Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16653/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che hanno assunto il rischio del certificato n.1545520, come legalmente rappresentati, rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1133/2020depositata il 28/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva adito, avanti al Tribunale di Massa,[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Carrara e [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento del contratto di compravendita immobiliare concluso conMirta [OSCURATO:PERSONA], per essere stato il consenso da essa prestato viziato pererrore essenziale riconoscibile, o la sua risoluzione -per la presupposizionedi una condizione esterna in concreto risultata non sussistente o, insubordine, ex art.1489 c.c.-, con condanna della venditrice allarestituzione del prezzo e di tutte le controparti al risarcimento dei danni.A fondamento delle domande la società aveva evidenziato di averconcluso con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] un contratto dicompravendita di un terreno sul quale intendeva edificare; nel corso dellatrattativa, la convenuta venditrice aveva dichiarato all’acquirente che ilterreno rientrava all’interno delle nuove aree di completamento urbanoBX3 e aveva una destinazione edificatoria propria di quel tipo di area,senza vincoli ulteriori rispetto al vincolo idrogeologico; nonostante laperizia predisposta su incarico della venditrice dal geom.

Morelli e ilcontenuto del certificato di destinazione urbanistica del Comune diCarrara, sottoscritto dal funzionario arch. [OSCURATO:PERSONA], checonfermava sia il tipo di qualificazione dell’area sia il vincolo idrogeologico,era emerso in seguito, in occasione dell’inoltro da parte della societàNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026acquirente di domanda per ottenere permesso a costruire, che il terrenoera sottoposto a vincolo paesaggistico che ne escludeva sostanzialmentel’edificabilità; più precisamente, il permesso a costruire era stato assentitodal Comune di Carrara il 25.11.2005, ma la Sovrintendenza dei BeniAmbientali non aveva rilasciato la necessaria autorizzazione (con diniegodel 18.5.2006); la società attrice aveva predisposto un nuovo progettoridimensionato, sottoponendolo il 10.9.2009 a nuova richiesta di permessoa costruire, senza esito positivo; in un successivo certificato didestinazione urbanistica, richiesto il 6.6.2012, era risultato presente ancheil vincolo paesaggistico in questione.Si erano costituite le parti convenute, chiedendo il rigetto di tutte ledomande; il Comune di Carrara e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiamato incausa le rispettive società assicuratrici per la manleva.Le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state respinte dalTribunale di Massa, con sentenza che la Corte d’Appello di Genova, con lasentenza indicata in epigrafe, ha confermato sulla base delle seguentimotivazioni:-il vincolo paesaggistico può non risultare da un documento formale maderiva dalle stesse caratteristiche del bene che, nel caso di specie, era unbosco ceduo;-non risultava normativamente imposto al Comune di Massa l’obbligo diinserire il vincolo paesaggistico nel piano urbanistico, il quale riveste lafinalità di riprodurre le prescrizioni urbanistiche contenute nel pianoregolatore e negli strumenti urbanistici emanati dal Comune;-emergeva dalla consulenza d’ufficio la dinamicità del vincolopaesaggistico, dipendente dalle caratteristiche della zona che possonomutare nel tempo; per tale motivo spesso il vincolo non viene indicato nelcertificato di destinazione urbanistica, ma il vincolo è imposto dalla legge etutti possono agevolmente verificarne la sussistenza;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026-in sostanza, le caratteristiche del terreno erano tali da escludere l’erroree l’applicabilità della disciplina relativa al caso di specie, perché [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto avere contezza di esse usandol’ordinaria diligenza;-la venditrice non aveva assunto alcuna garanzia in merito alle cubature eall’edificabilità del terreno e non sussistevano gli elementi costitutivi dellapresupposizione, perché alla caratteristica edificatoria poteva attribuirsivalore soltanto di motivo soggettivo della società immobiliare ai finidell’acquisto, non essendo stata estrinsecata nel contratto come motivodeterminante del consenso ;-il vincolo paesaggistico è un vincolo apparente e ciò esclude anche ilricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art.1489 c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidatoa quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Carrara, [OSCURATO:PERSONA] e gliAssicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio della polizza contrattada [OSCURATO:PERSONA], hanno tutti depositato controricorso.Sia la società ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria illustrativa, in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata perla discussione del ricorso in camera di consiglio, all’esito della quale laCorte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente devono essere rigettate tutte le eccezioni diinammissibilità del ricorso che sono state sollevate dai controricorrenti, inquanto il ricorso non viola le prescrizioni dell’art.366 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quelloNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026della esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti (Cass.

S.U. n. 37552/2021).I motivi di ricorso possono, altresì, legittimamente riproporreinterpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte algiudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche chesi assumono mal valutate nell’ambito delle indicazioni desumibilidall’art.360 co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto aqueste: ne consegue che le ragioni di inammissibilità prospettate sottoquesto profilo non possono riguardare il ricorso in sé, ma potranno avererilevanza in relazione ai singoli motivi come in concreto articolati.2.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta Error in procedendo, per violazione degli artt. 112, 115 e 116, 132 cpc.in relazione all'art 360 n° 4 e 5 per nullità della sentenza per motivazioneassente e/o apparente, per avere richiamato tesi giurisprudenziali perrelationem, senza comprenderne il significato e/o omettendo un compiutoragionamento sul punto e/o con motivazione assente e/o apparente,omettendo al contempo l’esame su un fatto decisivo per il giudizio che èstato motivo di discussione tra le parti, ossia la dichiarazione delvenditore, il principio dell'affidamento, le prescrizioni contenute nel CDU,la condotta illegittima del Comune di Carrara per aver concorso nelgenerare l’errore di [OSCURATO:PERSONA], enunciando argomentazioniperplesse ed inidonee a rivelare e/o supportare la ratio decidendi,disattendendo le prove documentali, scrutinando la domanda, con l'ausiliodi una motivazione apparente e in contrasto con le evidenze di causa,apoditticamente negate.

Error in Procedendo et in Judicando in relazioneall’art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. per violazione dell’art. 30 L. 380 del 2001, degliartt. art. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. e artt. 1362, 1363 e 1367, cod.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026civ., per violazione dei principi ermeneutici soggettivi valorizzanti laricerca della comune intenzione delle parti, anche attraverso uno studiosistematico di tutte le pattuizioni negoziali (artt. 1362 e 1363) e quellooggettivo, teso alla conservazione del contratto e delle sue singoleclausole (art.1367), perché nel rigettare il primo motivo di appello, haapoditticamente sostenuto che il vincolo paesaggistico non dovesse essereinserito nel CDU essendo un vincolo ex lege e dinamico, che l’errore fossericonoscibile utilizzando l’ordinaria diligenza, violando al contempo lanormativa sull'interpretazione del contratto che quella sull’errore e sullasua riconoscibilità, con mancata disamina di un punto decisivo delgiudizio, con motivazione apparente e contraddittoria .Secondo la società ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenutoin alcun conto le emergenze documentali, non esaminando né il contrattodi compravendita, né la perizia del geom.

Morelli -incaricato dallavenditrice [OSCURATO:PERSONA]-, né il certificato di destinazione urbanistica, né lealtre produzioni effettuate, tra cui la perizia dell’ing.

Pisanelli su incarico diCecilia [OSCURATO:SOCIETA]., dalle quali emergerebbe univocamente che laparte venditrice aveva garantito la piena edificabilità del terrenocompravenduto, edificabilità che costituiva per l’acquirente, in modomanifesto e inderogabile, presupposto per l’acquisto del terreno; è statavalorizzata la conoscibilità di un vincolo paesaggistico che non era statoinserito nel piano regolatore, senza considerare che le dichiarazioni dellavenditrice sulla edificabilità del terreno avevano fondato il legittimoaffidamento dell’acquirente, che la esonerava da ulteriori indaginisull’esistenza di eventuali vincoli escludenti e limitanti l’edificabilità delbene compravenduto, pagato altresì al prezzo di euro 67,31 al metroquadro, coerente con la destinazione edificatoria.

La ricorrente contestaanche la valorizzazione della definizione catastale del terreno quale boscoceduo che, essendo destinato al taglio, non si vede perché avrebbe dovutomettere in allarme l’acquirente sulla possibilità di edificarvi.

SottolineaNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026ancora che la perizia del geom.

Morelli, allegata al contratto dicompravendita come parte integrante, individuava la potenzialitàedificatoria sulla base del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che sulterreno oggetto di compravendita sarebbe stata possibile la realizzazionedi due palazzine o un piccolo fabbricato condominiale, con attribuzioneconseguente al terreno di un valore commerciale tra euro 65 ed euro 70 ametro quadro.

Nell’atto di compravendita la venditrice aveva precisatoinoltre che dalla data del rilascio del Certificato di [OSCURATO:PERSONA] non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici : ciò aconferma dell’assenza di vincoli e di quanto asserito e garantito quantoalla piena edificabilità con la produzione della perizia giurata del Geom.Morelli (anche a riguardo dell’attualità delle norme urbanistiche, chegarantivano tale edificabilità) e dal CDU.

Non sarebbe condivisibilenemmeno l’affermazione della Corte sull’irrilevanza della ricomprensionedel vincolo paesaggistico nei piani urbanistici.3.

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la Corte distrettualesarebbe incorsa in Error in procedendo, per violazione degli artt. 112,115 e 116, 132 cpc. in relazione all'art 360 n° 4 e 5 per nullità dellasentenza per motivazione mancante e/o apparente, per aver omesso alcontempo l’esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato motivo didiscussione tra le parti, ossia la sussistenza della presupposizione ocondizione esterna il cui venir meno comporta l’annullamento delcontratto, enunciando argomentazioni perplesse ed inidonee a rivelare e/osupportare la ratio decidendi .[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva richiesto, in via subordinata, larisoluzione del contratto per presupposizione, essendosi determinataall’acquisto del terreno perché la venditrice ne aveva garantito unacubatura edificabile propria di quelle zone BX3 : anche questa domandasarebbe stata esaminata in poche righe dalla Corte di merito, senza unamotivazione reale atta a giustificarne e renderne comprensibile il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Non si comprenderebbe, in particolare, perché in presenza di esplicitedichiarazioni della venditrice, l’acquirente avrebbe dovuto nutrire dubbisulla rispondenza al vero dell’attestazione e svolgere, comunque, proprieindagini.

La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che lacondizione di edificabilità del terreno, pur se non richiamata nelle clausolecontrattuali, risulta essere stata tenuta ben presente dai contraenti nellaformazione del loro consenso, come presupposto avente valoredeterminante ai fini dell’esistenza e del permanere del vincolocontrattuale.4.

Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta Error inprocedendo, per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 cpc. in relazioneall'art 360 n° 4 e 5 per nullità della sentenza per motivazione mancantee/o apparente, per aver omesso al contempo l’esame su un fatto decisivoper il giudizio che è stato motivo di discussione tra le parti, ossia lacaratteristica di onere non apparente del vincolo paesaggistico,enunciando argomentazioni perplesse ed inidonee a rivelare e/osupportare la ratio decidendi .La decisione impugnata sarebbe discutibile anche in ordine allaqualificazione come onere apparente del vincolo paesaggistico, perché taleesso non era, non risultando dalle cartografie e dal PRG, ove l’area inquestione era riportata come edificabile, senza limitazione alcuna e senzariferimento a vincoli paesaggistici.5.

I primi tre motivi di ricorso si esaminano congiuntamente perchéstrettamente connessi, e sono fondati nei profili, assorbenti rispetto aglialtri, in cui deducono vizio della motivazione tale da determinare nullitàdella sentenza, con riferimento alla ricostruzione della fattispecie concretaal fine dell’esclusione dell’errore quale vizio del consenso e dell’incidenzadell’esistenza del vincolo paesaggistico sul contratto di compravendita.E’ acquisito che, al fine di rendere effettiva e correttamente esplicitatal’autonomia negoziale, l’ordinamento tutela la libera formazione dellaNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026volontà contrattuale introducendo la disciplina dei vizi del consenso, inmodo da permettere al soggetto per il quale la formazione della volontà,pur espressa, si assume alterata, di annullare il vincolo negoziale.

Ladisciplina dei vizi relativi al formarsi della volontà negoziale riguarda ilmomento genetico dell’accordo concluso e presuppone che un consensosia stato effettivamente prestato, ma non sia congruente con l’assetto diinteressi raggiunto perché, per quanto qui interessa, conseguenza dierrore.

L’errore assume rilevanza invalidante rispetto al negozio conclusoquando è essenziale, ai sensi dell’art.1429 c.c. -perché ricadente sullanatura o sull’oggetto del contratto, oppure sull’identità dell’oggetto dellaprestazione o su una sua qualità determinante del consenso, o sull’identitào sulle qualità dell’altro contraente, o, trattandosi di errore di diritto, peressere stato la ragione unica o principale del contratto-; l’errore, oltre cheessere essenziale, deve essere riconoscibile dall’altro contraente, exart.1428 c.c.

Invece, non è necessario che l’errore sia anche scusabile,perché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievoai fini dell'integrazione del vizio negoziale, per la logica di equocontemperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsionenormativa (Cass. n. 25494/2025; Cass. n.2684/1963).Le considerazioni che precedono sono volte a sottolineare come,quando si debba affrontare la verifica di esistenza di un vizio del consenso-domanda riproposta in via principale anche in appello dalla societàacquirente- sia necessario esaminare nel concreto il contratto concluso, inmodo da operare una valutazione sull’effettiva, corretta formazione dellavolontà negoziale in quel particolare contratto.

Le disposizioni normative ei principi di diritto enucleati dall’interpretazione giurisprudenziale sonoovviamente imprescindibili per lo svolgimento di una analisi corretta, maquesta non può eludere una previa ricostruzione, in fatto, della situazioneda verificare nel contesto negoziale che si assume viziato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Valutando alla luce di quanto esposto il contenuto della sentenzaimpugnata e le critiche a essa rivolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si deverilevare che la ricostruzione del formarsi della volontà negoziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in rapporto a quella della controparte, [OSCURATO:PERSONA], èsvolta in modo talmente generico da rendere la motivazione apparente.

LaCorte di merito si è limitata a rilevare che la mancanza di edificabilità delterreno deriva da vincoli di interesse pubblico, che sononormativamente imposti e, per loro natura, conoscibili a tutti , qualisono i vincoli paesaggistici, che il terreno risultava avere caratteristiche dibosco ceduo e che non vi era un obbligo normativamente imposto alComune per inserire il vincolo paesaggistico nel [OSCURATO:PERSONA]; la Corted’appello ha quindi derivato dalla conoscibilità delle caratteristiche delterreno, pregiudizialmente assunte come univocamente volte a escluderneuna concreta edificabilità, l’insussistenza dell’errore.

Invece, mancatotalmente nella sentenza la considerazione del testo negoziale dellacompravendita, nonostante dallo stesso non si potesse prescinderenell’accertamento delle modalità di formazione della volontà negoziale enonostante la società appellante, odierna ricorrente, avesse sottolineatouna serie di circostanze che avrebbero dovuto essere specificamenteesaminate, per comprenderne il significato al fine dell’accertamento deldedotto errore.

Ciò, in primo luogo con riguardo al fatto che nellacompravendita erano richiamati il certificato di destinazione urbanistica,che non indicava il vincolo paesaggistico, e con riguardo alla perizia delgeom.

Morelli, che faceva riferimento alla capacità edificatoria del terreno;si tratta di elementi dei quali dà atto la stessa sentenza impugnata, e ildato si sottolinea al fine di evidenziare come, anche sotto questo profilo, ilvizio di motivazione emerge dalla sentenza, senza il ricorso ad altri atti,come imposto affinché il vizio medesimo assuma rilevanza.La Corte di merito ha ritenuto di considerare solo che il vincolo èimposto dalla legge, e tutti possono agevolmente verificarne laNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026sussistenza , senza spiegare in alcun modo non solo come quellapossibilità di verifica incidesse sulla formazione della volontà negoziale,ma neppure in quali termini avrebbe potuto essere eseguita quellaverifica; tale spiegazione era necessaria, per rendere l’affermazionecomprensibile, in quanto nelle righe precedenti era stata eseguita anchel’affermazione che il vincolo era dinamico e dipendente dallecaratteristiche della zona, che potevano mutare nel tempo e per talemotivo spesso il vincolo non viene indicato nel certificato di destinazioneurbanistica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto di considerare la classificazionedel bene nel rogito come bosco ceduo di classe 2 , senza specificarese si trattasse della classificazione catastale o di quale altra classificazionee senza spiegare in alcun modo perché -a fronte dell’affermatomutamento nel tempo delle caratteristiche della zona- quellaclassificazione sarebbe stata assolutamente prevalente, pure a fronte didocumentazione anche pubblica che confortava la considerazione delterreno come area edificabile.

Infine, ha ritenuto la pretesa assenza di unagaranzia di edificabilità da parte della venditrice e l’irrilevanza delcertificato di destinazione urbanistica, senza prendere posizione sullaperizia del geom.

Morelli redatta su incarico della venditrice, che facevariferimento alla capacità edificatoria del terreno e in spregio anche delprincipio secondo il quale la conoscibilità del vincolo deve essere valutatain concreto (Cass. n. 16795/2018).

Ciò, per concludere apoditticamenteche alla caratteristica edificatoria poteva attribuirsi valore soltanto dimotivo soggettivo della società immobiliare ai fini dell’acquisto, nonessendo stata estrinsecata nel contratto , che non viene esaminato, come motivo determinante del consenso .

Neppure di seguito,laddove esamina il terzo motivo di appello, la Corte espone qualcheelemento utile a concretizzare quanto prima esposto perché, peraffermare che il vincolo, in quanto conoscibile a tutti, era ancheapparente, si è limitata a richiamare un precedente di legittimità in cui ilNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026vincolo era inserito nelle previsioni del piano regolare generale; perciò,richiamando un precedente non pertinente alla fattispecie in decisione, haulteriormente evitato di esplicitare le ragioni per le quali l’acquirenteavrebbe potuto conoscere o avesse effettivamente conosciuto il vincoloincidente sull’edificabilità del terreno.La motivazione del deciso, nei termini esposti, non soddisfa il minimocostituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, perchécontiene valutazioni del tutto generiche, che prescindono da un’attività diinterpretazione e valutazione del materiale probatorio documentale volto aricostruire la volontà delle parti, in relazione allo specifico contrattooggetto di controversia e in relazione al vizio del consenso dedotto;mancando tale attività di concreta esplicitazione del quadro probatorio,rispetto alla quale la decisione si ponga come conseguenza logica, lamotivazione rimane meramente assertiva e priva di un contenutoargomentativo riscontrato e riscontrabile, che permetta di capire in base aquali elementi istruttori e attraverso quale iter valutativo sia stataraggiunta la decisione e sia stato escluso, in primo luogo, il vizio delconsenso dedotto dalla ricorrente, ma anche la presupposizione dedotta invia subordinata.Ricorre pertanto l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza dilegittimità, la motivazione è meramente apparente perché, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, in quanto reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

SU n. 8053/2014 edi seguito, tra le tante, Cass.

SU n. 22232/2016, Cass. n. 6758/2022,Cass.

SU n. 2767/2023, in motivazione a pag. 10, Cass. n. 4166/2024).Specificamente, in tema di valutazione delle risultanze probatorie, ilgiudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerenteNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto, per cui èapparente la motivazione meramente assertiva o riferita al quadroprobatorio senza l’esplicitazione del criterio logico che ha condotto allaformazione del convincimento (Cass. n.14762/2019, Cass. n. 3819/2020).6.

Il rilevato vizio di motivazione, in quanto si concreta in nullitàprocessuale ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’obbligo dimotivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processocivile dall’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., supera ogni questione in ordine allapretesa conformità tra il deciso di primo e di secondo grado, ai finidell’operatività del disposto dell’art.348-ter ult. co. c.p.c. (nel testoapplicabile ratione temporis) e assorbe ogni questione in ordine alleviolazioni di legge, pure dedotte nei motivi di ricorso: la concreta assenzadi una motivazione a sostegno della decisione presa esclude la possibilitàdi esame della stessa nell’ottica delle disposizioni dell’art.360 co. 1 n.3 en.5 c.p.c.Nulla deve essere disposto in questa sede sulle altre istanze puresvolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle altre parti, il cui vaglio dovràessere effettuato in sede di rinvio, sulla base dell’esito della rivalutazionedelle domande oggetto dei motivi di ricorso accolti.7.

L’ultimo motivo di ricorso, in quanto critica la pronuncia relativaall’imputazione e liquidazione delle spese processuali, è assorbito perché,ai sensi dell’art.336 c.p.c., la pronuncia sulle spese processuali anche delgrado conclusosi con la sentenza cassata potrà essere effettuata soloall’esito del giudizio di rinvio.8.

In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso, conassorbimento del quarto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminarela controversia facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi aquanto sopra esposto, regolando anche le spese del presente giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilquarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diGenova, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Cassazione, il 10 dicembre 2025.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che hanno assunto il rischio del certificato n.1545520, come legalmente rappresentati, rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1133/2020depositata il 28/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva adito, avanti al Tribunale di Massa,[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Carrara e [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento del contratto di compravendita immobiliare concluso conMirta [OSCURATO:PERSONA], per essere stato il consenso da essa prestato viziato pererrore essenziale riconoscibile, o la sua risoluzione -per la presupposizionedi una condizione esterna in concreto risultata non sussistente o, insubordine, ex art.1489 c.c.-, con condanna della venditrice allarestituzione del prezzo e di tutte le controparti al risarcimento dei danni.A fondamento delle domande la società aveva evidenziato di averconcluso con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] un contratto dicompravendita di un terreno sul quale intendeva edificare; nel corso dellatrattativa, la convenuta venditrice aveva dichiarato all’acquirente che ilterreno rientrava all’interno delle nuove aree di completamento urbanoBX3 e aveva una destinazione edificatoria propria di quel tipo di area,senza vincoli ulteriori rispetto al vincolo idrogeologico; nonostante laperizia predisposta su incarico della venditrice dal geom. Morelli e ilcontenuto del certificato di destinazione urbanistica del Comune diCarrara, sottoscritto dal funzionario arch. [OSCURATO:PERSONA], checonfermava sia il tipo di qualificazione dell’area sia il vincolo idrogeologico,era emerso in seguito, in occasione dell’inoltro da parte della societàNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026acquirente di domanda per ottenere permesso a costruire, che il terrenoera sottoposto a vincolo paesaggistico che ne escludeva sostanzialmentel’edificabilità; più precisamente, il permesso a costruire era stato assentitodal Comune di Carrara il 25.11.2005, ma la Sovrintendenza dei BeniAmbientali non aveva rilasciato la necessaria autorizzazione (con diniegodel 18.5.2006); la società attrice aveva predisposto un nuovo progettoridimensionato, sottoponendolo il 10.9.2009 a nuova richiesta di permessoa costruire, senza esito positivo; in un successivo certificato didestinazione urbanistica, richiesto il 6.6.2012, era risultato presente ancheil vincolo paesaggistico in questione.Si erano costituite le parti convenute, chiedendo il rigetto di tutte ledomande; il Comune di Carrara e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiamato incausa le rispettive società assicuratrici per la manleva.Le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state respinte dalTribunale di Massa, con sentenza che la Corte d’Appello di Genova, con lasentenza indicata in epigrafe, ha confermato sulla base delle seguentimotivazioni:-il vincolo paesaggistico può non risultare da un documento formale maderiva dalle stesse caratteristiche del bene che, nel caso di specie, era unbosco ceduo;-non risultava normativamente imposto al Comune di Massa l’obbligo diinserire il vincolo paesaggistico nel piano urbanistico, il quale riveste lafinalità di riprodurre le prescrizioni urbanistiche contenute nel pianoregolatore e negli strumenti urbanistici emanati dal Comune;-emergeva dalla consulenza d’ufficio la dinamicità del vincolopaesaggistico, dipendente dalle caratteristiche della zona che possonomutare nel tempo; per tale motivo spesso il vincolo non viene indicato nelcertificato di destinazione urbanistica, ma il vincolo è imposto dalla legge etutti possono agevolmente verificarne la sussistenza;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026-in sostanza, le caratteristiche del terreno erano tali da escludere l’erroree l’applicabilità della disciplina relativa al caso di specie, perché [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto avere contezza di esse usandol’ordinaria diligenza;-la venditrice non aveva assunto alcuna garanzia in merito alle cubature eall’edificabilità del terreno e non sussistevano gli elementi costitutivi dellapresupposizione, perché alla caratteristica edificatoria poteva attribuirsivalore soltanto di motivo soggettivo della società immobiliare ai finidell’acquisto, non essendo stata estrinsecata nel contratto come motivodeterminante del consenso ;-il vincolo paesaggistico è un vincolo apparente e ciò esclude anche ilricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art.1489 c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidatoa quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Carrara, [OSCURATO:PERSONA] e gliAssicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio della polizza contrattada [OSCURATO:PERSONA], hanno tutti depositato controricorso.Sia la società ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria illustrativa, in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata perla discussione del ricorso in camera di consiglio, all’esito della quale laCorte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente devono essere rigettate tutte le eccezioni diinammissibilità del ricorso che sono state sollevate dai controricorrenti, inquanto il ricorso non viola le prescrizioni dell’art.366 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quelloNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026della esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti (Cass. S.U. n. 37552/2021).I motivi di ricorso possono, altresì, legittimamente riproporreinterpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte algiudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche chesi assumono mal valutate nell’ambito delle indicazioni desumibilidall’art.360 co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto aqueste: ne consegue che le ragioni di inammissibilità prospettate sottoquesto profilo non possono riguardare il ricorso in sé, ma potranno avererilevanza in relazione ai singoli motivi come in concreto articolati.2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta Error in procedendo, per violazione degli artt. 112, 115 e 116, 132 cpc.in relazione all'art 360 n° 4 e 5 per nullità della sentenza per motivazioneassente e/o apparente, per avere richiamato tesi giurisprudenziali perrelationem, senza comprenderne il significato e/o omettendo un compiutoragionamento sul punto e/o con motivazione assente e/o apparente,omettendo al contempo l’esame su un fatto decisivo per il giudizio che èstato motivo di discussione tra le parti, ossia la dichiarazione delvenditore, il principio dell'affidamento, le prescrizioni contenute nel CDU,la condotta illegittima del Comune di Carrara per aver concorso nelgenerare l’errore di [OSCURATO:PERSONA], enunciando argomentazioniperplesse ed inidonee a rivelare e/o supportare la ratio decidendi,disattendendo le prove documentali, scrutinando la domanda, con l'ausiliodi una motivazione apparente e in contrasto con le evidenze di causa,apoditticamente negate. Error in Procedendo et in Judicando in relazioneall’art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. per violazione dell’art. 30 L. 380 del 2001, degliartt. art. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. e artt. 1362, 1363 e 1367, cod.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026civ., per violazione dei principi ermeneutici soggettivi valorizzanti laricerca della comune intenzione delle parti, anche attraverso uno studiosistematico di tutte le pattuizioni negoziali (artt. 1362 e 1363) e quellooggettivo, teso alla conservazione del contratto e delle sue singoleclausole (art.1367), perché nel rigettare il primo motivo di appello, haapoditticamente sostenuto che il vincolo paesaggistico non dovesse essereinserito nel CDU essendo un vincolo ex lege e dinamico, che l’errore fossericonoscibile utilizzando l’ordinaria diligenza, violando al contempo lanormativa sull'interpretazione del contratto che quella sull’errore e sullasua riconoscibilità, con mancata disamina di un punto decisivo delgiudizio, con motivazione apparente e contraddittoria .Secondo la società ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenutoin alcun conto le emergenze documentali, non esaminando né il contrattodi compravendita, né la perizia del geom. Morelli -incaricato dallavenditrice [OSCURATO:PERSONA]-, né il certificato di destinazione urbanistica, né lealtre produzioni effettuate, tra cui la perizia dell’ing. Pisanelli su incarico diCecilia [OSCURATO:SOCIETA]., dalle quali emergerebbe univocamente che laparte venditrice aveva garantito la piena edificabilità del terrenocompravenduto, edificabilità che costituiva per l’acquirente, in modomanifesto e inderogabile, presupposto per l’acquisto del terreno; è statavalorizzata la conoscibilità di un vincolo paesaggistico che non era statoinserito nel piano regolatore, senza considerare che le dichiarazioni dellavenditrice sulla edificabilità del terreno avevano fondato il legittimoaffidamento dell’acquirente, che la esonerava da ulteriori indaginisull’esistenza di eventuali vincoli escludenti e limitanti l’edificabilità delbene compravenduto, pagato altresì al prezzo di euro 67,31 al metroquadro, coerente con la destinazione edificatoria. La ricorrente contestaanche la valorizzazione della definizione catastale del terreno quale boscoceduo che, essendo destinato al taglio, non si vede perché avrebbe dovutomettere in allarme l’acquirente sulla possibilità di edificarvi. SottolineaNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026ancora che la perizia del geom. Morelli, allegata al contratto dicompravendita come parte integrante, individuava la potenzialitàedificatoria sulla base del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che sulterreno oggetto di compravendita sarebbe stata possibile la realizzazionedi due palazzine o un piccolo fabbricato condominiale, con attribuzioneconseguente al terreno di un valore commerciale tra euro 65 ed euro 70 ametro quadro. Nell’atto di compravendita la venditrice aveva precisatoinoltre che dalla data del rilascio del Certificato di [OSCURATO:PERSONA] non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici : ciò aconferma dell’assenza di vincoli e di quanto asserito e garantito quantoalla piena edificabilità con la produzione della perizia giurata del Geom.Morelli (anche a riguardo dell’attualità delle norme urbanistiche, chegarantivano tale edificabilità) e dal CDU. Non sarebbe condivisibilenemmeno l’affermazione della Corte sull’irrilevanza della ricomprensionedel vincolo paesaggistico nei piani urbanistici.3. Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la Corte distrettualesarebbe incorsa in Error in procedendo, per violazione degli artt. 112,115 e 116, 132 cpc. in relazione all'art 360 n° 4 e 5 per nullità dellasentenza per motivazione mancante e/o apparente, per aver omesso alcontempo l’esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato motivo didiscussione tra le parti, ossia la sussistenza della presupposizione ocondizione esterna il cui venir meno comporta l’annullamento delcontratto, enunciando argomentazioni perplesse ed inidonee a rivelare e/osupportare la ratio decidendi .[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva richiesto, in via subordinata, larisoluzione del contratto per presupposizione, essendosi determinataall’acquisto del terreno perché la venditrice ne aveva garantito unacubatura edificabile propria di quelle zone BX3 : anche questa domandasarebbe stata esaminata in poche righe dalla Corte di merito, senza unamotivazione reale atta a giustificarne e renderne comprensibile il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Non si comprenderebbe, in particolare, perché in presenza di esplicitedichiarazioni della venditrice, l’acquirente avrebbe dovuto nutrire dubbisulla rispondenza al vero dell’attestazione e svolgere, comunque, proprieindagini. La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che lacondizione di edificabilità del terreno, pur se non richiamata nelle clausolecontrattuali, risulta essere stata tenuta ben presente dai contraenti nellaformazione del loro consenso, come presupposto avente valoredeterminante ai fini dell’esistenza e del permanere del vincolocontrattuale.4. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta Error inprocedendo, per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 cpc. in relazioneall'art 360 n° 4 e 5 per nullità della sentenza per motivazione mancantee/o apparente, per aver omesso al contempo l’esame su un fatto decisivoper il giudizio che è stato motivo di discussione tra le parti, ossia lacaratteristica di onere non apparente del vincolo paesaggistico,enunciando argomentazioni perplesse ed inidonee a rivelare e/osupportare la ratio decidendi .La decisione impugnata sarebbe discutibile anche in ordine allaqualificazione come onere apparente del vincolo paesaggistico, perché taleesso non era, non risultando dalle cartografie e dal PRG, ove l’area inquestione era riportata come edificabile, senza limitazione alcuna e senzariferimento a vincoli paesaggistici.5. I primi tre motivi di ricorso si esaminano congiuntamente perchéstrettamente connessi, e sono fondati nei profili, assorbenti rispetto aglialtri, in cui deducono vizio della motivazione tale da determinare nullitàdella sentenza, con riferimento alla ricostruzione della fattispecie concretaal fine dell’esclusione dell’errore quale vizio del consenso e dell’incidenzadell’esistenza del vincolo paesaggistico sul contratto di compravendita.E’ acquisito che, al fine di rendere effettiva e correttamente esplicitatal’autonomia negoziale, l’ordinamento tutela la libera formazione dellaNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026volontà contrattuale introducendo la disciplina dei vizi del consenso, inmodo da permettere al soggetto per il quale la formazione della volontà,pur espressa, si assume alterata, di annullare il vincolo negoziale. Ladisciplina dei vizi relativi al formarsi della volontà negoziale riguarda ilmomento genetico dell’accordo concluso e presuppone che un consensosia stato effettivamente prestato, ma non sia congruente con l’assetto diinteressi raggiunto perché, per quanto qui interessa, conseguenza dierrore. L’errore assume rilevanza invalidante rispetto al negozio conclusoquando è essenziale, ai sensi dell’art.1429 c.c. -perché ricadente sullanatura o sull’oggetto del contratto, oppure sull’identità dell’oggetto dellaprestazione o su una sua qualità determinante del consenso, o sull’identitào sulle qualità dell’altro contraente, o, trattandosi di errore di diritto, peressere stato la ragione unica o principale del contratto-; l’errore, oltre cheessere essenziale, deve essere riconoscibile dall’altro contraente, exart.1428 c.c. Invece, non è necessario che l’errore sia anche scusabile,perché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievoai fini dell'integrazione del vizio negoziale, per la logica di equocontemperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsionenormativa (Cass. n. 25494/2025; Cass. n.2684/1963).Le considerazioni che precedono sono volte a sottolineare come,quando si debba affrontare la verifica di esistenza di un vizio del consenso-domanda riproposta in via principale anche in appello dalla societàacquirente- sia necessario esaminare nel concreto il contratto concluso, inmodo da operare una valutazione sull’effettiva, corretta formazione dellavolontà negoziale in quel particolare contratto. Le disposizioni normative ei principi di diritto enucleati dall’interpretazione giurisprudenziale sonoovviamente imprescindibili per lo svolgimento di una analisi corretta, maquesta non può eludere una previa ricostruzione, in fatto, della situazioneda verificare nel contesto negoziale che si assume viziato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026Valutando alla luce di quanto esposto il contenuto della sentenzaimpugnata e le critiche a essa rivolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si deverilevare che la ricostruzione del formarsi della volontà negoziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in rapporto a quella della controparte, [OSCURATO:PERSONA], èsvolta in modo talmente generico da rendere la motivazione apparente. LaCorte di merito si è limitata a rilevare che la mancanza di edificabilità delterreno deriva da vincoli di interesse pubblico, che sononormativamente imposti e, per loro natura, conoscibili a tutti , qualisono i vincoli paesaggistici, che il terreno risultava avere caratteristiche dibosco ceduo e che non vi era un obbligo normativamente imposto alComune per inserire il vincolo paesaggistico nel [OSCURATO:PERSONA]; la Corted’appello ha quindi derivato dalla conoscibilità delle caratteristiche delterreno, pregiudizialmente assunte come univocamente volte a escluderneuna concreta edificabilità, l’insussistenza dell’errore. Invece, mancatotalmente nella sentenza la considerazione del testo negoziale dellacompravendita, nonostante dallo stesso non si potesse prescinderenell’accertamento delle modalità di formazione della volontà negoziale enonostante la società appellante, odierna ricorrente, avesse sottolineatouna serie di circostanze che avrebbero dovuto essere specificamenteesaminate, per comprenderne il significato al fine dell’accertamento deldedotto errore. Ciò, in primo luogo con riguardo al fatto che nellacompravendita erano richiamati il certificato di destinazione urbanistica,che non indicava il vincolo paesaggistico, e con riguardo alla perizia delgeom. Morelli, che faceva riferimento alla capacità edificatoria del terreno;si tratta di elementi dei quali dà atto la stessa sentenza impugnata, e ildato si sottolinea al fine di evidenziare come, anche sotto questo profilo, ilvizio di motivazione emerge dalla sentenza, senza il ricorso ad altri atti,come imposto affinché il vizio medesimo assuma rilevanza.La Corte di merito ha ritenuto di considerare solo che il vincolo èimposto dalla legge, e tutti possono agevolmente verificarne laNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026sussistenza , senza spiegare in alcun modo non solo come quellapossibilità di verifica incidesse sulla formazione della volontà negoziale,ma neppure in quali termini avrebbe potuto essere eseguita quellaverifica; tale spiegazione era necessaria, per rendere l’affermazionecomprensibile, in quanto nelle righe precedenti era stata eseguita anchel’affermazione che il vincolo era dinamico e dipendente dallecaratteristiche della zona, che potevano mutare nel tempo e per talemotivo spesso il vincolo non viene indicato nel certificato di destinazioneurbanistica. Inoltre, la Corte ha ritenuto di considerare la classificazionedel bene nel rogito come bosco ceduo di classe 2 , senza specificarese si trattasse della classificazione catastale o di quale altra classificazionee senza spiegare in alcun modo perché -a fronte dell’affermatomutamento nel tempo delle caratteristiche della zona- quellaclassificazione sarebbe stata assolutamente prevalente, pure a fronte didocumentazione anche pubblica che confortava la considerazione delterreno come area edificabile. Infine, ha ritenuto la pretesa assenza di unagaranzia di edificabilità da parte della venditrice e l’irrilevanza delcertificato di destinazione urbanistica, senza prendere posizione sullaperizia del geom. Morelli redatta su incarico della venditrice, che facevariferimento alla capacità edificatoria del terreno e in spregio anche delprincipio secondo il quale la conoscibilità del vincolo deve essere valutatain concreto (Cass. n. 16795/2018). Ciò, per concludere apoditticamenteche alla caratteristica edificatoria poteva attribuirsi valore soltanto dimotivo soggettivo della società immobiliare ai fini dell’acquisto, nonessendo stata estrinsecata nel contratto , che non viene esaminato, come motivo determinante del consenso . Neppure di seguito,laddove esamina il terzo motivo di appello, la Corte espone qualcheelemento utile a concretizzare quanto prima esposto perché, peraffermare che il vincolo, in quanto conoscibile a tutti, era ancheapparente, si è limitata a richiamare un precedente di legittimità in cui ilNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026vincolo era inserito nelle previsioni del piano regolare generale; perciò,richiamando un precedente non pertinente alla fattispecie in decisione, haulteriormente evitato di esplicitare le ragioni per le quali l’acquirenteavrebbe potuto conoscere o avesse effettivamente conosciuto il vincoloincidente sull’edificabilità del terreno.La motivazione del deciso, nei termini esposti, non soddisfa il minimocostituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, perchécontiene valutazioni del tutto generiche, che prescindono da un’attività diinterpretazione e valutazione del materiale probatorio documentale volto aricostruire la volontà delle parti, in relazione allo specifico contrattooggetto di controversia e in relazione al vizio del consenso dedotto;mancando tale attività di concreta esplicitazione del quadro probatorio,rispetto alla quale la decisione si ponga come conseguenza logica, lamotivazione rimane meramente assertiva e priva di un contenutoargomentativo riscontrato e riscontrabile, che permetta di capire in base aquali elementi istruttori e attraverso quale iter valutativo sia stataraggiunta la decisione e sia stato escluso, in primo luogo, il vizio delconsenso dedotto dalla ricorrente, ma anche la presupposizione dedotta invia subordinata.Ricorre pertanto l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza dilegittimità, la motivazione è meramente apparente perché, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, in quanto reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SU n. 8053/2014 edi seguito, tra le tante, Cass. SU n. 22232/2016, Cass. n. 6758/2022,Cass. SU n. 2767/2023, in motivazione a pag. 10, Cass. n. 4166/2024).Specificamente, in tema di valutazione delle risultanze probatorie, ilgiudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerenteNumero registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto, per cui èapparente la motivazione meramente assertiva o riferita al quadroprobatorio senza l’esplicitazione del criterio logico che ha condotto allaformazione del convincimento (Cass. n.14762/2019, Cass. n. 3819/2020).6. Il rilevato vizio di motivazione, in quanto si concreta in nullitàprocessuale ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’obbligo dimotivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processocivile dall’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., supera ogni questione in ordine allapretesa conformità tra il deciso di primo e di secondo grado, ai finidell’operatività del disposto dell’art.348-ter ult. co. c.p.c. (nel testoapplicabile ratione temporis) e assorbe ogni questione in ordine alleviolazioni di legge, pure dedotte nei motivi di ricorso: la concreta assenzadi una motivazione a sostegno della decisione presa esclude la possibilitàdi esame della stessa nell’ottica delle disposizioni dell’art.360 co. 1 n.3 en.5 c.p.c.Nulla deve essere disposto in questa sede sulle altre istanze puresvolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle altre parti, il cui vaglio dovràessere effettuato in sede di rinvio, sulla base dell’esito della rivalutazionedelle domande oggetto dei motivi di ricorso accolti.7. L’ultimo motivo di ricorso, in quanto critica la pronuncia relativaall’imputazione e liquidazione delle spese processuali, è assorbito perché,ai sensi dell’art.336 c.p.c., la pronuncia sulle spese processuali anche delgrado conclusosi con la sentenza cassata potrà essere effettuata soloall’esito del giudizio di rinvio.8. In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso, conassorbimento del quarto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminarela controversia facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi aquanto sopra esposto, regolando anche le spese del presente giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4212/2021Numero sezionale 3025/2025Numero di raccolta generale 16653/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilquarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diGenova, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Cassazione, il 10 dicembre 2025.La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 16653/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris