CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 32326-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della La Corte soc. agr. coop., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bologna che ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il ~le di Parma aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa inflitta per la violazione di cui all'art. 5, comma 2, I. n. 119 del 2003. 2. [OSCURATO:PERSONA]Romagna ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso si fonda su due motivi, il primo dei quali denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, e la mancata applicazione del principio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale. Secondo la corte d'appello, infatti, il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare, in ragione della sua natura proporzionale, per la sanzione opposta sicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo altrimenti meno la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria. 4. Il motivo è fondato. L'art. 16 della I. n. 689 cit. esclude, in effetti, l'operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale ma, per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 del d.lgs. 213 del 1998, solo nel caso in cui non sia per la stessa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in C. 1.000,00; 5. Questa Corte, del resto, ha affermato il principio di diritto per cui in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, conv. I. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1°, della I. n. 689 del 1981, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di C. 1.000,00 (Cass. n. 8362 del 2020; Cass. n. 32006 del 2021). 6. Il secondo motivo è assorbito. Ric. 2020 n. 32326 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 7. La sentenza impugnata dev'essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 16 dicembre 2021. Il P esid e Gio ombar DE7n-1- ! gi ongi. IN 1122 _ _ _