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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 36729/2022

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0v13e)--o33 ORDINANZA sul ricorso 31527/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 937/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] ed ha, per l'effetto, confermato integralmente la sentenza del tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla committente [OSCURATO:PERSONA], lo aveva con4afri9-ats al risarcimento dei danni arrecati all'attrice per i vizi riscontrati nelle opere dallo stesso eseguite e quantificati in via equitativa nella somma complessiva di C. 10.000,00, oltre interessi.

1.2. La corte d'appello, in particolare, condivisa la riconduzione del caso di specie nel "quadro normativo delineato dall'art. 1655 c.c.", e cioè al contratto d'appalto, ha ritenuto che la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni era stata correttamente fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, in primo luogo, aveva accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua e umidità nei diversi vani dell'immobile e, in secondo luogo, aveva individuato la causa delle stesse nella non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura a tetto del fabbricato.

1.3. La corte, quindi, dopo aver evidenziato che, come si evince dai verbali di udienza, l'appellante non aveva mai puntualmente e tempestivamente contestato tali risultanze e che il tribunale aveva correttamente affermato la sussistenza di danni riconducibili ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore ("che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, erano stati contestati, anche prima dell'instaurazione del giudizio, come è possibile evincere dall'ordine di servizio del direttore dei lavori, datato 25.11.2005", e dalla testimonianza resa dallo stesso, in cui ha dichiarato "di avere redatto l'ordine di servizio all'impresa e di avere contestato ad essa le infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura"), ha ritenuto che altrettanto correttamente il tribunale aveva riconosciuto "la non facile determinazione" di tali danni ("per gli interventi di pitturazione che aveva comprensibilmente eseguito l'appellata per i risolvere i problemi di umidità e delle infiltrazioni d'acqua causatile dall'improvvida esecuzione delle opere da parte Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 dell'appellante") ed ha, quindi, confermato l'applicazione al caso di specie dell'art. 1226 c.c. sul rilievo che, "sussistendo una grande difficoltà nella quantificazione del danno, non meramente supposta e non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, legittimamente è stata effettuata la liquidazione equitativa del danno" e che, come accertato dal tribunale, erano emersi "puntuali elementi di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei pregiudizi sofferti", "risultando ... l'estensione e la gravità di tali pregiudizi, che avevano interessato sostanzialmente tutto l'immobile, arrecando notevoli danni all'appellata", sicché, in definitiva, "la somma oggetto della statuizione di condanna impugnata si rivela del tutto adeguata, avuto riguardo alla natura, alla tipologia e alla consistenza degli effetti, quali accertati nel corso del giudizio, dei lavori ex adverso eseguiti".

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 19/1/2022.

1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accertato la sussistenza di danni riconducibili ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore e che tali vizi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, erano stati contestati, anche prima dell'instaurazione del giudizio, dal direttore dei lavori, senza, tuttavia, considerare che, come Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 eccepito nell'atto d'appello, l'azione per i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226, comma 1°, c.c., non era proponibile.

2.2. Come emerge dalle risultanze processuali, infatti, ha osservato il ricorrente, i lavori erano stati terminati e consegnati, come da contratto d'appalto, nei termini, e cioè il 30/7/2004, e che tali vizi, verificatisi già nel corso dell'anno 2004, erano palesemente noti alla committente, la quale nulla aveva contestato, non solo pagando il relativo corrispettivo fino al 2005 ma anzi commissionando all'appaltatore, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ulteriori lavori fuori contratto, così confermando l'accettazione delle opere.

2.3. Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, consente di consente di denunciare in cassazione, oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022

2.4. Pertanto, laddove non si contesti (come nel caso di specie) l'inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale della pronuncia impugnata, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione.

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., ha l'onere, nel caso di specie tuttavia non adempiuto con la dovuta specificità, di indicare il "fatto storico", principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) - vale a dire un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass.

SU. n. 5745 del 2015) - il cui esame, pur essendo decisivo ai fini della soluzione della controversia, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui lo stesso risulti esistente nonché il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

2.5. L'omesso esame dei fatti meramente dedotti, pertanto, non è per sé sufficiente ai fini della cassazione della sentenza.

L'art. 360 n. 5 c.p.c. consente, come detto, di denunciare in sede di legittimità solo il vizio costituito dall'omesso esame da parte del giudice di merito di un fatto Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 storico (principale o secondario) controverso che, alla luce del testo della stessa sentenza impugnata o degli atti del processo, risulti non semplicemente allegato ma anche dimostrato nel corso del giudizio ed abbia carattere decisivo, tale, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato una ricostruzione della fattispecie concreta idonea ad integrare gli estremi di quella astrattamente prevista dalla norma invocata e, quindi, in definitiva, un esito diverso della controversia (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass.

SU n. 34476 del 2019; Cass. n. 27415 del 2018).

2.6. Nel caso in esame, invece, i fatti che il ricorrente ha invocato, invece, seppure dedotti in giudizio (come la sentenza impugnata espressamente riconosce), non risultano, tuttavia, inequivocamente esistenti, nei termini in cui sarebbero effettivamente rilevanti ai fini dallo stesso invocati (e cioè tali da integrare, a norma dell'art. 1667, comma 1°, c.c., i fatti impeditivi dell'accettazione dell'opera da parte della committente e della conoscenza da parte della stessa dei relativi vizi) né dal testo della sentenza impugnata né (con la riproduzione in ricorso delle relative emergenze probatorie, che il ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1°, n. 6 e 369, comma 2°, n. 4 c.p.c., ha l'onere di indicare con la dovuta specificità: Cass.

SU n. 8053 del 2014) dagli atti del giudizio di merito.

2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver affermato che le infiltrazioni d'acqua e di umidità nei diversi vani dell'immobile erano conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura a tetto del fabbricato da parte Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 c_' dell'appaltatore, ha ritenuto che i danni conseguentemente arrecati alla committente non erano di "facile determinazione" ed ha, quindi, condiviso la liquidazione equitativa degli stessi che il tribunale aveva operato a norma dell'art. 1226 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che la liquidazione del danno in via equitativa presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato e che, nel caso in esame, l'impossibilità o la rilevante difficoltà della loro stima esatta era ascrivibile all'inerzia processuale del presunto danneggiato e alla sua colpevole scelta della committente, la quale, dopo la consegna dell'opera, aveva eseguita sulla stessa numerosi interventi che, però, hanno reso, di fatto, molto meno agevole l'individuazione dei pretesi danni.

La corte d'appello, d'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, non ha illustrato i criteri che ha utilizzato per la determinazione della misura dei danni, la cui liquidazione nella somma di C. 10.000,00, appare, pertanto, incomprensibile e, quindi, arbitraria.

2.5. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha, in effetti, affermato il principio per cui la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd.

"pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, e che il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, è, pertanto, tenuto a dar conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272 del 2018; conf., Cass. n. 18795 del 2021).

Il giudizio equitativo non può, infatti, ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 utilizzati, i quali sono costituiti, come quelli valutati dalla sentenza impugnati, da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (Cass. n. 28075 del 2021).

2.6. La corte d'appello, infatti, accertata la sussistenza di danni e la loro riconducibilità ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore, ha condiviso la liquidazione equitativa degli stessi operata dal tribunale dando conto, in fatto, tanto della difficoltà della loro esatta quantificazione, che non era dipesa "dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova", la quale aveva "comprensibilmente" eseguito "gli interventi di pitturazione ... per i risolvere i problemi di umidità e delle infiltrazioni d'acqua causatile dall'improvvida esecuzione delle opere da parte dell'appellante", quanto dei "puntuali elementi di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei pregiudizi sofferti", e cioè "l'estensione e la gravità di tali pregiudizi, che avevano interessato sostanzialmente tutto l'immobile, arrecando notevoli danni all'appellata", sicché, in definitiva, la statuizione con la quale la stessa corte, sulla base delle esposte circostanze, ha ritenuto che "la somma oggetto della statuizione di condanna impugnata si rivela del tutto adeguata, avuto riguardo alla natura, alla tipologia e alla consistenza degli effetti, quali accertati nel corso del giudizio, dei lavori ex adverso eseguiti", risulta pienamente conforme ai principi in precedenza esposti e si sottrae, come tale, alle censure svolte dal ricorrente.

2.7. In effetti, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. n. 13515 del 2022).

2.8. La liquidazione equitativa del danno, peraltro, può essere operata anche quando l'impossibilità di determinare la somma dovuta sia ascrivibile a fatto della parte che la invoca, la quale è gravata dal solo onere di allegare e di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 17607 del 2020), per cui, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo (com'è accaduto nel caso in esame) al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente (Cass. n. 17950 del 2021).

3. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità dei relativi motivi, è, a sua volta, inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0v13e)--o33 ORDINANZA sul ricorso 31527/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 937/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] ed ha, per l'effetto, confermato integralmente la sentenza del tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla committente [OSCURATO:PERSONA], lo aveva con4afri9-ats al risarcimento dei danni arrecati all'attrice per i vizi riscontrati nelle opere dallo stesso eseguite e quantificati in via equitativa nella somma complessiva di C. 10.000,00, oltre interessi. 1.2. La corte d'appello, in particolare, condivisa la riconduzione del caso di specie nel "quadro normativo delineato dall'art. 1655 c.c.", e cioè al contratto d'appalto, ha ritenuto che la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni era stata correttamente fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, in primo luogo, aveva accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua e umidità nei diversi vani dell'immobile e, in secondo luogo, aveva individuato la causa delle stesse nella non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura a tetto del fabbricato. 1.3. La corte, quindi, dopo aver evidenziato che, come si evince dai verbali di udienza, l'appellante non aveva mai puntualmente e tempestivamente contestato tali risultanze e che il tribunale aveva correttamente affermato la sussistenza di danni riconducibili ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore ("che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, erano stati contestati, anche prima dell'instaurazione del giudizio, come è possibile evincere dall'ordine di servizio del direttore dei lavori, datato 25.11.2005", e dalla testimonianza resa dallo stesso, in cui ha dichiarato "di avere redatto l'ordine di servizio all'impresa e di avere contestato ad essa le infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura"), ha ritenuto che altrettanto correttamente il tribunale aveva riconosciuto "la non facile determinazione" di tali danni ("per gli interventi di pitturazione che aveva comprensibilmente eseguito l'appellata per i risolvere i problemi di umidità e delle infiltrazioni d'acqua causatile dall'improvvida esecuzione delle opere da parte Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 dell'appellante") ed ha, quindi, confermato l'applicazione al caso di specie dell'art. 1226 c.c. sul rilievo che, "sussistendo una grande difficoltà nella quantificazione del danno, non meramente supposta e non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, legittimamente è stata effettuata la liquidazione equitativa del danno" e che, come accertato dal tribunale, erano emersi "puntuali elementi di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei pregiudizi sofferti", "risultando ... l'estensione e la gravità di tali pregiudizi, che avevano interessato sostanzialmente tutto l'immobile, arrecando notevoli danni all'appellata", sicché, in definitiva, "la somma oggetto della statuizione di condanna impugnata si rivela del tutto adeguata, avuto riguardo alla natura, alla tipologia e alla consistenza degli effetti, quali accertati nel corso del giudizio, dei lavori ex adverso eseguiti". 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 19/1/2022. 1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accertato la sussistenza di danni riconducibili ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore e che tali vizi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, erano stati contestati, anche prima dell'instaurazione del giudizio, dal direttore dei lavori, senza, tuttavia, considerare che, come Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 eccepito nell'atto d'appello, l'azione per i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226, comma 1°, c.c., non era proponibile. 2.2. Come emerge dalle risultanze processuali, infatti, ha osservato il ricorrente, i lavori erano stati terminati e consegnati, come da contratto d'appalto, nei termini, e cioè il 30/7/2004, e che tali vizi, verificatisi già nel corso dell'anno 2004, erano palesemente noti alla committente, la quale nulla aveva contestato, non solo pagando il relativo corrispettivo fino al 2005 ma anzi commissionando all'appaltatore, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ulteriori lavori fuori contratto, così confermando l'accettazione delle opere. 2.3. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, consente di consente di denunciare in cassazione, oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 2.4. Pertanto, laddove non si contesti (come nel caso di specie) l'inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale della pronuncia impugnata, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione. Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., ha l'onere, nel caso di specie tuttavia non adempiuto con la dovuta specificità, di indicare il "fatto storico", principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) - vale a dire un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) - il cui esame, pur essendo decisivo ai fini della soluzione della controversia, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui lo stesso risulti esistente nonché il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). 2.5. L'omesso esame dei fatti meramente dedotti, pertanto, non è per sé sufficiente ai fini della cassazione della sentenza. L'art. 360 n. 5 c.p.c. consente, come detto, di denunciare in sede di legittimità solo il vizio costituito dall'omesso esame da parte del giudice di merito di un fatto Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 storico (principale o secondario) controverso che, alla luce del testo della stessa sentenza impugnata o degli atti del processo, risulti non semplicemente allegato ma anche dimostrato nel corso del giudizio ed abbia carattere decisivo, tale, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato una ricostruzione della fattispecie concreta idonea ad integrare gli estremi di quella astrattamente prevista dalla norma invocata e, quindi, in definitiva, un esito diverso della controversia (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 34476 del 2019; Cass. n. 27415 del 2018). 2.6. Nel caso in esame, invece, i fatti che il ricorrente ha invocato, invece, seppure dedotti in giudizio (come la sentenza impugnata espressamente riconosce), non risultano, tuttavia, inequivocamente esistenti, nei termini in cui sarebbero effettivamente rilevanti ai fini dallo stesso invocati (e cioè tali da integrare, a norma dell'art. 1667, comma 1°, c.c., i fatti impeditivi dell'accettazione dell'opera da parte della committente e della conoscenza da parte della stessa dei relativi vizi) né dal testo della sentenza impugnata né (con la riproduzione in ricorso delle relative emergenze probatorie, che il ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1°, n. 6 e 369, comma 2°, n. 4 c.p.c., ha l'onere di indicare con la dovuta specificità: Cass. SU n. 8053 del 2014) dagli atti del giudizio di merito. 2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver affermato che le infiltrazioni d'acqua e di umidità nei diversi vani dell'immobile erano conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura a tetto del fabbricato da parte Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 c_' dell'appaltatore, ha ritenuto che i danni conseguentemente arrecati alla committente non erano di "facile determinazione" ed ha, quindi, condiviso la liquidazione equitativa degli stessi che il tribunale aveva operato a norma dell'art. 1226 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che la liquidazione del danno in via equitativa presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato e che, nel caso in esame, l'impossibilità o la rilevante difficoltà della loro stima esatta era ascrivibile all'inerzia processuale del presunto danneggiato e alla sua colpevole scelta della committente, la quale, dopo la consegna dell'opera, aveva eseguita sulla stessa numerosi interventi che, però, hanno reso, di fatto, molto meno agevole l'individuazione dei pretesi danni. La corte d'appello, d'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, non ha illustrato i criteri che ha utilizzato per la determinazione della misura dei danni, la cui liquidazione nella somma di C. 10.000,00, appare, pertanto, incomprensibile e, quindi, arbitraria. 2.5. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha, in effetti, affermato il principio per cui la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, e che il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, è, pertanto, tenuto a dar conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272 del 2018; conf., Cass. n. 18795 del 2021). Il giudizio equitativo non può, infatti, ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 utilizzati, i quali sono costituiti, come quelli valutati dalla sentenza impugnati, da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (Cass. n. 28075 del 2021). 2.6. La corte d'appello, infatti, accertata la sussistenza di danni e la loro riconducibilità ai vizi delle opere eseguite dall'appaltatore, ha condiviso la liquidazione equitativa degli stessi operata dal tribunale dando conto, in fatto, tanto della difficoltà della loro esatta quantificazione, che non era dipesa "dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova", la quale aveva "comprensibilmente" eseguito "gli interventi di pitturazione ... per i risolvere i problemi di umidità e delle infiltrazioni d'acqua causatile dall'improvvida esecuzione delle opere da parte dell'appellante", quanto dei "puntuali elementi di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei pregiudizi sofferti", e cioè "l'estensione e la gravità di tali pregiudizi, che avevano interessato sostanzialmente tutto l'immobile, arrecando notevoli danni all'appellata", sicché, in definitiva, la statuizione con la quale la stessa corte, sulla base delle esposte circostanze, ha ritenuto che "la somma oggetto della statuizione di condanna impugnata si rivela del tutto adeguata, avuto riguardo alla natura, alla tipologia e alla consistenza degli effetti, quali accertati nel corso del giudizio, dei lavori ex adverso eseguiti", risulta pienamente conforme ai principi in precedenza esposti e si sottrae, come tale, alle censure svolte dal ricorrente. 2.7. In effetti, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. n. 13515 del 2022). 2.8. La liquidazione equitativa del danno, peraltro, può essere operata anche quando l'impossibilità di determinare la somma dovuta sia ascrivibile a fatto della parte che la invoca, la quale è gravata dal solo onere di allegare e di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 17607 del 2020), per cui, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo (com'è accaduto nel caso in esame) al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente (Cass. n. 17950 del 2021). 3. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità dei relativi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 31527 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore