Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
20 novembre 2007
Causa T‑103/05
P
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Retribuzione – Assenza ingiustificata – Perdita del beneficio della retribuzione – Art. 59 dello Statuto – Certificato medico»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2004, con cui viene dichiarata ingiustificata
l’assenza della ricorrente a partire dal 16 maggio 2004 e viene soppressa la sua retribuzione a decorrere dal 15 aprile 2004
sino alla sua entrata in servizio presso la direzione generale «Stampa e comunicazione» a Bruxelles.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Decisione con cui, in esito a un controllo medico, viene accertata l’assenza
ingiustificata di un funzionario – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)
2.
Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Visita medica di controllo – Accertamento di idoneità
al lavoro – Effetto
(Statuto dei funzionari, artt. 59 e 60)
1.
Una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato, che gli
consenta di comprendere la portata del provvedimento preso nei suoi confronti. Ciò si verifica nel caso di una decisione con
cui viene accertata l’assenza ingiustificata di un funzionario che, pur essendo stato riconosciuto, in base all’esito di un
controllo medico, idoneo al lavoro a metà tempo in seguito ad un congedo di malattia, non ha ripreso il lavoro, dato che tale
decisione, anche se non contiene una motivazione dettagliata quanto all’idoneità al lavoro dell’interessato, si riferisce
ad un documento allegato, ossia una nota del servizio medico, che espone la cronologia dei fatti relativi alla sua malattia
e, per giunta, si inserisce in un contesto in cui l’amministrazione ha inteso tutelare gli interessi del funzionario permettendogli
una ripresa progressiva della sua attività.
(v. punti 35, 36 e 38)
Riferimento: Corte 17 dicembre 1981, causa 791/79, Demont/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3105, punto 12); Corte 7 marzo 1990, cause
riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑599, punto 26); Corte 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑5863, punto 35), e Tribunale 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e
II‑49, punto 86)
2.
Un funzionario non può sottrarsi all’obbligo di riprendere la sua attività, derivante da un controllo medico che accerta la
sua idoneità al lavoro, producendo un certificato medico che menziona la prosecuzione di un trattamento medico, ma non accerta
un’incapacità lavorativa e, di conseguenza, non menziona le date di inizio e di cessazione di tale incapacità. Un documento
del genere non può, in nessun caso, costituire un certificato da cui risulti, con precisione sufficiente e in maniera concludente,
l’incapacità lavorativa.
(v. punti 61-63)
Riferimento: Tribunale 20 novembre 1996, causa T‑135/95, Z/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑519 e II‑1413, punto 34); Tribunale
6 maggio 1997, causa T‑169/95, Quijano/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑273, punto 40)