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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 26241/2026

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lla Corte d’Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs.contestato al capo h), alla misura del trattamento sanzionatorio e alla concedibilitàdella sospensione condizionale, ed il rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 29/01/2026, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmenteriformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli,in data 19/06/2024, con la quale – per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capi a e f) e di cui agli artt. 5, 8, 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascrittiin concorso quale effettivo gestore delle società, ritenute mere cartiere, [OSCURATO:SOCIETA]. (capo b), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (capi c e g), nonché qualetitolare e gestore della ditta individuale (anch’essa ritenuta cartiera) A.S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (capo d).In particolare, la Corte d’Appello: ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati associativiper non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere in ordine alreato di cui all’art. 10-ter contestato al capo b) per essere detto reato estinto perintervenuta prescrizione; ha rideterminato il trattamento sanzionatorio eliminandola pena per il reato estinto e dichiarando i reati di cui agli artt. 5 e 10-ter, contestatial capo g, assorbiti nelle corrispondenti ipotesi contestata al capo c); ha revocatola confisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parte relativaai reati associativi; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.2.

Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1.

Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati di cui all’art.8 d.lgs. n. 74 del 2000 e all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica diamministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si censura ilcarattere elusivo (perché esauritosi nella mera condivisione di quanto affermatodalla sentenza di primo grado) della motivazione adottata dalla Corte territorialenel rigettare il corrispondente motivo di appello, imperniato sulla mancanza diprova, alla luce delle risultanze acquisite, in ordine alla asserita integralericonducibilità, nell’alveo della inesistenza soggettiva, di tutte le operazionieffettuate dalle società e dalla ditta individuale di cui ai capi di accusa, e allaastrattezza e genericità della motivazione era indirettamente confermatadall’assoluta assenza di sequenze esplicative della consapevole partecipazione delricorrente a negoziazioni di sorta, propedeutiche all’emissione di fatture fittizie.2.2.

Violazione di legge con rifermento alla illegittima duplicazione consistitanella condanna per l’omesso versamento IVA contestato al capo h), pur essendotale condotta già contemplata nel capo d).2.3.

Illegalità della pena conseguente non solo alla indebita duplicazione dicui al capo precedente, ma anche in quella rilevabile nel confronto tra i capi g) e2.4.

Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dellasospensione condizionale, pur ricorrendone i presupposti.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delleulteriori diminuzioni.3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecital’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cuiall’art. 10-ter d.lgs. contestato al capo h), alla misura del trattamentosanzionatorio e alla concedibilità della sospensione condizionale, ed il rigetto delricorso nel resto, ritenendo infondate le ulteriori censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente ai profili esposti di qui a breve.2.

Le censure mosse dalla difesa in ordine alla configurabilità dei reati di cuiall’art. 8, e all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto,sono manifestamente infondate ed in parte prive delle necessarie connotazioni dispecificità.2.1.

Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, deve osservarsi che la Corteterritoriale, lungi dall’operare un mero rinvio alla sentenza di primo grado, haposto in evidenza, condividendoli, gli elementi ritenuti idonei ad attribuire allesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di mere cartiere, inseritenell’amplissimo contesto di “frodi carosello” delineato nei vari capi di accusa:elementi illustrati più diffusamente nella sentenza di primo grado (da valutarecongiuntamente a quella d’appello, secondo i noti principi in tema di “doppiaconforme”).In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha valorizzato(pag. 21 seg.) la totale assenza di depositi per lo stoccaggio delle merciapparentemente acquistate, l’assenza di capitale proprio (i fornitori venivanopagati con gli anticipi delle società clienti), nonché il rinvenimento, presso lasocietà buffer di secondo livello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un file riepilogativo delleoperazioni compiute “a monte” dalla [OSCURATO:PERSONA] (acquisti intracomunitari) e “avalle” (vendita alle buffer di primo livello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].): sisottolinea, tutt’altro che illogicamente, che il possesso di un siffatto file non potevatrovare spiegazione diversa dal pieno inserimento della società nel sistemafraudolento (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata, nonché pag. 10 della sentenzadi primo grado, in cui si afferma che “la costante presenza di vendite sottocosto,l’omesso versamento dell’IVA addebitata a clienti nazionali, l’assenza dimagazzini/depositi presso cui stoccare la merce, appaiono elementi fortementeindicativi del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia operato solo cartolarmente econ esclusiva finalità fraudolenta, in quanto interposta in rapporti commercialisvoltisi tra soggetti diversi, di talchè tutte le fatture emesse dalla società per l’anno2015 e per il primo trimestre 2016 sono da ritenersi ‘soggettivamente’inesistenti”).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha condiviso le valutazioni delprimo giudice circa la continuità assicurata con tale società al meccanismofraudolento, valorizzando (oltre a quanto emerso in ordine ai legami parentali tragli amministratori di diritto e di fatto: cfr. infra, § seg.) il fatto, di intuitivadirompente rilevanza, che detta società aveva iniziato ad operare massicciamenteproprio dopo il controllo effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] dall’Agenzia delle Entrate(cfr. pag. 22 seg. della sentenza impugnata, nonché pag. 11 della sentenza diprimo grado, in cui si evidenzia tra l’altro che “anche tale società, al pari della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha personale dipendente, non dispone di depositi ed effettuacessioni sottocosto”, ed aveva effettuato operazioni fraudolente per gliingentissimi importi ivi dettagliatamente precisati).2.2.

Analoghe considerazioni devono svolgersi – all’esito della valutazionecongiunta delle sentenze di primo e di secondo grado - con riferimento alledoglianze relative all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA], nella concorde prospettiva accoltadai giudici di merito, della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA](formalmente amministrata da SOLINAS [OSCURATO:PERSONA], cognato del ricorrente) e AREATRADE (formalmente amministrata da SOLINAS Pasquale, fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Idue SOLINAS, anch’essi condannati in primo grado, hanno definito la propriaposizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: cfr. pag. 15 della sentenzaimpugnata).Per ciò che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], è stato posto in rilievo – oltre allo strettolegame parentale tra il ricorrente e l’amministratore di diritto – che durante ilcontrollo dell’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:PERSONA], presente nei locali della società,“è intervenuto per fornire, al posto del SOLINAS, tutti i chiarimenti sulle modalitàdi svolgimento dell’attività sociale, che al contrario ha dimostrato di non saperepraticamente nulla dell’attività e dei clienti e fornitori con cui la società avevaoperato da oltre un anno (cfr. pag. 8-9 dell’informativa e in particolare PVAallegato)” (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha posto in evidenza (pag. 23) lerisultanze delle intercettazioni telefoniche: essendo emerso, da un lato, il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato, dall’utenza di SOLINAS Pasquale, l’attivazione dinuove utenze mobili, ma con l’operatore aveva declinato le generalità dello stessoSOLINAS, anziché le proprie.

D’altro lato, il SOLINAS Pasquale aveva inun’occasione comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di aver provveduto ad aumentare ladisponibilità di prelevamento quotidiana sui conti della [OSCURATO:PERSONA].

Sempre dalleintercettazioni, era poi emerso che il [OSCURATO:PERSONA] prelevava pressochéquotidianamente il SOLINAS per recarsi con lui nella sede sociale, ed ivi trattenersifino al tardo pomeriggio.2.3.

Sulla scorta degli elementi fin qui sintetizzati, il primo giudice avevamotivato la condanna dei SOLINAS evidenziando che i due avevanodeliberatamente fatto in modo che fosse il [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi di fatto dellesocietà da loro formalmente amministrate, nelle quali egli li aveva introdotti solofittiziamente (cfr. pag. 18 della sentenza di primo grado).Si tratta di considerazioni in parte esplicitamente riprese dalla Corteterritoriale, che appaiono del tutto prive di criticità deducibili in questa sede econsentono di ritenere corretta la qualificazione attribuita al [OSCURATO:PERSONA], dalmomento che l’interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate, al posto dell’ignaroamministratore di diritto, non appare immaginabile se non nella prospettivaaccusatoria, non diversamente dalla preoccupazione di SOLINAS Pasquale dicomunicare il nuovo limite di prelevamento bancario al ricorrente.Allo stesso modo, le considerazioni concordemente svolte dai giudici di meritoin ordine alla qualifica di mere cartiere delle due società, pienamente inserite nelsistema di frodi carosello scoperto all’esito delle indagini, risultano del tuttoimmuni da censure.

Deve piuttosto osservarsi che, a fronte di tali convergentirisultanze, pienamente idonee a convalidare l’ipotesi accusatoria – ulteriormenteconfortata dalla successiva emersione, per fatti analoghi, della ditta individualeA.S. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 12 della sentenza di primogrado) - ben avrebbe potuto il ricorrente offrire elementi concreti per demolire ocomunque efficacemente contrastare l’ipotesi medesima, anche nella prospettivadel principio della c.d.

“vicinanza della prova” (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 6, n.13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 – 01, secondo cui«nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusaabbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o dimassime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivielementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. ‘vicinanza dellaprova’, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti glielementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

In senso conforme, cfr.ad es.

Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01).3.

Il terzo motivo è invece fondato.Il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo h) alSAVARESE nella sua qualità di titolare e gestore di fatto della “ditta cartiera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, presenta invero connotazioni identiche allacontestazione del medesimo reato contenuta nel capo d).

Le sentenze di meritonon forniscono chiarimenti a tale specifico riguardo: deve quindi disporsi, inaccoglimento del motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio sul punto (e per l’eventuale espunzione di tale capo diaccusa, nell’ipotesi di conferma che si tratti di mera duplicazione) ad altra Sezionedella Corte di Appello di Napoli.4.

Ad analoghe conclusioni di annullamento con rinvio deve pervenirsi, in lineacon le stesse conclusioni del Procuratore Generale, quanto alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Pur avendo affermato di aver tenuto conto della ulteriore duplicazione rilevatadalla difesa relativamente ai capi c e g, la Corte territoriale – chiamata arideterminare la pena anche quanto all’individuazione del reato più grave, dopol’assoluzione per il reato associativo – ha effettuato un aumento complessivo chenon pare congruo rispetto al numero di reati residui, contenuti all’interno dei varicapi per cui è stata confermata la condanna.

Deve quindi disporsi, anche in partequa, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5.

Le doglianze in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generichesono manifestamente infondate.Al di là dell’improprio richiamo della Corte territoriale alla diminuzione operataper la scelta del rito, assume rilievo dirimente la mancata contestazione, neinecessari termini di specificità, del principale rilievo della Corte d’Appello,imperniato sull’insussistenza di elementi positivamente valutabili.6.

La residua doglianza, in tema di sospensione condizionale, è inammissibileperché non risulta dedotta in appello.Deve invero darsi seguito, al riguardo, agli indirizzi interpretativi di questaSuprema Corte secondo cui, da un lato, «è inammissibile il ricorso per cassazionecon cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudiziodi primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo deimotivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni lamedesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, inmancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per laprima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627 – 01).D’altro lato, viene in rilievo l’ulteriore insegnamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui «il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine almancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensionecondizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.,quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne derivache il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge enon configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione exart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 15930 del19/02/2016, Moundi, Rv. 266563 – 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo h) e al trattamentosanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs.contestato al capo h), alla misura del trattamento sanzionatorio e alla concedibilitàdella sospensione condizionale, ed il rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 29/01/2026, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmenteriformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli,in data 19/06/2024, con la quale – per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capi a e f) e di cui agli artt. 5, 8, 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascrittiin concorso quale effettivo gestore delle società, ritenute mere cartiere, [OSCURATO:SOCIETA]. (capo b), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (capi c e g), nonché qualetitolare e gestore della ditta individuale (anch’essa ritenuta cartiera) A.S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (capo d).In particolare, la Corte d’Appello: ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati associativiper non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere in ordine alreato di cui all’art. 10-ter contestato al capo b) per essere detto reato estinto perintervenuta prescrizione; ha rideterminato il trattamento sanzionatorio eliminandola pena per il reato estinto e dichiarando i reati di cui agli artt. 5 e 10-ter, contestatial capo g, assorbiti nelle corrispondenti ipotesi contestata al capo c); ha revocatola confisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parte relativaai reati associativi; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati di cui all’art.8 d.lgs. n. 74 del 2000 e all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica diamministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si censura ilcarattere elusivo (perché esauritosi nella mera condivisione di quanto affermatodalla sentenza di primo grado) della motivazione adottata dalla Corte territorialenel rigettare il corrispondente motivo di appello, imperniato sulla mancanza diprova, alla luce delle risultanze acquisite, in ordine alla asserita integralericonducibilità, nell’alveo della inesistenza soggettiva, di tutte le operazionieffettuate dalle società e dalla ditta individuale di cui ai capi di accusa, e allaastrattezza e genericità della motivazione era indirettamente confermatadall’assoluta assenza di sequenze esplicative della consapevole partecipazione delricorrente a negoziazioni di sorta, propedeutiche all’emissione di fatture fittizie.2.2. Violazione di legge con rifermento alla illegittima duplicazione consistitanella condanna per l’omesso versamento IVA contestato al capo h), pur essendotale condotta già contemplata nel capo d).2.3. Illegalità della pena conseguente non solo alla indebita duplicazione dicui al capo precedente, ma anche in quella rilevabile nel confronto tra i capi g) e2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dellasospensione condizionale, pur ricorrendone i presupposti.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delleulteriori diminuzioni.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecital’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cuiall’art. 10-ter d.lgs. contestato al capo h), alla misura del trattamentosanzionatorio e alla concedibilità della sospensione condizionale, ed il rigetto delricorso nel resto, ritenendo infondate le ulteriori censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente ai profili esposti di qui a breve.2. Le censure mosse dalla difesa in ordine alla configurabilità dei reati di cuiall’art. 8, e all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto,sono manifestamente infondate ed in parte prive delle necessarie connotazioni dispecificità.2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, deve osservarsi che la Corteterritoriale, lungi dall’operare un mero rinvio alla sentenza di primo grado, haposto in evidenza, condividendoli, gli elementi ritenuti idonei ad attribuire allesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di mere cartiere, inseritenell’amplissimo contesto di “frodi carosello” delineato nei vari capi di accusa:elementi illustrati più diffusamente nella sentenza di primo grado (da valutarecongiuntamente a quella d’appello, secondo i noti principi in tema di “doppiaconforme”).In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha valorizzato(pag. 21 seg.) la totale assenza di depositi per lo stoccaggio delle merciapparentemente acquistate, l’assenza di capitale proprio (i fornitori venivanopagati con gli anticipi delle società clienti), nonché il rinvenimento, presso lasocietà buffer di secondo livello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un file riepilogativo delleoperazioni compiute “a monte” dalla [OSCURATO:PERSONA] (acquisti intracomunitari) e “avalle” (vendita alle buffer di primo livello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].): sisottolinea, tutt’altro che illogicamente, che il possesso di un siffatto file non potevatrovare spiegazione diversa dal pieno inserimento della società nel sistemafraudolento (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata, nonché pag. 10 della sentenzadi primo grado, in cui si afferma che “la costante presenza di vendite sottocosto,l’omesso versamento dell’IVA addebitata a clienti nazionali, l’assenza dimagazzini/depositi presso cui stoccare la merce, appaiono elementi fortementeindicativi del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia operato solo cartolarmente econ esclusiva finalità fraudolenta, in quanto interposta in rapporti commercialisvoltisi tra soggetti diversi, di talchè tutte le fatture emesse dalla società per l’anno2015 e per il primo trimestre 2016 sono da ritenersi ‘soggettivamente’inesistenti”).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha condiviso le valutazioni delprimo giudice circa la continuità assicurata con tale società al meccanismofraudolento, valorizzando (oltre a quanto emerso in ordine ai legami parentali tragli amministratori di diritto e di fatto: cfr. infra, § seg.) il fatto, di intuitivadirompente rilevanza, che detta società aveva iniziato ad operare massicciamenteproprio dopo il controllo effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] dall’Agenzia delle Entrate(cfr. pag. 22 seg. della sentenza impugnata, nonché pag. 11 della sentenza diprimo grado, in cui si evidenzia tra l’altro che “anche tale società, al pari della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha personale dipendente, non dispone di depositi ed effettuacessioni sottocosto”, ed aveva effettuato operazioni fraudolente per gliingentissimi importi ivi dettagliatamente precisati).2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi – all’esito della valutazionecongiunta delle sentenze di primo e di secondo grado - con riferimento alledoglianze relative all’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA], nella concorde prospettiva accoltadai giudici di merito, della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA](formalmente amministrata da SOLINAS [OSCURATO:PERSONA], cognato del ricorrente) e AREATRADE (formalmente amministrata da SOLINAS Pasquale, fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Idue SOLINAS, anch’essi condannati in primo grado, hanno definito la propriaposizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: cfr. pag. 15 della sentenzaimpugnata).Per ciò che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], è stato posto in rilievo – oltre allo strettolegame parentale tra il ricorrente e l’amministratore di diritto – che durante ilcontrollo dell’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:PERSONA], presente nei locali della società,“è intervenuto per fornire, al posto del SOLINAS, tutti i chiarimenti sulle modalitàdi svolgimento dell’attività sociale, che al contrario ha dimostrato di non saperepraticamente nulla dell’attività e dei clienti e fornitori con cui la società avevaoperato da oltre un anno (cfr. pag. 8-9 dell’informativa e in particolare PVAallegato)” (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha posto in evidenza (pag. 23) lerisultanze delle intercettazioni telefoniche: essendo emerso, da un lato, il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato, dall’utenza di SOLINAS Pasquale, l’attivazione dinuove utenze mobili, ma con l’operatore aveva declinato le generalità dello stessoSOLINAS, anziché le proprie. D’altro lato, il SOLINAS Pasquale aveva inun’occasione comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di aver provveduto ad aumentare ladisponibilità di prelevamento quotidiana sui conti della [OSCURATO:PERSONA]. Sempre dalleintercettazioni, era poi emerso che il [OSCURATO:PERSONA] prelevava pressochéquotidianamente il SOLINAS per recarsi con lui nella sede sociale, ed ivi trattenersifino al tardo pomeriggio.2.3. Sulla scorta degli elementi fin qui sintetizzati, il primo giudice avevamotivato la condanna dei SOLINAS evidenziando che i due avevanodeliberatamente fatto in modo che fosse il [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi di fatto dellesocietà da loro formalmente amministrate, nelle quali egli li aveva introdotti solofittiziamente (cfr. pag. 18 della sentenza di primo grado).Si tratta di considerazioni in parte esplicitamente riprese dalla Corteterritoriale, che appaiono del tutto prive di criticità deducibili in questa sede econsentono di ritenere corretta la qualificazione attribuita al [OSCURATO:PERSONA], dalmomento che l’interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate, al posto dell’ignaroamministratore di diritto, non appare immaginabile se non nella prospettivaaccusatoria, non diversamente dalla preoccupazione di SOLINAS Pasquale dicomunicare il nuovo limite di prelevamento bancario al ricorrente.Allo stesso modo, le considerazioni concordemente svolte dai giudici di meritoin ordine alla qualifica di mere cartiere delle due società, pienamente inserite nelsistema di frodi carosello scoperto all’esito delle indagini, risultano del tuttoimmuni da censure. Deve piuttosto osservarsi che, a fronte di tali convergentirisultanze, pienamente idonee a convalidare l’ipotesi accusatoria – ulteriormenteconfortata dalla successiva emersione, per fatti analoghi, della ditta individualeA.S. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 12 della sentenza di primogrado) - ben avrebbe potuto il ricorrente offrire elementi concreti per demolire ocomunque efficacemente contrastare l’ipotesi medesima, anche nella prospettivadel principio della c.d. “vicinanza della prova” (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 6, n.13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 – 01, secondo cui«nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusaabbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o dimassime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivielementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. ‘vicinanza dellaprova’, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti glielementi per provare il fondamento della tesi difensiva». In senso conforme, cfr.ad es. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01).3. Il terzo motivo è invece fondato.Il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo h) alSAVARESE nella sua qualità di titolare e gestore di fatto della “ditta cartiera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, presenta invero connotazioni identiche allacontestazione del medesimo reato contenuta nel capo d). Le sentenze di meritonon forniscono chiarimenti a tale specifico riguardo: deve quindi disporsi, inaccoglimento del motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio sul punto (e per l’eventuale espunzione di tale capo diaccusa, nell’ipotesi di conferma che si tratti di mera duplicazione) ad altra Sezionedella Corte di Appello di Napoli.4. Ad analoghe conclusioni di annullamento con rinvio deve pervenirsi, in lineacon le stesse conclusioni del Procuratore Generale, quanto alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Pur avendo affermato di aver tenuto conto della ulteriore duplicazione rilevatadalla difesa relativamente ai capi c e g, la Corte territoriale – chiamata arideterminare la pena anche quanto all’individuazione del reato più grave, dopol’assoluzione per il reato associativo – ha effettuato un aumento complessivo chenon pare congruo rispetto al numero di reati residui, contenuti all’interno dei varicapi per cui è stata confermata la condanna. Deve quindi disporsi, anche in partequa, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5. Le doglianze in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generichesono manifestamente infondate.Al di là dell’improprio richiamo della Corte territoriale alla diminuzione operataper la scelta del rito, assume rilievo dirimente la mancata contestazione, neinecessari termini di specificità, del principale rilievo della Corte d’Appello,imperniato sull’insussistenza di elementi positivamente valutabili.6. La residua doglianza, in tema di sospensione condizionale, è inammissibileperché non risulta dedotta in appello.Deve invero darsi seguito, al riguardo, agli indirizzi interpretativi di questaSuprema Corte secondo cui, da un lato, «è inammissibile il ricorso per cassazionecon cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudiziodi primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo deimotivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni lamedesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, inmancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per laprima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627 – 01).D’altro lato, viene in rilievo l’ulteriore insegnamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui «il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine almancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensionecondizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.,quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne derivache il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge enon configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione exart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 15930 del19/02/2016, Moundi, Rv. 266563 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo h) e al trattamentosanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris