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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03359/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20108-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 692/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso n. 6 - R.G. 20108-19 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c.

Agenzia delle entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rettificato, sulla base della stima allegata a tale atto, la rendita di una unità immobiliare costituita da un impianto eolico, elevandola rispetto alla proposta contenuta nella DOCFA, da C 2.036 euro a C

7.730. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata, respingeva l'appello della parte contribuente osservando che nell'avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti normativi, che si potevano evincere dall'allegata relazione di stima diretta, ed erano esplicitati sia il metodo che i criteri utilizzati per l'accertamento del classamento con l'attribuzione della rendita posto che, trattandosi di immobile censito in categoria D, la rendita accertata era stata eseguita con riferimento ai dati oggettivi evincibili dalla DOCFA presentata dal contribuente; la differenza accertata tra la rendita proposta e quella ritenuta discendeva dal diverso apprezzamento del valore dell'immobile.

La determinazione della rendita catastale per le unità a destinazione speciale (categorie D e E) come quella oggetto dell'accertamento avviene mediante stima diretta, Ric. 2019 n. 20108 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- assumendo il valore del cespite riferito al biennio economico 1988/89 capitalizzato con un saggio di fruttuosità.

Il punto centrale della controversia riguarda l'inclusione nel calcolo della torre in acciaio destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, che deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore e della potenza del vento e che pertanto, seppur imbullonata, presenta caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione.

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la motivazione sarebbe meramente apparente e in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed Ric. 2019 n. 20108 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23 luglio 2019, n. 19911; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 13248 del 2020; Cass.n. 19911 del 2019; Cass. n. 22598 del 2018); in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", Ric. 2019 n. 20108 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 513 del 2019); il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 18777 del 2020).

Nel caso di specie la CTR - osservando che nell'avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti normativi, che si potevano evincere dall'allegata relazione di stima diretta, ed erano esplicitati sia il metodo che i criteri utilizzati per l'accertamento del classamento con l'attribuzione della rendita posto che, trattandosi di immobile censito in categoria D, la rendita accertata era stata eseguita con riferimento ai dati oggettivi evincibili dalla DOCFA presentata dal contribuente; la differenza accertata tra la rendita proposta e quella ritenuta discendeva dal diverso apprezzamento del valore dell'immobile.

La determinazione della rendita catastale per le unità a destinazione speciale (categorie D e E) come quella oggetto dell'accertamento avviene mediante stima diretta, assumendo il valore del cespite riferito al biennio economico 1988/89 capitalizzato con un saggio di fruttuosità.

Il punto centrale della controversia riguarda l'inclusione nel calcolo della torre in acciaio destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, che deve essere in grado di Ric. 2019 n. 20108 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -5- resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore e della potenza del vento e che pertanto, seppur imbullonata, presenta caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale - ha ampiamente raggiunto la soglia del "minimo costituzionale" di motivazione in quanto ha criticamente e ragionevolmente dato conto dei motivi in base ai quali ha ritenuto infondato l'appello della contribuente.

Quanto al lamentato difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la CTR, nel respingere l'appello della parte contribuente, ha implicitamente ma chiaramente esaminato tutti i motivi di appello (in quanto non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento - art. 112 c.p.c. - bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione: Cass. n. 24953 del 2019), risolvendosi in realtà le doglianze della parte contribuente in una surrettizia richiesta di riesame del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità, se, come è avvenuto nel caso di specie, la valutazione espressa dalla CTR risulti congruamente motivata (Cass. n. 15675 del 2020).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ric. 2019 n. 20108 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -6- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20108-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 692/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso n. 6 - R.G. 20108-19 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. Agenzia delle entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rettificato, sulla base della stima allegata a tale atto, la rendita di una unità immobiliare costituita da un impianto eolico, elevandola rispetto alla proposta contenuta nella DOCFA, da C 2.036 euro a C 7.730. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata, respingeva l'appello della parte contribuente osservando che nell'avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti normativi, che si potevano evincere dall'allegata relazione di stima diretta, ed erano esplicitati sia il metodo che i criteri utilizzati per l'accertamento del classamento con l'attribuzione della rendita posto che, trattandosi di immobile censito in categoria D, la rendita accertata era stata eseguita con riferimento ai dati oggettivi evincibili dalla DOCFA presentata dal contribuente; la differenza accertata tra la rendita proposta e quella ritenuta discendeva dal diverso apprezzamento del valore dell'immobile. La determinazione della rendita catastale per le unità a destinazione speciale (categorie D e E) come quella oggetto dell'accertamento avviene mediante stima diretta, Ric. 2019 n. 20108 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- assumendo il valore del cespite riferito al biennio economico 1988/89 capitalizzato con un saggio di fruttuosità. Il punto centrale della controversia riguarda l'inclusione nel calcolo della torre in acciaio destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, che deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore e della potenza del vento e che pertanto, seppur imbullonata, presenta caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la motivazione sarebbe meramente apparente e in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il motivo è infondato. Secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed Ric. 2019 n. 20108 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23 luglio 2019, n. 19911; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 13248 del 2020; Cass.n. 19911 del 2019; Cass. n. 22598 del 2018); in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", Ric. 2019 n. 20108 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 513 del 2019); il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 18777 del 2020). Nel caso di specie la CTR - osservando che nell'avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti normativi, che si potevano evincere dall'allegata relazione di stima diretta, ed erano esplicitati sia il metodo che i criteri utilizzati per l'accertamento del classamento con l'attribuzione della rendita posto che, trattandosi di immobile censito in categoria D, la rendita accertata era stata eseguita con riferimento ai dati oggettivi evincibili dalla DOCFA presentata dal contribuente; la differenza accertata tra la rendita proposta e quella ritenuta discendeva dal diverso apprezzamento del valore dell'immobile. La determinazione della rendita catastale per le unità a destinazione speciale (categorie D e E) come quella oggetto dell'accertamento avviene mediante stima diretta, assumendo il valore del cespite riferito al biennio economico 1988/89 capitalizzato con un saggio di fruttuosità. Il punto centrale della controversia riguarda l'inclusione nel calcolo della torre in acciaio destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, che deve essere in grado di Ric. 2019 n. 20108 sez. MT - ud. 15-12-2021 -5- resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore e della potenza del vento e che pertanto, seppur imbullonata, presenta caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale - ha ampiamente raggiunto la soglia del "minimo costituzionale" di motivazione in quanto ha criticamente e ragionevolmente dato conto dei motivi in base ai quali ha ritenuto infondato l'appello della contribuente. Quanto al lamentato difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la CTR, nel respingere l'appello della parte contribuente, ha implicitamente ma chiaramente esaminato tutti i motivi di appello (in quanto non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento - art. 112 c.p.c. - bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione: Cass. n. 24953 del 2019), risolvendosi in realtà le doglianze della parte contribuente in una surrettizia richiesta di riesame del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità, se, come è avvenuto nel caso di specie, la valutazione espressa dalla CTR risulti congruamente motivata (Cass. n. 15675 del 2020). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2019 n. 20108 sez. MT - ud. 15-12-2021 -6- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
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