CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 09455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso iscritto al n. 24397/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l A rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32574/2023 depositata il 23/11/2023; Ric. 2023n. 24397sez. S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del suo difensore ricorre al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32574 del 2023 del 23 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 36846/2018 eliminando il capo relativo alla condanna della Venturini ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 2. L’istante chiede la correzione della sentenza in quanto, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, non può essere condannata al versamento dell’ulteriore importo di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza non può essere accolta. Infatti,secondo la giurisprudenza di questa Corte: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro Ric. 2023n. 24397sez. S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 -01). Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di dirittosostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. (Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 -03). Di conseguenza, nell’ordinanza in esame non vi è stato a lcun errore materiale che necessitidi correzione. L’istanza è rigettata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento data la sua peculiare natura, (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); P. Q. M. la Corte rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale. Così deciso in Roma, nel