CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2134/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha riformato la pronuncia della CT1? di Ragusa ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di calcolo della superficie dell'abitazione ai fini dell'aliquota lira agevolata al 4°./0 sugli immobili non di lusso. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza. CONSIDERATO Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte contribuente, sull'assunto che sub specie di violazione di legge il ricorso impinge nel merito, forzando una rivisitazione dell'estensione della superficie dell'immobile. Dall'esame del ricorso emerge che il punto controverso è proprio la portata interpretativa della norma in scrutinio, onde accertare se ai fini impositivi si debba aver riguardo alle disposizioni di urbanistica ed edilizia riferite all'abitabilità o agibilità dei locali, ovvero si debba aver riferimento unicamente alla loro superficie. Il ricorso può quindi essere esaminato. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 6 d.m. 2 agosto 1969 e art. 1, nota II — bis, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella sostanza affermando che la CTR abbia fatto riferimento al concetto di abitabilità (agibilità) dei locali al fine di :scomputare alcuni ambienti dalla superficie complessiva, seguendo la disciplina edilizia di cui al Ric. 2020 n. 24664 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- d.P.R. n. 380/2001, anziché seguire i criteri del citato d.m. 2 agosto 1969 e discipline collegate cui solo occorre dar credito nel calcolo della superficie ai fini dell'imposta. Sul tema è intervenuta, anche di recente, questa Corte, affermando che In tema di agevolazioni cd. "prima casa", ai fini dell'indivLduazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile. Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, frb dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (cfr. Cass. V, n. 29643/2019, ma cfr. altresì, Cass., V, n. 19186/2019; n. 861/2014). Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta a questi principi, riferendosi al concetto di abitabilità. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio d