CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 09698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3504-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3384/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 2798/2016; [OSCURATO:PERSONA] – interruzione – domanda di costituzione di rapporto di lavoro ex art. 29 d.lgs. 276/03 - effetti R.G.N.3504/2022 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 23 luglio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 11.449,41 oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di differenze retributive in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2868 del 13 marzo 2014 (di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le predette parti, previo quello di interposizione illecita di manodopera della società con la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], datrice di lavoro formale di Palumbo): così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece condannata al pagamento della maggior somma di € 85.826,49 oltre accessori; 2. a differenza del Tribunale, essa ha infatti ritenuto prescritti i crediti del lavoratore anteriori al quinquennio precedente la lettera interruttiva dell’anno 2009, non potendo esserne ritenuta la decorrenza “dall’accertamento giudiziale dell’an della pretesa, che di per sé … non costituisce causa di sospensione del relativo decorso”. E ha poi ritenuto corretti i calcoli compiuti dal C.t.u., per infondatezza di ogni contestazione ad essi; 3. con atto notificato il 24 gennaio 2022, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. giova invertire l’ordine di trattazione dei due motivi, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363); 2. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2935 e 2945 c.c., per non avere la Corte territoriale individuato la decorrenza della prescrizione dal momento di possibilità per il lavoratore di esercizio del diritto di credito, riconosciuto con la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:SOCIETA]., previo l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera suindicata, per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2868 del 13 marzo 2014; con la conseguente inesistenza di alcuna decorrenza di prescrizione da tale data, interrotta per avere egli anche “tempestivamente … introdotto il giudizio di quantificazione in data 23.09.2014”, con ricorso depositato in tale data e notificato il 31 ottobre 2014 (secondo motivo); 3. esso è fondato;4. in via di premessa, giova ribadire che, a seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione (e, analogamente in relazione alla questione qui devoluta: sull’interruzione) della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimangasub iudice e rientr i , pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione (qui: interruzione) dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale dies a quo, in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo(Cass. 3 ottobre 2022, n. 28565; sull’unità minima – individuata dalla sequenza del fatto, della norma e dell’effetto giuridico, suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno , adde : Cass. 28 settembre 2012, n. 16583; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728); 5. in ordine alladecorrenza della prescrizione, è noto che l'impossibilità di far valere ildiritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo sia solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprenda anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suodiritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di talediritto e neppure il ritardo indotto, come nel caso di specie, dalla necessità del suo accertamento (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193); 5.1. d’altro canto, la declaratoria di nullità dell'interposizionedi manodopera per violazione di norme imperative e della conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per questo di corrispondere le retribuzioni allavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, per effetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost. (Cass. s.u. 7 febbraio 2018, n. 2990, in motivazione part. subp.to 12, richiamata Corte cost. 303/2011: “Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”). Analogamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 9 settembre 2021, n. 24408, in motivazione) come, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, ai sensi dell’art. 27 d. lgs. 276/2003 pro tempore vigente, si costituisca un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione, sicché sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, che viene ricondotto all'utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto, costituito e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volontà del legislatore, tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (ex multis: Cass. 16 settembre 2016, n. 17969, in motivazione), così l'utilizzatore subentrando nei rapporti come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. 6 luglio 2023, n. 19114, in motivazione, subp.to 37); 6. secondo i principi affermati da una giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata (n. 18570 del 2007, n. 8983 del 2015, n. 21812 del 2015, Cass. n. 27131 del 2018) e condivisa da questo Collegio, la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2233, in motivazione, sub p.to 7) . E ancora più esplicita è la recente ribadita affermazione, secondo cui la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale: assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi(Cass. 7 giugno 2023, n. 16120);7. nel caso di specie, la domanda giudiziale del lavoratore (di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., previo accertamento dell’interposizione illecita di manodopera tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], sua datrice di lavoro formale), proposta il25 maggio 2011, ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2868 del 13 marzo 2014, ai sensi dell'art.2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti ricollegati con stretto nesso di causalità a quel rapporto: e pertanto, anche di quelli retributivi oggetto dell’odierno giudizio, introdotto con ricorso depositato il 23 settembre 2014 e notificato il 31 ottobre 2014. Sicché,non è maturataalcuna prescrizione, da quella domanda così interrotta e nuovamente dall’odierna; 8. il ricorrente ha altresì dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza di motivazione, non essendo comprensibile il ragionamento argomentativo della Corte territoriale relativo al computo delle differenze retributive riconosciute al lavoratore, tenuto conto della ritenuta prescrizione dei crediti del lavoratore anteriori al quinquennio precedente la lettera dell’anno 2009 (primo motivo); 9. esso è assorbito; 10. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenz