CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. I ricorsi stessi risultano, infatti, sottoscritti personalmente dagli imputati in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. peri., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P. P.Q.M