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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28675/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.1150/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello diLecce n. 232 /202 0 depositat o il29/10/2021.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023.

Fatti di causa Presupposto è il processo di fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]..

Instaurato il 30/3/2020 il processo di equa riparazione da [OSCURATO:PERSONA], uno dei falliti, in sede di opposizione è stato confermato il rigetto della do- manda per tardività della domanda introduttiva, con la motivazione se- guente.

L’esito del processo presupposto è divenuto definitivo il 2di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla scadenza del termine di reclamocalcolato dal 6/8/2019 , data in cuiveniva comunicato al Negro l’avvenuto deposito in cancel- leria del decreto di chiusura; il processo di equa riparazione avrebbe dovuto essere introdotto ex art. 4 l. 89/2001 entro il 1/3/2020, senza potersi applicare la sospensione disposta ex d.l. 18/2020 per l’emer- genza sanitaria, in quanto è iniziata il 9/3/2020 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per- tanto, la domanda introduttiva è tardiva.

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Il p rimo motivo censura che il termine di reclamo si sia fatto decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di chiusura e non dalla comunicazione ex art. 26 co. 3 l. fall. del testo di tale provvedimento.

Si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 26 l. fall.Il ricorrente allega anche l’at- testazione della cancelleria fallimentare, secondo la quale il decreto di chiusura èdiventato definitivo decorsi 90 giorni dal deposito in cancel- leria, cioè l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò consenteal ricorrente di giovarsi della so- spensione dei termini per l’emergenza sanitaria cosicché la domandaè tempestiva.

2. – In via preliminare è da rigettare l’eccezione di difetto di auto- sufficienza del ricorso sollevata dal Ministero perché: ( a) il ricorso dà atto, seppur implicitamente,che il Negro è uno dei falliti (p. 6) ; ( b) il ricorso dà atto che è stata proposta domanda di equa riparazione il 30/3/2020 a fronte di un fallimento durato 32 anni, come è altresì at- testato dal numero di r.g.del fallimento, che indica l’anno 1989 (p. 2). 3di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.

Il 6/8/2019 è stata comunicata la notizia del deposito del decreto di chiusura , non già il testo integrale di quest’ultimo.

Pertanto,decorre dal deposito ex art. 26 l. fall. (applicabile ratione temporis) il termine di 90 giorni per il reclamo.A fronte di un deposito del decreto i n data 12/6/2019, i 90 giorni sono scadutil’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (non trovando applicazione la sospen- sione nel periodo feriale).

Pertanto, la domanda di equa riparazione era da proporre entro i sei mesi successivi e cioè entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ter- mine poi posticipato al 11/5/2020 per i provvedimenti conseguenti all’emergenza COVID 2019.

Pertanto, la proposizione della domanda di equa riparazione in data 30/3/2020 eratempestiva.

3. - Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rin- via la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.1150/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello diLecce n. 232 /202 0 depositat o il29/10/2021. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è il processo di fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA].. Instaurato il 30/3/2020 il processo di equa riparazione da [OSCURATO:PERSONA], uno dei falliti, in sede di opposizione è stato confermato il rigetto della do- manda per tardività della domanda introduttiva, con la motivazione se- guente. L’esito del processo presupposto è divenuto definitivo il 2di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla scadenza del termine di reclamocalcolato dal 6/8/2019 , data in cuiveniva comunicato al Negro l’avvenuto deposito in cancel- leria del decreto di chiusura; il processo di equa riparazione avrebbe dovuto essere introdotto ex art. 4 l. 89/2001 entro il 1/3/2020, senza potersi applicare la sospensione disposta ex d.l. 18/2020 per l’emer- genza sanitaria, in quanto è iniziata il 9/3/2020 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per- tanto, la domanda introduttiva è tardiva. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il p rimo motivo censura che il termine di reclamo si sia fatto decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di chiusura e non dalla comunicazione ex art. 26 co. 3 l. fall. del testo di tale provvedimento. Si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 26 l. fall.Il ricorrente allega anche l’at- testazione della cancelleria fallimentare, secondo la quale il decreto di chiusura èdiventato definitivo decorsi 90 giorni dal deposito in cancel- leria, cioè l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò consenteal ricorrente di giovarsi della so- spensione dei termini per l’emergenza sanitaria cosicché la domandaè tempestiva. 2. – In via preliminare è da rigettare l’eccezione di difetto di auto- sufficienza del ricorso sollevata dal Ministero perché: ( a) il ricorso dà atto, seppur implicitamente,che il Negro è uno dei falliti (p. 6) ; ( b) il ricorso dà atto che è stata proposta domanda di equa riparazione il 30/3/2020 a fronte di un fallimento durato 32 anni, come è altresì at- testato dal numero di r.g.del fallimento, che indica l’anno 1989 (p. 2). 3di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti. Il 6/8/2019 è stata comunicata la notizia del deposito del decreto di chiusura , non già il testo integrale di quest’ultimo. Pertanto,decorre dal deposito ex art. 26 l. fall. (applicabile ratione temporis) il termine di 90 giorni per il reclamo.A fronte di un deposito del decreto i n data 12/6/2019, i 90 giorni sono scadutil’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (non trovando applicazione la sospen- sione nel periodo feriale). Pertanto, la domanda di equa riparazione era da proporre entro i sei mesi successivi e cioè entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ter- mine poi posticipato al 11/5/2020 per i provvedimenti conseguenti all’emergenza COVID 2019. Pertanto, la proposizione della domanda di equa riparazione in data 30/3/2020 eratempestiva. 3. - Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rin- via la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquid
Decreto Cassazione n. 28675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris