CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 00892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Cagliari ha condannato l’imputato alla multa di euro 300,00 per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. 2. Avverso la richiamata sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensor e di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché all’art. 612 cod. pen. e motivazione apparente. A fondamento di tale censura lamenta che la decisione si è basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure in sede dibattimentale aveva indicato, contraddittoriamente, la pronuncia da parte sua di frasi di differente tenore. Inoltre, deduce che erano state invece svalutate le dichiarazioni dei testi della difesa,i quali avevano riferito di non aver udito alcuna frase minacciosa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. e travisamento della prova che si risolve in motivazione apparente poiché i testi Deiana, Argiola e Soro non hanno confermato, comeinvece assunto dalla pronunciaimpugnata, la versione dei fatti riferita dalla persona offesa, ma solo il contesto nel quale essi si sono verificati, smentendo o comunque non confermando leminacce. 2.3. Con il terzo motivo l’imputato assume erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. poiché non sarebbero comunque state considerate le circostanze concrete nelle quali il fatto si era verificato, ossia una discussione sul luogo di lavoro, caratterizzata da accesa conflittualità, tra esso ricorrente e la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, ai limiti dell’ammissibilità poiché si dirigono per la massima parte contro la motivazione della decisione del giudice di pace, avverso la quale in questa sede di legittimità è, come noto, consentito un sindacato solo per violazione di legge, non sono ad ogni modo fondati. Infatti la pronuncia impugnata ha argomentato in maniera assolutamente logica il proprio convincimento, articolando il giudizio di attendibilità della persona offesa in maniera puntuale, avendo riguardo alla precisione delle dichiarazioni della stessa nonostante il tempo trascorso dai fatti, al riconoscimento da parte della stessa che aveva avuto quel giorno un litigio con l’imputato e al non essersi costituita parte civile e, dunque, alla circostanza che la medesimanon aveva alcun interesse economico della controversia. A fronte di ciò, del resto, a differenza di quanto assume la difesa dell’imputato, la sentenza censurata non ha certo affermato che gli altri testi hanno confermato le propalazioni della vittima in ordine alle minacce proferite nei suoi confronti dallo [OSCURATO:PERSONA] ma, per l’appunto, il contesto nel quale il fatto si era verificato, così corroborando la situazione descritta dalla stessa vittima. E, dunque, dinanzi a una motivazione logica sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, quest’ultimo vuole in realtà ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944). 2. Il terzo motivo è parimenti non fondato. Infatti, la circostanza che l’imputato e la persona offesa stessero discutendo non si comprende come possa influire, se non accentuandone il tenore e la portata anche rispetto al timore ingenerato nella vittima, sulla configurabilità del fatto di reato. 3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]