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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2021

Cassazione n. 38858/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 aprile-29 maggio 2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale del Riesame di Venezia ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 18 marzo 2021 con la quale era stata applicata nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose truffe. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 309 comma 10 cod.proc.pen. in quanto il Tribunale di Venezia aveva depositato la motivazione oltre trenta giorni dopo rispetto al dispositivo, senza che né nel dispositivo, né nella motivazione fosse stata indicata la necessità di un termine più lungo rispetto a quello previsto ex lege. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la mancata valutazione dei motivi di riesame e dei documenti allegati alla memoria difensiva in punto di ritenuta sussistenza di una associazione a delinquere, quando invece il fenomeno descritto nella motivazione dell'ordinanza impugnata risultava più aderente ad una mera ipotesi di concorso di persone in reati legati dal vincolo della continuazione: gli elementi circostanziali quali la ripartizione dei ruoli, la predisposizione di strutture societarie, lo scambio di utenze, l'impiego di siti on line di vendita e la suddivisione dei profitti non trovavano alcun riscontro nelle indagini e la durata brevissima dell'arco di tempo in cui erano stati commessi i reati era del tutto incompatibile con la ratio della fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen.; il riferimento poi ad una seconda fase di operatività dell'associazione era fondato su una "quasi sovrapponibilità dei correi", il chè escludeva la continuità del fenomeno associativo; neppure ricorreva un fenomeno di organizzazione duratura, nonché rudimentale, posto che le dotazioni materiali impiegate per la realizzazione delle truffe erano state strumenti materiali destinati ad operare per quelle specifiche finalità e quindi ad esaurire la propria funzione con la perpetrazione delle vendite fraudolente 1.3 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. nella parte in cui si era omessa qualsiasi logica motivazione in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA].C IV\ 2.1 Il difensore osserva come con l'istanza di riesame e con la memoria difensiva fosse stato evidenziato che l'imputazione era caratterizzata da genericità ed indeterminatezza, in quanto non vi era l'indicazione del ruolo e della materiale condotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma che sul punto non vi era stata alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata; in particolare, il Tribunale del Riesame aveva omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e sul tenore di alcune conversazioni telefoniche che dimostravano la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione: non era sufficiente il semplice contatto con taluno dei coindagati per dimostrare la coscienza e volontà di fornire un contributo rilevante all'associazione, ma era necessario che dal contenuto dell'intercettazione emergesse chiaramente il ruolo tenuto dagli interlocutori.

Il difensore rileva che il lasso temporale in cui sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA] era di un solo mese, e che il Tribunale aveva esposto una mera rassegna giurisprudenziale in tema di associazione ex art. 416 cod.pen.; che la contestazione relativa all'associazione veniva desunta dalla partecipazione ai reati fine (capi 33 e 34), che a sua volta veniva ricavata da pochissime conversazioni intercettate; che il capo 34) si riferiva ad un fatto commesso in data antecedente la nascita della presunta associazione ed in luogo diverso rispetto a quello in cui la stessa avrebbe avuto inizio; che era del tutto assente il vincolo della permanenza e della stabilità per la configurabilità di un elemento essenziale della fattispecie. 2.2 n difensore eccepisce la totale mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che i fatti avrebbero potuto giustificare l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e non quella della custodia cautelare in carcere, che semmai avrebbe potuto giustificarsi nell'immediatezza dei fatti e non a distanza di tempo: la particolare inclinazione al delitto ritenuta dal Tribunale non poteva essere desunta dai soli contatti telefonici con un solo presunto membro dell'associazione, così come non era stato considerato che le pregresse esperienze giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] risalivano a fatti commessi negli anni '90; l'applicazione della misura carceraria era intervenuta quando non vi erano più contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi non vi era più un concreto ed attuale pericolo o possibilità di reiterazione del reato.

3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 D difensore eccepisce che la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava viziata in merito all'accertamento della stabilità del vincolo associativo e della indeterminatezza del sotteso programma criminale, non potendosi sostenere che il sodalizio si fosse contemporaneamente sciolto e che allo stesso tempo si fosse riorganizzato per ripartire con un programma indeterminato, ma con una durata potenzialmente determinata nel tempo. 3.2 II difensore lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di accertamento dell'elemento soggettivo del reato associativo: in particolare, evidenzia che l'intercettazione ambientale del 10 giugno 2020, avvenuta nell'appartamento di via Cellini n.20, era stata completamente travisata, per cui le emergenze processuali si ponevano in netto contrasto con la necessaria adesione volontaristica alla associazione; parimenti svalutata risultava l'analisi dell'elemento psicologico del reato, che non poteva essere desunto dalla partecipazione ad uno solo dei reati-fine, peraltro commesso quando l'associazione non si era costituita. 3.3 Il difensore eccepisce la mancata della motivazione in relazione all'accertamento delle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a trattare in poche righe l'asserito, ma di fatto indimostrato, pericolo di recidivanza. 3.4 II difensore lamenta la mancanza di motivazione anche in relazione all'omessa valutazione circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. 3.5 Ultimo motivo di doglianza atteneva alla mancanza di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere rigettati. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso è stato correttamente rinunciato dal difensore, una volta che lo stesso ha potuto appurare l'effettiva data del deposito della motivazione, con comunicazione scritta pervenuta a questo ufficio, rinuncia confermata nel corso della discussione orale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, già l'ordinanza di primo grado aveva messo in evidenza che le indagini avevano permesso di accertare "l'esistenza di un gruppo di persone di rilevanti dimensioni, organizzata in modo gerarchico, secondo specifiche competenze e mansioni, focalizzato alla reiterazione indefinita di truffe nel campo della compravendita di autovetture", che "poteva contare su considerevoli mezzi" e che, se anche la durata dell'associazione non era prestabilita, senza dubbio a non essere prestabilito era il numero dei reati fine che si aveva intenzione di eseguire, come facilmente desumibile dal modus operandi (pag.125 ordinanza G.i.p.).Sul punto, il Tribunale ha ribadito che vi era una struttura societaria in grado di perseguire i fini associativi, così applicando correttamente la giurisprudenza secondo la quale "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati." (Sez. 5, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018; Magnani, Rv. 274442 - 01) 1.2 Relativamente alle esigenze cautelari, vi è ampia ed esaustiva motivazione nelle pagine 29 e seguenti dell'ordinanza impugnata, nelle quali si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso i reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale, senza che il paventato rischio di essere arrestato costituisse un deterrente per proseguire l'azione criminosa, con ciò ravvisandosi il requisito della concretezza ed attualità delle misure cautelari; è stato anche sottolineato il pericolo di inquinamento probatorio a pag. 31 dell'ordinanza impugnata.

Quanto alla mancanza di motivazione sul pericolo di fuga, deve essere ribadito che "in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610)" (Sez.3, Sentenza n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02)

2. Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è stato evidenziato nella pagine 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata, ove si evidenzia il suo pieno inserimento nella compagine associativa, il fatto che si occupasse di procacciare le autovetture, la sua volontà di "far parte del gruppo" (pag.24) anche con l'apporto di capitale, la sua conoscenza della illiceità dei traffici intrattenuti da più soggetti (e quindi non solo da [OSCURATO:PERSONA], si vedano le ultime righe di pagina 24); del resto, già l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari aveva delineato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, pagine 92, 93, 97 e 100 dell'ordinanza).

Relativamente alle eccezioni sulle intercettazioni richiamate in ricorso, si deve ribadire che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha sottolineato la persistente adesione al programma criminale e la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA], anche egli gravato da precedenti penali, di proseguire nella stessa, con ciò esplicitando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi infondato. 3.1 Sulla sussistenza dell'associazione, si richiamano le considerazioni già espresse a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Relativamente all'elemento psicologico del reato, la sussistenza dello stesso era stata già ritenuta a pag. 51 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed è stata ribadita nelle pagine 15 e seguenti dell'ordinanza impugnata; sul punto, si deve ribadire "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)" (Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3.3 Quanto alle censure sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, richiamato il principio di cui sopra, vi è esaustiva motivazione a pag.30 dell'ordinanza impugnata, nella quale si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso i reati mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con conseguente necessità della applicazione della massima misura cautelare.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 aprile-29 maggio 2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale del Riesame di Venezia ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 18 marzo 2021 con la quale era stata applicata nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose truffe. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 309 comma 10 cod.proc.pen. in quanto il Tribunale di Venezia aveva depositato la motivazione oltre trenta giorni dopo rispetto al dispositivo, senza che né nel dispositivo, né nella motivazione fosse stata indicata la necessità di un termine più lungo rispetto a quello previsto ex lege. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la mancata valutazione dei motivi di riesame e dei documenti allegati alla memoria difensiva in punto di ritenuta sussistenza di una associazione a delinquere, quando invece il fenomeno descritto nella motivazione dell'ordinanza impugnata risultava più aderente ad una mera ipotesi di concorso di persone in reati legati dal vincolo della continuazione: gli elementi circostanziali quali la ripartizione dei ruoli, la predisposizione di strutture societarie, lo scambio di utenze, l'impiego di siti on line di vendita e la suddivisione dei profitti non trovavano alcun riscontro nelle indagini e la durata brevissima dell'arco di tempo in cui erano stati commessi i reati era del tutto incompatibile con la ratio della fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen.; il riferimento poi ad una seconda fase di operatività dell'associazione era fondato su una "quasi sovrapponibilità dei correi", il chè escludeva la continuità del fenomeno associativo; neppure ricorreva un fenomeno di organizzazione duratura, nonché rudimentale, posto che le dotazioni materiali impiegate per la realizzazione delle truffe erano state strumenti materiali destinati ad operare per quelle specifiche finalità e quindi ad esaurire la propria funzione con la perpetrazione delle vendite fraudolente 1.3 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. nella parte in cui si era omessa qualsiasi logica motivazione in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA].C IV\ 2.1 Il difensore osserva come con l'istanza di riesame e con la memoria difensiva fosse stato evidenziato che l'imputazione era caratterizzata da genericità ed indeterminatezza, in quanto non vi era l'indicazione del ruolo e della materiale condotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma che sul punto non vi era stata alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata; in particolare, il Tribunale del Riesame aveva omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e sul tenore di alcune conversazioni telefoniche che dimostravano la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione: non era sufficiente il semplice contatto con taluno dei coindagati per dimostrare la coscienza e volontà di fornire un contributo rilevante all'associazione, ma era necessario che dal contenuto dell'intercettazione emergesse chiaramente il ruolo tenuto dagli interlocutori. Il difensore rileva che il lasso temporale in cui sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA] era di un solo mese, e che il Tribunale aveva esposto una mera rassegna giurisprudenziale in tema di associazione ex art. 416 cod.pen.; che la contestazione relativa all'associazione veniva desunta dalla partecipazione ai reati fine (capi 33 e 34), che a sua volta veniva ricavata da pochissime conversazioni intercettate; che il capo 34) si riferiva ad un fatto commesso in data antecedente la nascita della presunta associazione ed in luogo diverso rispetto a quello in cui la stessa avrebbe avuto inizio; che era del tutto assente il vincolo della permanenza e della stabilità per la configurabilità di un elemento essenziale della fattispecie. 2.2 n difensore eccepisce la totale mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che i fatti avrebbero potuto giustificare l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e non quella della custodia cautelare in carcere, che semmai avrebbe potuto giustificarsi nell'immediatezza dei fatti e non a distanza di tempo: la particolare inclinazione al delitto ritenuta dal Tribunale non poteva essere desunta dai soli contatti telefonici con un solo presunto membro dell'associazione, così come non era stato considerato che le pregresse esperienze giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] risalivano a fatti commessi negli anni '90; l'applicazione della misura carceraria era intervenuta quando non vi erano più contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi non vi era più un concreto ed attuale pericolo o possibilità di reiterazione del reato. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 D difensore eccepisce che la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava viziata in merito all'accertamento della stabilità del vincolo associativo e della indeterminatezza del sotteso programma criminale, non potendosi sostenere che il sodalizio si fosse contemporaneamente sciolto e che allo stesso tempo si fosse riorganizzato per ripartire con un programma indeterminato, ma con una durata potenzialmente determinata nel tempo. 3.2 II difensore lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di accertamento dell'elemento soggettivo del reato associativo: in particolare, evidenzia che l'intercettazione ambientale del 10 giugno 2020, avvenuta nell'appartamento di via Cellini n.20, era stata completamente travisata, per cui le emergenze processuali si ponevano in netto contrasto con la necessaria adesione volontaristica alla associazione; parimenti svalutata risultava l'analisi dell'elemento psicologico del reato, che non poteva essere desunto dalla partecipazione ad uno solo dei reati-fine, peraltro commesso quando l'associazione non si era costituita. 3.3 Il difensore eccepisce la mancata della motivazione in relazione all'accertamento delle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a trattare in poche righe l'asserito, ma di fatto indimostrato, pericolo di recidivanza. 3.4 II difensore lamenta la mancanza di motivazione anche in relazione all'omessa valutazione circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. 3.5 Ultimo motivo di doglianza atteneva alla mancanza di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere rigettati. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso è stato correttamente rinunciato dal difensore, una volta che lo stesso ha potuto appurare l'effettiva data del deposito della motivazione, con comunicazione scritta pervenuta a questo ufficio, rinuncia confermata nel corso della discussione orale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, già l'ordinanza di primo grado aveva messo in evidenza che le indagini avevano permesso di accertare "l'esistenza di un gruppo di persone di rilevanti dimensioni, organizzata in modo gerarchico, secondo specifiche competenze e mansioni, focalizzato alla reiterazione indefinita di truffe nel campo della compravendita di autovetture", che "poteva contare su considerevoli mezzi" e che, se anche la durata dell'associazione non era prestabilita, senza dubbio a non essere prestabilito era il numero dei reati fine che si aveva intenzione di eseguire, come facilmente desumibile dal modus operandi (pag.125 ordinanza G.i.p.).Sul punto, il Tribunale ha ribadito che vi era una struttura societaria in grado di perseguire i fini associativi, così applicando correttamente la giurisprudenza secondo la quale "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati." (Sez. 5, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018; Magnani, Rv. 274442 - 01) 1.2 Relativamente alle esigenze cautelari, vi è ampia ed esaustiva motivazione nelle pagine 29 e seguenti dell'ordinanza impugnata, nelle quali si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso i reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale, senza che il paventato rischio di essere arrestato costituisse un deterrente per proseguire l'azione criminosa, con ciò ravvisandosi il requisito della concretezza ed attualità delle misure cautelari; è stato anche sottolineato il pericolo di inquinamento probatorio a pag. 31 dell'ordinanza impugnata. Quanto alla mancanza di motivazione sul pericolo di fuga, deve essere ribadito che "in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610)" (Sez.3, Sentenza n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02) 2. Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è stato evidenziato nella pagine 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata, ove si evidenzia il suo pieno inserimento nella compagine associativa, il fatto che si occupasse di procacciare le autovetture, la sua volontà di "far parte del gruppo" (pag.24) anche con l'apporto di capitale, la sua conoscenza della illiceità dei traffici intrattenuti da più soggetti (e quindi non solo da [OSCURATO:PERSONA], si vedano le ultime righe di pagina 24); del resto, già l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari aveva delineato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, pagine 92, 93, 97 e 100 dell'ordinanza). Relativamente alle eccezioni sulle intercettazioni richiamate in ricorso, si deve ribadire che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha sottolineato la persistente adesione al programma criminale e la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA], anche egli gravato da precedenti penali, di proseguire nella stessa, con ciò esplicitando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi infondato. 3.1 Sulla sussistenza dell'associazione, si richiamano le considerazioni già espresse a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Relativamente all'elemento psicologico del reato, la sussistenza dello stesso era stata già ritenuta a pag. 51 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed è stata ribadita nelle pagine 15 e seguenti dell'ordinanza impugnata; sul punto, si deve ribadire "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)" (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3.3 Quanto alle censure sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, richiamato il principio di cui sopra, vi è esaustiva motivazione a pag.30 dell'ordinanza impugnata, nella quale si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso i reati mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con conseguente necessità della applicazione della massima misura cautelare. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1
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