CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro- [OSCURATO:PERSONA],- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.5027/2018 depositata il 13/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appellodella Regione Lazio avverso la decisione di primo grado che avevaannullato l’avviso di accertamento impugnato, per IRESA (impostaregionale sulle emissioni sonore degli aerei) per l’anno di imposta 2014(giugno, luglio ed agosto); si trattava, segnatamente, di note di addebitoemesse da Aeroporti di Roma quale agente contabile per conto dellaRegione Lazio.Numero registro generale 5359/2019Numero sezionale 5047/2026Numero di raccolta generale 22474/2026Data pubblicazione 30/06/20262. ricorre per cassazione la Regione Lazio con due motivi;3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con ladecisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, dirigetto dell’originario ricorso della parte contribuente; le spese dell’interogiudizio possono compensarsi in considerazione del consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità in materia solo dopo la proposizione delricorso.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 5, della legge regionale n. 2/2013, art. 7, primocomma, l. 42 del 2009, art. 11 e 117 della Costituzione e della direttivaCE 30/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli art. 8 e 11 d. lgs. n. 68 del 2011, 90 e s. l. n. 342 del 2000, l.regionale n. 2 del 2013, art. 13, comma 15 bis, d. l. n. 145 del 2013, art.7, primo comma, l. n. 42 del 2009 e dell’art. 119 Costituzione, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I motivi, che si trattano unitariamente, sono fondati.3. Questa Corte ha già varie volte esaminato le questioni poste dalricorso per cassazione, con indirizzo costante che si condivide e deve quiconfermarsi: «L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'impostasulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrastocon la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme eprocedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini delcontenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi diDirettiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing")per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazioni specifiche conriguardo alla materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligodi disapplicazione della norma tributaria interna, di livello statale oNumero registro generale 5359/2019Numero sezionale 5047/2026Numero di raccolta generale 22474/2026Data pubblicazione 30/06/2026regionale, da parte del giudice nazionale. (Cass. Sez. 5, 07/12/2022, n.35989, Rv. 666516 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n.34002, Rv. 666435 – 03 e Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv.666392 – 02; Sez. 5 sent. n. 36479/22).Nelle sopra richiamate decisioni, alle quali deve darsi continuità, sonostate affrontate tutte le problematiche del caso nei seguenti sinteticitermini.L’imposta sulle emissioni sonore è un tributo proprio della Regione(«A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dallaRegione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato,essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede conpiena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggettipassivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento eriscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e fermarestando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non èriconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto,caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramentoambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì ad unmodello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tuteladell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e conmetodologia indennitaria» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv.666435 - 01).Sulla IRESA la sentenza Corte Costituzionale n. 13 del 2015 haconfermato sia la legittimità della misura massima stabilita con leggestatale sia la natura di imposta regionale propria del tributo.La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimità dell’imposta(«L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina "l'impostaregionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agliNumero registro generale 5359/2019Numero sezionale 5047/2026Numero di raccolta generale 22474/2026Data pubblicazione 30/06/2026articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342" - noncontrasta con la citata legge nazionale, che è richiamata allo scopo dispecificare che l'istituito tributo regionale proprio coincide con l'impostaoriginariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000 (normativa, peraltro,venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011 ha mutato laqualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, ha differentipresupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acustico della leggestatale, il quale necessita di modalità operative dirette a ridurrel'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinentiall'ambiente regionale, espressione tale da comprendere anche la soladestinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo delle popolazionicontigue agli aeroporti» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435- 02).La normativa non contrasta nè con la direttiva UE 2002/30CE del 26marzo 2002 nè con gli articoli 3 e 53 della Costituzione («L'art. 5 della l.r.Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degliaeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CEdel 26 marzo 2002 (che istituisce norme e procedure per l'introduzione direstrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroportidella Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delleimposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazionedegli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e,dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, inbase a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti aidanni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agliaeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore (nella specie,esercitata in maniera non irragionevole, stante il riferimento al numero didecolli/atterraggi e al peso degli aeromobili)» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022,n. 34002, Rv. 666435 – 03; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n.32755, Rv. 666392 - 01)Numero registro generale 5359/2019Numero sezionale 5047/2026Numero di raccolta generale 22474/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della partecontribuente [OSCURATO:PERSONA];spese di tutti i gradi di giudizio compensate .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]