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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36865/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 11304/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza Tribunale di Roma n. 11304 del 30 . 6 .2021 , che aveva dichiarato ina mmissibil e l’appello dalla stessa proposto, rilevando che essendo statala decisione di primo grado depositata l’1.

7. 2020 e non applicandosi al giudizio di opposizione all’esecuzione introdotto dalla ricorrente il termine di sospensione del periodo feriale, l’impugnazione doveva ritenersi tardiva, in quanto notificata il 3.

1. 2020, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che scadeva il 2.

1. 2020; con unico motivo di ricorso,la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 155e 327 c od . p roc . c iv ., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello perché proposto con un giorno di ritardo, senza considerare che il 2. 1.2020, ultimo giorno utile, scadeva di sabato e pertanto il termine semestrale di impugnazione sarebbe scaduto il giorno feriale successivo; il motivo appare manifestamente infondato, dovendosi rilevare che sia la sentenza del Tribunale, in motivazione, che il ricorso cadono nell’evidente errore materialedi indicare la data di deposito della sentenza appellata all’1.

7. 2020 in luogo che all’1.

7. 2019, come per invero risulta sia daaltre parti della stessa sentenza ( pag. 2, in fine ) e dal ricorso ( pag g . 2 e 3 ) , dove si dice che la sentenza di primo grado è stata depositata l’1.

7. 2019, nonché dal fatto che il procedimento di appello è stato iscritto a ruolo nel 2020, sicché, dovendosi individuare il dies a quem per la proposizione dell’appello al 2.

1. 2020 e non al 2.

1. 2021 e cadendo tale giorno di scadenza di giovedì, deve escludersi l’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. al giorno seguente non festivo“.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 11304/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza Tribunale di Roma n. 11304 del 30 . 6 .2021 , che aveva dichiarato ina mmissibil e l’appello dalla stessa proposto, rilevando che essendo statala decisione di primo grado depositata l’1. 7. 2020 e non applicandosi al giudizio di opposizione all’esecuzione introdotto dalla ricorrente il termine di sospensione del periodo feriale, l’impugnazione doveva ritenersi tardiva, in quanto notificata il 3. 1. 2020, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che scadeva il 2. 1. 2020; con unico motivo di ricorso,la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 155e 327 c od . p roc . c iv ., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello perché proposto con un giorno di ritardo, senza considerare che il 2. 1.2020, ultimo giorno utile, scadeva di sabato e pertanto il termine semestrale di impugnazione sarebbe scaduto il giorno feriale successivo; il motivo appare manifestamente infondato, dovendosi rilevare che sia la sentenza del Tribunale, in motivazione, che il ricorso cadono nell’evidente errore materialedi indicare la data di deposito della sentenza appellata all’1. 7. 2020 in luogo che all’1. 7. 2019, come per invero risulta sia daaltre parti della stessa sentenza ( pag. 2, in fine ) e dal ricorso ( pag g . 2 e 3 ) , dove si dice che la sentenza di primo grado è stata depositata l’1. 7. 2019, nonché dal fatto che il procedimento di appello è stato iscritto a ruolo nel 2020, sicché, dovendosi individuare il dies a quem per la proposizione dell’appello al 2. 1. 2020 e non al 2. 1. 2021 e cadendo tale giorno di scadenza di giovedì, deve escludersi l’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. al giorno seguente non festivo“. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer