CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia che i giudici di secondo grado hanno rimodulato escludendo la contestata recidiva; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Scognamiglio lamentando violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione avendo la Corte di Appello omesso di certificare l'avvenuto deposito, valutare e motivare, sulle conclusioni scritte e memoria depositate tramite PEC ai sensi dell'art. 23bis comma 1 DL 137 del 2020; segnala che nello scritto difensivo era stata sottolineata la necessità di una valutazione approfondita la circostanza secondo cui il ricorrente era stato trovato in possesso di un'unica fascetta contraffatta, assolutamente compatibile con la partecipazione al concerto di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. È sufficiente, infatti, scorrere il contenuto delle considerazioni contenute nella memoria allegata al ricorso ed asseritamente trasmessa alla Corte di Appello, per rendersi conto di come nella occasione la difesa avesse insistito su elementi e circostanze che i giudici del gravame di merito hanno in realtà perfettamente colto e su cui hanno congruamente ed esaustivamente motivato sulla scorta delle emergenze istruttorie. D'altra parte, vale comunque il principio per cui l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr., per tutte, Sez. 5 - , Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280670 - 01). Per altro verso si è pure chiarito che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 46086 del 19/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282297 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C