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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20810/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23931-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ZANOTTI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ruolo –difetto interesse ad agire R.G.N.23931/2020 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 584/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 336/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in avanti anche “[OSCURATO:PERSONA]”) e dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche “Inps”).

2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale di Massa aveva respinto il ricorso della società, con cui era stato impugnato l’estratto di ruolo (rilasciato il 16.2.2017) relativo a 47 cartelle esattoriali portanti crediti dell’Inps e dell’Inail, giudicando tardiva l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c. e infondata l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha considerato l’[OSCURATO:PERSONA] legittimata ad avvalersi di avvocati del libero Foro, alla luce della normativa in materia e della pronuncia delle S.U. n. 30008 del 2019; ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse della società (comunque eccepito dalle parti appellate) ad impugnare l’estratto di ruolo rilasciato, su richiesta della società, dall’Ente della riscossione ed ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito, non avendo il tribunale affrontato e deciso tale questione; ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse fornito prova della notifica delle 47 cartelle attraverso la produzione delle relate, attestanti la notifica effettuata dal concessionario e recanti, in modo leggibile, il numero identificativo di ciascuna cartella; che ove anche si riconoscesse l’irregolarità della notifica per alcune cartelle di pagamento, tale vizio dovrebbe considerarsi sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, essendo pervenute le notifiche nella sfera di conoscibilità del destinatario; che analoghe considerazioni valevano per la notifica delle ultime due cartelle Inail del 2013 e 2014, notificate a mezzo PEC come da ricevute di consegna prodotte; che, in ogni caso, le istanze di rateizzazione, presentate dalla società negli anni 2008, 2011, 2013 e 2015, costituivano prova sufficiente della conoscenza, da parte della stessa, delle cartelle di pagamento, con conseguente sanatoria delle eventuali irritualità di notifica in ragione del raggiungimento dello scopo; che ove anche le istanze di rateizzazione non fossero riferibili a tutte le 47 cartelle comprese nell’estratto di ruolo, sarebbe dirimente il fatto che la società ha depositato il ricorso giudiziale il 17.10.2017, quando era ampiamente decorso il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile alla impugnazione dell’estratto di ruolo consentita solo in funzione cd. recuperatoria, con decorrenza del termine dalla consegna dell’estratto di ruolo al contribuente, nella specie avvenuto il 16.2.2017; che la società non ha proposto un’opposizione all’esecuzione sul presupposto di non avere mai ricevuto alcuna intimazione di pagamento ma ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo; che è inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito dell’Amministrazione risultante dall’estratto di ruolo procurato dal contribuente e, quindi, inammissibile il ricorso della società, senza necessità di affrontare nel merito la questione della prescrizione.

3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.

L’Inps ha depositato procura speciale.

È stata depositata memoria nell’interesse della società.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello preso in esame la comparsa di costituzione dell’Avvocatura dello Stato depositata tardivamente ed acquisito i documenti prodotti tardivamente.

6. Con il secondo motivo la medesima censura è proposta come vizio di nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 125, 182 e 416 c.p.c.

7. I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti.

Il primo motivo è all’evidenza inammissibile poiché l’art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilmente invocato per far valere vizi processuali, dovendosi intendere il “fatto”, di cui si assume l’omesso esame, come fatto storico (v. in tal senso Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Neppure potrebbe riqualificarsi la censura come volta a far valere l’omessa pronuncia, anch’essa non configurabile rispetto a questioni processuali (v.

Cass. n. 13649 del 2005; n. 7406 del 2014).

Il secondo motivo è infondato dovendosi ritenere che la Corte di merito abbia (implicitamente) considerato rituale l’acquisizione “d’ufficio”, nel giudizio di primo grado, delle relate di notifica delle cartelle (che si assume tardivamente depositate da [OSCURATO:PERSONA]) motivata dal tribunale “anche in relazione alla richiesta ex artt. 210-213 c.p.c. tempestivamente formulata dall’Inps” (v. verbale udienza trascritto nel controricorso p. 5 ultimo cpv. e p. 6).

Ciò in conformità ai principi di diritto espressi da questa S.C. secondo cui è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, dal che discende che quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (v.

Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005).

Si è infatti precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto (v.

Cass. n. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017).8.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 615 c.p.c., in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla asserita carenza dell’interesse ad agire della società.

9. Con il quarto motivo la medesima censura è proposta sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

10. Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 513 c.p.c., 26 e 49 del d.P.R. 602/1973, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito giudicato sufficiente a perfezionare la notifica l’invio al contribuente delle sole relate di notifica delle cartelle, peraltro in copia, disconosciute per difformità agli originali.

11. Con il sesto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato la totale mancanza di prova della notifica, per l’inidoneità delle produzioni documentali (parziali e in fotocopia) e per la contestazione della avvenuta notifica ai sensi di legge e della conformità delle copie delle relate agli originali.

12. Con il settimo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143, 145 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la nullità, l’illegittimità, l’annullabilità delle notifiche asseritamente eseguite.

13. Con l’ottavo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che le istanze di rateizzazione costituiscono sicuro indice della conoscenza, da parte del contribuente, delle pretese tardivamente impugnate.

14. Con il nono motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato l’intervenuta prescrizione senza affrontare nel merito la questione.

15. Con il decimo motivo si impugna la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello, qualificando la prescrizione come eccezione in senso stretto, omesso di affrontare il merito della predetta questione.

16. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati e il loro rigetto assorbe tutti i residui motivi di ricorso.

17. Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte di merito, la società ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo (sentenza d’appello, ultima pagina, primo cpv.).

18. Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha introdotto nell’ordinamento l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, recante la tipizzazione dell'interesse ad agire nella materia per cui è causa; tale interesse deve dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

19. Su tale modifica normativa sono intervenute le S.U. di questa Corte che, con la sentenza n. 26283 del 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.

20. La citata sentenza delle Sezioni Unite, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., S.U. n. 15354 del 2015; n. 28528 del 2018; n. 18041 del 2019; n. 7756 del 2020); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477 del 1971; n. 16281 del 2016; n. 16512 e n. 24461 del 2019); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., S.U. n. 22080 del 2017, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558 del 2020; n. 20694del 2021; n. 40763 del 2021, cit.).

21. Alla luce di tali argomenti, risultano infondati il terzo e il quarto motivodi ricorso, dovendosi confermare la statuizione di difetto di interesse ad agire della società, adottata dalla Corte di appello, poiché l’azione di accertamento negativo dalla stessa proposta non è ammessa dall’ordinamento (v.

Cass. n. 10595 del 2023).I restanti motivi sono assorbiti.

22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

23. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps che non ha svolto difese.

24. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23931-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ZANOTTI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ruolo –difetto interesse ad agire R.G.N.23931/2020 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 584/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 336/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in avanti anche “[OSCURATO:PERSONA]”) e dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche “Inps”). 2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale di Massa aveva respinto il ricorso della società, con cui era stato impugnato l’estratto di ruolo (rilasciato il 16.2.2017) relativo a 47 cartelle esattoriali portanti crediti dell’Inps e dell’Inail, giudicando tardiva l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c. e infondata l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha considerato l’[OSCURATO:PERSONA] legittimata ad avvalersi di avvocati del libero Foro, alla luce della normativa in materia e della pronuncia delle S.U. n. 30008 del 2019; ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse della società (comunque eccepito dalle parti appellate) ad impugnare l’estratto di ruolo rilasciato, su richiesta della società, dall’Ente della riscossione ed ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito, non avendo il tribunale affrontato e deciso tale questione; ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse fornito prova della notifica delle 47 cartelle attraverso la produzione delle relate, attestanti la notifica effettuata dal concessionario e recanti, in modo leggibile, il numero identificativo di ciascuna cartella; che ove anche si riconoscesse l’irregolarità della notifica per alcune cartelle di pagamento, tale vizio dovrebbe considerarsi sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, essendo pervenute le notifiche nella sfera di conoscibilità del destinatario; che analoghe considerazioni valevano per la notifica delle ultime due cartelle Inail del 2013 e 2014, notificate a mezzo PEC come da ricevute di consegna prodotte; che, in ogni caso, le istanze di rateizzazione, presentate dalla società negli anni 2008, 2011, 2013 e 2015, costituivano prova sufficiente della conoscenza, da parte della stessa, delle cartelle di pagamento, con conseguente sanatoria delle eventuali irritualità di notifica in ragione del raggiungimento dello scopo; che ove anche le istanze di rateizzazione non fossero riferibili a tutte le 47 cartelle comprese nell’estratto di ruolo, sarebbe dirimente il fatto che la società ha depositato il ricorso giudiziale il 17.10.2017, quando era ampiamente decorso il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile alla impugnazione dell’estratto di ruolo consentita solo in funzione cd. recuperatoria, con decorrenza del termine dalla consegna dell’estratto di ruolo al contribuente, nella specie avvenuto il 16.2.2017; che la società non ha proposto un’opposizione all’esecuzione sul presupposto di non avere mai ricevuto alcuna intimazione di pagamento ma ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo; che è inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito dell’Amministrazione risultante dall’estratto di ruolo procurato dal contribuente e, quindi, inammissibile il ricorso della società, senza necessità di affrontare nel merito la questione della prescrizione. 3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. L’Inps ha depositato procura speciale. È stata depositata memoria nell’interesse della società. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello preso in esame la comparsa di costituzione dell’Avvocatura dello Stato depositata tardivamente ed acquisito i documenti prodotti tardivamente. 6. Con il secondo motivo la medesima censura è proposta come vizio di nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 125, 182 e 416 c.p.c. 7. I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti. Il primo motivo è all’evidenza inammissibile poiché l’art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilmente invocato per far valere vizi processuali, dovendosi intendere il “fatto”, di cui si assume l’omesso esame, come fatto storico (v. in tal senso Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Neppure potrebbe riqualificarsi la censura come volta a far valere l’omessa pronuncia, anch’essa non configurabile rispetto a questioni processuali (v. Cass. n. 13649 del 2005; n. 7406 del 2014). Il secondo motivo è infondato dovendosi ritenere che la Corte di merito abbia (implicitamente) considerato rituale l’acquisizione “d’ufficio”, nel giudizio di primo grado, delle relate di notifica delle cartelle (che si assume tardivamente depositate da [OSCURATO:PERSONA]) motivata dal tribunale “anche in relazione alla richiesta ex artt. 210-213 c.p.c. tempestivamente formulata dall’Inps” (v. verbale udienza trascritto nel controricorso p. 5 ultimo cpv. e p. 6). Ciò in conformità ai principi di diritto espressi da questa S.C. secondo cui è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, dal che discende che quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (v. Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è infatti precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto (v. Cass. n. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017).8. Con il terzo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 615 c.p.c., in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla asserita carenza dell’interesse ad agire della società. 9. Con il quarto motivo la medesima censura è proposta sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 10. Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 513 c.p.c., 26 e 49 del d.P.R. 602/1973, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito giudicato sufficiente a perfezionare la notifica l’invio al contribuente delle sole relate di notifica delle cartelle, peraltro in copia, disconosciute per difformità agli originali. 11. Con il sesto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato la totale mancanza di prova della notifica, per l’inidoneità delle produzioni documentali (parziali e in fotocopia) e per la contestazione della avvenuta notifica ai sensi di legge e della conformità delle copie delle relate agli originali. 12. Con il settimo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143, 145 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la nullità, l’illegittimità, l’annullabilità delle notifiche asseritamente eseguite. 13. Con l’ottavo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che le istanze di rateizzazione costituiscono sicuro indice della conoscenza, da parte del contribuente, delle pretese tardivamente impugnate. 14. Con il nono motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato l’intervenuta prescrizione senza affrontare nel merito la questione. 15. Con il decimo motivo si impugna la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello, qualificando la prescrizione come eccezione in senso stretto, omesso di affrontare il merito della predetta questione. 16. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati e il loro rigetto assorbe tutti i residui motivi di ricorso. 17. Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte di merito, la società ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo (sentenza d’appello, ultima pagina, primo cpv.). 18. Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha introdotto nell’ordinamento l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, recante la tipizzazione dell'interesse ad agire nella materia per cui è causa; tale interesse deve dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 19. Su tale modifica normativa sono intervenute le S.U. di questa Corte che, con la sentenza n. 26283 del 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 20. La citata sentenza delle Sezioni Unite, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., S.U. n. 15354 del 2015; n. 28528 del 2018; n. 18041 del 2019; n. 7756 del 2020); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477 del 1971; n. 16281 del 2016; n. 16512 e n. 24461 del 2019); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., S.U. n. 22080 del 2017, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558 del 2020; n. 20694del 2021; n. 40763 del 2021, cit.). 21. Alla luce di tali argomenti, risultano infondati il terzo e il quarto motivodi ricorso, dovendosi confermare la statuizione di difetto di interesse ad agire della società, adottata dalla Corte di appello, poiché l’azione di accertamento negativo dalla stessa proposta non è ammessa dall’ordinamento (v. Cass. n. 10595 del 2023).I restanti motivi sono assorbiti. 22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 23. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps che non ha svolto difese. 24. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupp
Sentenza Cassazione n. 20810/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris