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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 33202/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 5115 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58L05 D861C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – [OSCURATO:PERSONA], IVA e IRAPr.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 55 8 /20 23 , depositat a in data 18/1/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa In data 18/12/2014, al Sig. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, anche “il contribuente”) fu notificato l'avviso di accertamento n.

TYX01G403956/2014 emesso dall’Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Messina per l'anno di imposta 2010 (unico 2011), con il quale si intimò al ricorrente il pagamento di complessivi € 57.453,67 (pag. 20 dell’avviso di accertamento) per IRPEF (€ 17.151,00), ADD.

REG. (€ 626.00,) [OSCURATO:PERSONA]. (€ 223,00) IRAP (€ 2.156,00), IVA (€ 7.645,00) e [OSCURATO:PERSONA] (€ 7.962,00) oltre a sanzioni (€ 25.726,50), interessi (€ 3.917,42) e spese (€ 8,75), a seguito di accertamenti bancari riferibile al ricorrente, piccolo artigiano, in contabilità semplificata e esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, con il quale l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni asseritamente non giustificate per un totale di € 44.724,90 di cui € 38.224,90 per versamenti ed € 6.500,00 per prelevamenti, recuperandoli a tassazione ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73.

Il ricorrente proposericorsocontro l'avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Messina,che acco lse parzialmente il ricorso .

Proposto appello contro la sentenza di primo grado, la CGT-2 della Siciliaconfermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione di legge, ex art. 360 n. 4 c.p.c. –Illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973e 51, comma 2, n. 7 d.P.R. 633/1972, dell’art. 42d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e artt. 7 , commi 1 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a causa della mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma”, il contribuente espone che in sede d’appello,nel primo motivo di ricorso aveva sostenuto che, quale conferimento di deleghe di firma, l’Amministrazione aveva prodotto esclusivamente l'atto dispositivo n. 69/2014, il quale era da intendersi quale mero provvedimento di organizzazione interna dell'ufficio, ampio e generico, che non adempiva alle disposizioni dell'articolo 42 del D.P.R. 600/73.

Sul punto allegava la sentenza n. 547/17 della CTP di Messina sezione n. 7 depositata il 02/03/2017,relativamente all'anno di imposta 2011, emessa sul ricorso 2671/2015 presentato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Precisa che l'accertamento bancario nei confronti del ricorrente aveva riguardato due annualità diverse, 2010 e 2011.

Con tale Sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina, Sezione 7, per lo stesso identico motivo aveva accolto il ricorso che lo stesso ricorrente aveva presentato per l'annualità 2011.

Nella sentenza 547/17 si affermava che l'atto 69/2014 “appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa nei confronti delle differenti professionalità di cui si avvale l'Amministrazione, ma non assolve alla funzione di delega prevista dalla citata normativa”. r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 10, avrebbeomesso, in violazione delle norme su richiamate, di analizzare la natura di tale documento il quale “appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa “ e non certamente ad una delega di funzioni e/o di firma, determinando una asimmetria nei due differenti periodo contabili (2010 e 2011), relativamente alla legittimità dell'avviso di accertamento con riguardo alla corretta applicazione dell’art. 42, commi 1 del DPR 600/73, degli artt. 32, c. 1, n. 7 del DPR 600/73 e n. 51, c. 2, n. 7 del DPR 633/72, dell’art. 42 del DPR 600/73 e dell’art. 56 del DPR 633/72 e degli artt. 7, commi 1 e 12, c.7 della l. 212/2000. 1.1.Il motivo è inammissibile.

In sostanza, il contribuente si duole che in un’altra sentenza, relativa ad altra annualità, l’atto prodotto dall’Ufficio non sia stato ritenuto idoneo quale delega di firma dell’avviso di accertamento.

Senonché, la copia della sentenza della C.T.P. di Messina prodotta in allegato al ricorso dal contribuente non è provvista dell’attestazione di passaggio in giudicato.

Inoltre, il contribuente non ha prodotto l’atto amministrativo posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2011 e quello posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2010 , sicché il Collegio non può nemmeno appurare l’identità dei due atti, che è il presupposto del motivo in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, T.U. n. 917/86ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello ritenuto che, in caso di accertamentoex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, basato su indagini bancarie, devono essere r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, in seguito alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, afferma pacificamente che “in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti”(Cass., sez. 5, n. 18653/2023, Rv. 668247 - 01 ) .

3. Il ricorso è accolto con riferimento al secondo motivo, ed è inammissibile con riferimento al primo motivo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia – Messina , in diversa composizione, che, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, procederà ad una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile.

P.Q.M Accoglie ilsecondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 5115 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58L05 D861C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – [OSCURATO:PERSONA], IVA e IRAPr.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 55 8 /20 23 , depositat a in data 18/1/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa In data 18/12/2014, al Sig. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, anche “il contribuente”) fu notificato l'avviso di accertamento n. TYX01G403956/2014 emesso dall’Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Messina per l'anno di imposta 2010 (unico 2011), con il quale si intimò al ricorrente il pagamento di complessivi € 57.453,67 (pag. 20 dell’avviso di accertamento) per IRPEF (€ 17.151,00), ADD. REG. (€ 626.00,) [OSCURATO:PERSONA]. (€ 223,00) IRAP (€ 2.156,00), IVA (€ 7.645,00) e [OSCURATO:PERSONA] (€ 7.962,00) oltre a sanzioni (€ 25.726,50), interessi (€ 3.917,42) e spese (€ 8,75), a seguito di accertamenti bancari riferibile al ricorrente, piccolo artigiano, in contabilità semplificata e esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, con il quale l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni asseritamente non giustificate per un totale di € 44.724,90 di cui € 38.224,90 per versamenti ed € 6.500,00 per prelevamenti, recuperandoli a tassazione ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73. Il ricorrente proposericorsocontro l'avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Messina,che acco lse parzialmente il ricorso . Proposto appello contro la sentenza di primo grado, la CGT-2 della Siciliaconfermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione di legge, ex art. 360 n. 4 c.p.c. –Illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973e 51, comma 2, n. 7 d.P.R. 633/1972, dell’art. 42d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e artt. 7 , commi 1 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a causa della mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma”, il contribuente espone che in sede d’appello,nel primo motivo di ricorso aveva sostenuto che, quale conferimento di deleghe di firma, l’Amministrazione aveva prodotto esclusivamente l'atto dispositivo n. 69/2014, il quale era da intendersi quale mero provvedimento di organizzazione interna dell'ufficio, ampio e generico, che non adempiva alle disposizioni dell'articolo 42 del D.P.R. 600/73. Sul punto allegava la sentenza n. 547/17 della CTP di Messina sezione n. 7 depositata il 02/03/2017,relativamente all'anno di imposta 2011, emessa sul ricorso 2671/2015 presentato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Precisa che l'accertamento bancario nei confronti del ricorrente aveva riguardato due annualità diverse, 2010 e 2011. Con tale Sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina, Sezione 7, per lo stesso identico motivo aveva accolto il ricorso che lo stesso ricorrente aveva presentato per l'annualità 2011. Nella sentenza 547/17 si affermava che l'atto 69/2014 “appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa nei confronti delle differenti professionalità di cui si avvale l'Amministrazione, ma non assolve alla funzione di delega prevista dalla citata normativa”. r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 10, avrebbeomesso, in violazione delle norme su richiamate, di analizzare la natura di tale documento il quale “appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa “ e non certamente ad una delega di funzioni e/o di firma, determinando una asimmetria nei due differenti periodo contabili (2010 e 2011), relativamente alla legittimità dell'avviso di accertamento con riguardo alla corretta applicazione dell’art. 42, commi 1 del DPR 600/73, degli artt. 32, c. 1, n. 7 del DPR 600/73 e n. 51, c. 2, n. 7 del DPR 633/72, dell’art. 42 del DPR 600/73 e dell’art. 56 del DPR 633/72 e degli artt. 7, commi 1 e 12, c.7 della l. 212/2000. 1.1.Il motivo è inammissibile. In sostanza, il contribuente si duole che in un’altra sentenza, relativa ad altra annualità, l’atto prodotto dall’Ufficio non sia stato ritenuto idoneo quale delega di firma dell’avviso di accertamento. Senonché, la copia della sentenza della C.T.P. di Messina prodotta in allegato al ricorso dal contribuente non è provvista dell’attestazione di passaggio in giudicato. Inoltre, il contribuente non ha prodotto l’atto amministrativo posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2011 e quello posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2010 , sicché il Collegio non può nemmeno appurare l’identità dei due atti, che è il presupposto del motivo in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, T.U. n. 917/86ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello ritenuto che, in caso di accertamentoex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, basato su indagini bancarie, devono essere r.g. n. 15115/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, in seguito alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, afferma pacificamente che “in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti”(Cass., sez. 5, n. 18653/2023, Rv. 668247 - 01 ) . 3. Il ricorso è accolto con riferimento al secondo motivo, ed è inammissibile con riferimento al primo motivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia – Messina , in diversa composizione, che, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, procederà ad una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile. P.Q.M Accoglie ilsecondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e
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