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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00113/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assemini il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 56 e 640 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma dell'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata truffa ai suoi danni, non è consentito, perché, a fronte dell'ampia e articolata motivazione della Corte d'appello (si vedano, in particolare, le pagine da 10 a 17 della sentenza impugnata), la quale risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste, si traduce nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine al loro significato probatorio, il che non è ammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assemini il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 56 e 640 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma dell'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata truffa ai suoi danni, non è consentito, perché, a fronte dell'ampia e articolata motivazione della Corte d'appello (si vedano, in particolare, le pagine da 10 a 17 della sentenza impugnata), la quale risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste, si traduce nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine al loro significato probatorio, il che non è ammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023
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