CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19/05/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca del decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice il 12/03/2019, per violazione del principio del ne bis in idem, che assumeva rilievo con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia il 21/05/2020, divenuta irrevocabile il 02/04/2021. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 666 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nel caso di specie, si era proceduto de plano, in assenza dei presupposti prescritti da tale disposizione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 12/03/2019, veniva pronunciata de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione veneziano, invero, postulando la verifica della violazione del principio del ne bis in idem, dedotta con riferimento alla sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Venezia il 21/05/2020, appare in contrasto con il modello prefigurato dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente di procedere de plano, solo quando l'istanza manchi dei requisiti richiesti dalla legge e la presa di atto di tale carenza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, Savarino, Rv. 232087-01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01). Il percorso processuale seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, quindi, appare in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la declaratoria di manifesta infondatezza, in sede esecutiva, può essere emessa «"de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01). Pertanto, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d'impugnazione. 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, per la trattazione del ricorso nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per la trattazione del ricorso nel contraddittorio delle parti. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]A Il Presidente