CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 06638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22335/2020 del ruolo generale, proposto DA T ONI G UALTIERO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53D19 G713 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie, n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del 5 marzo 2018, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappres entata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – IRPEP - ADD . REG . RURALITA ’ FABBRICATI per la cassazione della sentenza n. 116/8/2020 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 27 gennaio 2020, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di accogliere ilricorso. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Pistoia - contro la sentenza n. 219/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, che aveva, invece, accolto i ricorsi proposti dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento nn. T8R010600215/2015 e T8R010600216/2016, concui l’Agenzia aveva richiesto il pagamento di una maggiore imposta Irpef per gli anni di imposta 2010/2011, dovuta in qualità di proprietario di immobili a destinazione commerciale, con categoria catastale D/8; 1.1. la Commissione tributaria regionale, in particolare, dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, negando, in primo luogo, la sussistenza di un giudicato formatosi sulla questione oggetto di controversia per effetto della decisione n. 335/2014 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia ed escludendo, poi, che gli immobili oggetto di tassazione avessero, negli anni 2008 2009, le caratteristiche di ruralità, avendo invece destinazione commerciale quanto meno dall’anno 2007; 2.con ricorso notificato in data 27 luglio 2020 all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, depositando in data 2 febbraio 2023 istanza di rinvio dell’udienza di discussione; 3.l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 8 settembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con la citata istanza depositata in data 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato di aver presentato all’Agenzia delle Entrate, in data 16 gennaio 2023, due distinte domande per la definizione agevolata della controversia in oggetto e di aver versato l’importo previsto dall’art. 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130, chiedendo di rinviare l’udienza «per consentire il consolidamento della richiesta di definizione agevolata della controversia»; R [OSCURATO:PERSONA] : 5.alla luce di quanto precede la causa va rinviata a nuovo ruolo onde verificare l’esito della richiesta di definizione agevolata presentata all’Agenzia delle Entrate; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruo