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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2022

Cassazione n. 45868/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Roma, su richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, ha rideterminato la pena comminata all'imputato in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 16.666,00 per il reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al calcolo della pena.

3. In data 13 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria rinuncia al ricorso da parte dell'imputato, il quale, contestualmente, ha richiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese, poiché l'udienza per la trattazione del ricorso in Corte di cassazione non doveva essere fissata, avendo Della Rocca già rinunciato al ricorso con atto depositato il 23 luglio 2022 presso la quarta Sezione della Corte di appello di Roma, che è allegato dalla difesa.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, comunque, ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, alcuna somma di denaro deve essere corrisposta in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Roma, su richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, ha rideterminato la pena comminata all'imputato in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 16.666,00 per il reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al calcolo della pena. 3. In data 13 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria rinuncia al ricorso da parte dell'imputato, il quale, contestualmente, ha richiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese, poiché l'udienza per la trattazione del ricorso in Corte di cassazione non doveva essere fissata, avendo Della Rocca già rinunciato al ricorso con atto depositato il 23 luglio 2022 presso la quarta Sezione della Corte di appello di Roma, che è allegato dalla difesa. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, comunque, ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, alcuna somma di denaro deve essere corrisposta in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore Il
Sentenza Cassazione n. 45868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris