello presso il domicilio eletto. Né si era verificata una sanatoria, perché la C.T.R. non aveva rilevato il vizio di notifica e non aveva disposto la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto “rigettare l’appello dichiarandolo inammissibile”, dopo aver constatato la mancata costituzione di essi appellati e la nullità della notifica, in quanto effettuata presso il domicilio reale anziché presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario in primo grado. 5. I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza. 5.1. I ricorrenti incomprensibilmente lamentano la “nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto presupposto”, per poi in concreto dolersi della nullità della sentenza, che è un atto giurisdizionale e non amministrativo, asseritamente scaturente dalla pretesa nullità della notifica dell’atto di appello che, a sua volta, è un atto processuale e non amministrativo. 5.2. Inoltre, non trascrivono il contenuto dell’atto processuale nel quale sarebbe in tesi stata effettuata l’elezione di domicilio presso il difensore, che peraltro non risulta agli atti di causa, né specificano il nominativo del difensore domiciliatario. 5.3. Infine, non trascrivono nè riproducono l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’atto di gravame, neppure indicato tra i documenti depositati, nonostante questa Corte abbia più volte statuito che ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perchè la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo(cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 6. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. 7. Nulla per le spese. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del