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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21597/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445\2000 e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale ha reso una dichiarazione congrua ed esente da vizi logici, sostenendo come l'imputato sia sottoposto a due misure di prevenzione, in forza delle quali riceve avvisi specifici e puntuali.

La materia antimafia, ed in particolare le misure contenute nel relativo Codice, è quindi - secondo la sentenza impugnata - conosciuta dell'imputato che non ha alcun bisogno di ulteriore esemplificazione circa i requisiti di onorabilità da dichiarare, il che integra una motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il cons liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445\2000 e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale ha reso una dichiarazione congrua ed esente da vizi logici, sostenendo come l'imputato sia sottoposto a due misure di prevenzione, in forza delle quali riceve avvisi specifici e puntuali. La materia antimafia, ed in particolare le misure contenute nel relativo Codice, è quindi - secondo la sentenza impugnata - conosciuta dell'imputato che non ha alcun bisogno di ulteriore esemplificazione circa i requisiti di onorabilità da dichiarare, il che integra una motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il cons liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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