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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01729/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28368-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3400/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2010 in merito a due fatture emesse dalla ditta Archimede alla società contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che l'operazione oggetto delle fatture contestate, lungi dal poter essere considerata inesistente, è corredata numerosi elementi che depongono nel senso della sua effettività: l'esistenza dell'impianto inceneritore oggetto delle fatture contestate; la regolarità dei pagamenti, avvenuti mediante bonifici bancari effettuata dalla società Alizoo, la congruità del prezzo pagato per i macchinari oggetto delle fatture contestate e da tutti i suddetti elementi è possibile dedurre la buona fede della parte contribuente circa il comportamento della ditta Archimede.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 75 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 14 della legge n. 537 del Ric. 2021 n. 28368 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- 1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico dell'Agenzia delle entrate l'onere della prova della inconoscibilità della situazione soggettiva del fornitore.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Infatti, secondo questa Corte: «in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziarla o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che Ric. 2021 n. 28368 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018); in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha per un verso fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente che l'amministrazione finanziaria non ha offerto alcun elemento di prova circa l'inesistenza dell'operazione; per un altro verso ha altresì sottolineato che l'operazione, lungi dal poter essere considerata inesistente è corredata numerosi elementi che Ric. 2021 n. 28368 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -4- ragionevolmente depongono nel senso della sua effettività: l'esistenza dell'impianto inceneritore oggetto delle fatture contestate; la regolarità dei pagamenti, avvenuti mediante bonifici bancari effettuata dalla società Alizoo, la congruità del prezzo pagato per i macchinari oggetto delle fatture contestate; per un altro verso ancora ha altrettanto ragionevolmente desunto dai suddetti elementi, evidentemente sintomi di un comportamento conforme alla diligenza professionale, la buona fede della parte contribuente circa il comportamento della ditta fornitrice Archimede.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite essendo volte sostanzialmente a sostenere che la circostanza che gli altri soggetti economici coinvolti nell'operazione fossero privi di una struttura operativa costituirebbe di per sé dimostrazione della consapevolezza della società contribuente di far parte di una operazione diretta ad evadere le imposte, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Ric. 2021 n. 28368 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -5- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28368-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3400/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2010 in merito a due fatture emesse dalla ditta Archimede alla società contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che l'operazione oggetto delle fatture contestate, lungi dal poter essere considerata inesistente, è corredata numerosi elementi che depongono nel senso della sua effettività: l'esistenza dell'impianto inceneritore oggetto delle fatture contestate; la regolarità dei pagamenti, avvenuti mediante bonifici bancari effettuata dalla società Alizoo, la congruità del prezzo pagato per i macchinari oggetto delle fatture contestate e da tutti i suddetti elementi è possibile dedurre la buona fede della parte contribuente circa il comportamento della ditta Archimede. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 75 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 14 della legge n. 537 del Ric. 2021 n. 28368 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- 1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico dell'Agenzia delle entrate l'onere della prova della inconoscibilità della situazione soggettiva del fornitore. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: «in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziarla o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che Ric. 2021 n. 28368 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018); in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha per un verso fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente che l'amministrazione finanziaria non ha offerto alcun elemento di prova circa l'inesistenza dell'operazione; per un altro verso ha altresì sottolineato che l'operazione, lungi dal poter essere considerata inesistente è corredata numerosi elementi che Ric. 2021 n. 28368 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- ragionevolmente depongono nel senso della sua effettività: l'esistenza dell'impianto inceneritore oggetto delle fatture contestate; la regolarità dei pagamenti, avvenuti mediante bonifici bancari effettuata dalla società Alizoo, la congruità del prezzo pagato per i macchinari oggetto delle fatture contestate; per un altro verso ancora ha altrettanto ragionevolmente desunto dai suddetti elementi, evidentemente sintomi di un comportamento conforme alla diligenza professionale, la buona fede della parte contribuente circa il comportamento della ditta fornitrice Archimede. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite essendo volte sostanzialmente a sostenere che la circostanza che gli altri soggetti economici coinvolti nell'operazione fossero privi di una struttura operativa costituirebbe di per sé dimostrazione della consapevolezza della società contribuente di far parte di una operazione diretta ad evadere le imposte, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 28368 sez. MT - ud. 22-11-2022 -5- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al
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