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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12208/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 57 8 1 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura unita al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 97 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4220/2/2017della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 12 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 22 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] rivolse all’Agenzia delle entratre un'istanza di rimborso delle ritenute Irpef sulle competenze che gli erano state erogate nel 2004, dopo che egli era cessat o dal servizio il 1° aprile 1999, dal Fondo complementare Pensioni della [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]»).

A fondamento dell’istanza, lamentò la mancata esclusione dal calcolo della base imponibile della franchigia del 4%, deducendo inoltre che l'importo erogatoera provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica, a sua volta erogata in sostituzione di una rendita già assoggettata a tassazione, per cui era tassata nella misura dell'87,50% dell'importo complessivo.

Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dal Petrucci innanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse il ricorso.

2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla C.T.R. del Lazio.

Ad avviso dei giudici regionali, per quanto ancora di interesse in questa sede, il contribuente aveva dimostrato l’effettività dei versamenti eseguiti in favore del Fondo nella misura del 7,75% della propria retribuzione imponibile in conformità ad apposita disposizione statutaria; per contro, non risultava provato l’assunto dell’Ufficio secondo il quale era stato il datore di lavoro a farsi carico degli oneri di contribuzione al Fondo.

Inoltre, con riguardo alla fattispecie non trovava applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il cd. incrocio contributivo, destinato a riguardare i soli contributi INPS.3.

La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste l’intimato con controricorso.

Considerato che:

1. L’unico mezzo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis (oggi artt. 19 e 51).

Secondo l’Amministrazione, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che l'iscrizione al Fondo COMIT comporti l'esclusione dell'applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute, prevista per i contributi previdenziali obbligatori; ciò in quanto solo i contributi obbligatori godono della suddetta franchigia, perché posti a carico del lavoratore, mentre quelli in oggetto sono sostanzialmente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal soggetto che formalmente ha proceduto al relativoversamento.

La ricorrente osserva, inoltre, che la previdenza complementare è di natura facoltativa, per cui alla stessa va applicato l'art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (attuale art. 51), per cui i contributi- non essendo oggetto di imposizione di legge ma di adesione volontaria -concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito.

2. La censura è fondata.

Dando continuità all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021;Cass. n. 18713/2020), osserva infatti il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

«zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis ), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48TUIR (nel testo in allora vigente) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizionidi legge» (cfr. Cass. n. 13353 /2020 ; Cass. n. 7103/2020; Cass.n. 5144/2018).

Pertanto – avuto riguardo a l fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed è perciò facoltativa –la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (v.

Cass.n. 28402/2021; Cass. n. 33827/2019).

3. Da tali principi si è discostata la sentenza impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso vacassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; quelle dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolarità della materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.050,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 57 8 1 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura unita al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 97 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4220/2/2017della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 12 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 22 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] rivolse all’Agenzia delle entratre un'istanza di rimborso delle ritenute Irpef sulle competenze che gli erano state erogate nel 2004, dopo che egli era cessat o dal servizio il 1° aprile 1999, dal Fondo complementare Pensioni della [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]»). A fondamento dell’istanza, lamentò la mancata esclusione dal calcolo della base imponibile della franchigia del 4%, deducendo inoltre che l'importo erogatoera provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica, a sua volta erogata in sostituzione di una rendita già assoggettata a tassazione, per cui era tassata nella misura dell'87,50% dell'importo complessivo. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dal Petrucci innanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse il ricorso. 2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla C.T.R. del Lazio. Ad avviso dei giudici regionali, per quanto ancora di interesse in questa sede, il contribuente aveva dimostrato l’effettività dei versamenti eseguiti in favore del Fondo nella misura del 7,75% della propria retribuzione imponibile in conformità ad apposita disposizione statutaria; per contro, non risultava provato l’assunto dell’Ufficio secondo il quale era stato il datore di lavoro a farsi carico degli oneri di contribuzione al Fondo. Inoltre, con riguardo alla fattispecie non trovava applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il cd. incrocio contributivo, destinato a riguardare i soli contributi INPS.3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. L’unico mezzo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis (oggi artt. 19 e 51). Secondo l’Amministrazione, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che l'iscrizione al Fondo COMIT comporti l'esclusione dell'applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute, prevista per i contributi previdenziali obbligatori; ciò in quanto solo i contributi obbligatori godono della suddetta franchigia, perché posti a carico del lavoratore, mentre quelli in oggetto sono sostanzialmente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal soggetto che formalmente ha proceduto al relativoversamento. La ricorrente osserva, inoltre, che la previdenza complementare è di natura facoltativa, per cui alla stessa va applicato l'art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (attuale art. 51), per cui i contributi- non essendo oggetto di imposizione di legge ma di adesione volontaria -concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito. 2. La censura è fondata. Dando continuità all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021;Cass. n. 18713/2020), osserva infatti il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis ), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48TUIR (nel testo in allora vigente) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizionidi legge» (cfr. Cass. n. 13353 /2020 ; Cass. n. 7103/2020; Cass.n. 5144/2018). Pertanto – avuto riguardo a l fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed è perciò facoltativa –la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (v. Cass.n. 28402/2021; Cass. n. 33827/2019). 3. Da tali principi si è discostata la sentenza impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso vacassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; quelle dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolarità della materia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.050,00
Sentenza Cassazione n. 12208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris