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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19660/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 21/2/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis,

I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il Borrelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - dopo una più che ampia premessa "in fatto e in diritto" - i seguenti motivi: - violazione di plurime norme del T.F.U.E. (artt. 49, 51, 52 e 56), oltre che della Costituzione (artt. 4 e 27).

La Corte di appello avrebbe negato che il centro gestito dal Borrelli si limitasse all'elaborazione dei dati, creando un rapporto diretto tra scommettitore e bookmaker, ma questa conclusione sarebbe errata, come dimostrato dall'istruttoria e dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa.

La sentenza, peraltro, non indicherebbe le ragioni per le quali lo stesso bookmaker sarebbe stato privo di titolo concessorio e, di conseguenza, il Borelli privo di quello autorizzatorio; queste ragioni, invero, sarebbero del tutto discriminatorie, dato che la giurisprudenza comunitaria (ampiamente richiamata) non porrebbe inibizioni all'esercizio dell'attività del primo e, dunque, del ricorrente, che costituirebbe la figura fisica del rappresentante e/o intermediario dell'altro, permettendo di tutelare i giocatori, garantendo l'ordine pubblico interno e, dunque, l'esercizio del diritto transfrontaliero da parte del bookmaker.

L'indebito diniego della concessione a quest'ultimo, peraltro, avrebbe comportato l'impossibilità per il Borrelli di ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; - inosservanza o erronea applicazione di plurime disposizioni; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Contrariamente a quanto affermato in sentenza, il Borrelli avrebbe ottenuto l'autorizzazione all'attività ai sensi dell'art. 1, comma 644,

I. 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito di presentazione della relativa comunicazione.

Dall'entrata in vigore di questa legge, infatti, l'attività di un esercizio pubblico affiliato ad un bookmaker comunitario potrebbe esser svolta in forza di tre differenti regimi: a) il sistema concessorio del "[OSCURATO:PERSONA]" 2012, che necessiterebbe della licenza ex art. 88 T.UL.P.S.; b) il sistema autorizzatorio di cui all'art 1, comma 643,

I. n. 190 del 2014, che - pur conservando l'obbligo della licenza, ma in difetto di concessione - consentirebbe ai soggetti attivi al 30/10/2014 la sanatoria delle attività di raccolta di scommesse; c) il sistema autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 644, legge citata, che - rivolgendosi ai medesimi soggetti - prescinderebbe dal titolo abilitativo di cui all'art. 88; in questo caso, dunque, sarebbero sufficienti la comunicazione di cui alla lettera e) del citato comma 644 (dopo la quale il titolare dell'attività potrebbe immediatamente operare) ed il "possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 88", la cui solo assenza consentirebbe un provvedimento di chiusura.

Ebbene, pur a fronte di un differente trattamento tra le due ipotesi (ampiamente descritto in ricorso), la legge in esame - con il comma 644 - avrebbe fatto venir meno l'obbligo tanto della concessione quanto della licenza e, dunque, il reato contestato al Borrelli non sussisterebbe più, fondandosi proprio sul mancato rilascio di tali provvedimenti.

Come ulteriormente confermato, peraltro, dall'art. 1, comma 926,

I. 28 dicembre 2015, n. 208, che consentirebbe ai soggetti di cui al comma 643 citato, nonché a quelli attivi successivamente al 30/10/2014, di regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui agli stessi commi 643 e 644 (oltre che 645); - violazione dell'art. 4,

I. n. 401 del 1989.

A fronte di un quadro normativo oscillante, ed avendo l'imputato ottenuto una sentenza favorevole in sede sia penale che tributaria, lo stesso si sarebbe ritenuto legittimato ad esercitare l'attività in oggetto; apparirebbe legittimo, dunque, invocare Vignorantia legis, anche alla luce delle numerose sentenze assolutorie per lo stesso fatto.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, prima ancora di iniziare la propria attività con "[OSCURATO:PERSONA] di Tolosa ltd.", il Borrelli si sarebbe volontariamente sottoposto a tutti i controlli circa la sua personalità, disponendo quindi dei requisiti previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, necessari anche per l'autorizzazione di cui all'art. 88 citato; - violazione plurima di legge.

L'analisi della giurisprudenza di legittimità, amministrativa ed eurounitaria consentirebbe di accertare che il bookmaker in oggetto sarebbe stato escluso in modo discriminatorio dal cd.

"[OSCURATO:PERSONA]" del 2012, quel che, peraltro, risulterebbe dalla produzione documentale offerta. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, occorre in primo luogo ricordare che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 4,

I. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez.

U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726).

6. A seguito di diversi interventi dei Giudici europei (in particolare, la sentenza Placanica e la sentenza Costa-Cifone, indicate dal ricorrente), che hanno esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall'art. 4 in esame la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.

Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, le eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67).

6.1. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario.

6.2. In questi casi, I giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria.

Ed infatti non integra il reato di cui all'art. 4 in oggetto la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241).

7. Questo approdo ermeneutico è stato confermato dalla sentenza Biasci, pure indicata dal ricorrente, emessa dalla Corte di Giustizia UE, sez. 3, in data 12 settembre 2013 nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12.

7.1. Per quanto qui interessa, i giudici europei hanno affermato che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario.

7.2. In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione", e dall'art. 2, comma 1 ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con I. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

7.3. La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica, punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63).

7.4. Di conseguenza, "il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27 sentenza Biasci).

7.5. La Corte Europea ha precisato, inoltre, che gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati "nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (punto 43 sentenza Biasci).

7.6. Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, questa Corte ha dunque riaffermato (Sez. 3, n. 19462 del 27/03/2014, P.M. in proc.

Ianetti e altro, Rv. 259756) che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice e i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE).

In particolare, è passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (Sez. 2, n. 24656 del 09/03/2012, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252828).

8. Sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte di Giustizia, è dunque possibile individuare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che: 1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali, di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata (Sez. 3, n. 13269 del 25/2/2021, Scarci, non massimata).

9. Ne consegue che la mancanza di concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) comporta l'impossibilità - per l'operatore italiano o straniero - di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., che ha quale conseguenza l'esercizio abusivo del gioco di scommesse.

10. Per concludere sul punto, va perciò ribadito il principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4,

I. 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le altre, Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, Ranucci e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115).11.

Tanto premesso in termini generali, si osserva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi citati, evidenziando che il ricorrente, benché privo della licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., aveva stipulato un contatto per la raccolta di scommesse in vece e per conto della società maltese "Sogno di [OSCURATO:PERSONA]", e gestiva la relativa attività dotato di arredi caratteristici del centro scommesse (personal computer completi di monitor, tastiera e stampante, 1 monitor direzionale posizionato verso i clienti, due televisori che pubblicizzavano le giocate e le quote di vincita, un apparecchio di controllo delle banconote, una cassetta contenente denaro, fogli riportanti i palinsesti di eventi sportivi, tagliandi di scommesse effettuate dai clienti, ricevute di gioco messe in offerta alla vendita).

Era, dunque, gestita un'attività di raccolta e di scommesse a distanza per conto del bookmaker maltese (al quale l'imputato per via telematica inoltrava le giocate), operatore privo di concessione e che non risultava illegittimamente escluso dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio del/attività di raccolta delle scommesse; gare alle quali, peraltro, lo stesso operatore non aveva mai partecipato.

In altri termini, il ricorrente non si era limitato ad allestire un mero servizio transfrontaliero offerto da un operatore estero, mettendo a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco e restando estraneo al rapporto, contrattuale di scommessa con il bookmaker maltese, privo di concessione, ma aveva costituito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, ciò che integra gli estremi oggettivi del reato in contestazione.

12. Come già affermato da questa Corte di legittimità, peraltro, l'aver posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis,

I. n. 401 del 1989, che, come nel caso in esame, non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude, in ogni caso, qualsivoglia profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, Della Mura, Rv. 271977; Sez. 3, n. 42156 del 15/9/2021, Bertora, non massimata;).

Si osserva, in ogni caso, che l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al D.M. n. 111 del 2006).

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti syolgendo una mera intermediazione.

Infatti (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 10 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174 del 1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5).

13. Con riguardo, poi, alla lamentata discriminazione, la Corte osserva che le differenti conclusioni espresse nel ricorso risultano palesemente generiche; in particolare, tra premessa "in fatto e in diritto" (21 pagine) e sviluppo dei motivi, è sì richiamata ampiamente la giurisprudenza interna e sovranazionale in materia (tra cui le sentenze sopra citate), ma non è indicato neppure un elemento concreto - eventualmente offerto ai Giudici del merito e non valutato, o valutato erroneamente - per individuare un'effettiva discriminazione che la "Sogno di Toledo" avrebbe subito non partecipando al "bando Monti".

Elementi che, peraltro, non possono essere di certo riscontrati in quelli - di puro merito e privi di ogni riferimento documentale, quindi inammissibili - che. il Borrelli espone in questa sede, come l'impossibilità ex se per il bookmaker di partecipare alla regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643,

I. n. 190 del 2014, avendo pagato per intero le imposte dovute (a fronte di un bando che ne avrebbe presupposto l'evasione), così come per il ritardo con cui l'Amministrazione avrebbe risposto ad una richiesta di chiarimenti (errando nell'inoltrare una PEC), oltre i termini per presentare la domanda di partecipazione.

13.1. Del tutto astratto, ancora, è il richiamo alla sentenza "Laezza" della Corte di Giustizia dell'Unione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha concluso che "gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva (...) la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare"; questa pronuncia, infatti, non concerne l'ammissione al bando, né le condizioni relative, ma attiene ad un profilo del tutto differente.

Alle stesse conclusioni, infine, si giunge quanto al "rifiuto" che la società avrebbe avuto dallo Stato italiano di rilascio della concessione, che deriverebbe dal fatto che lo stesso "Stato Italiano" (non è dato sapere con quale autorità) non avrebbe mai risposto ad una "lettera del 20/9/2012" (quindi successiva ai termini del bando Monti) con la quale la "Sogno di Tolosa" avrebbe "inteso ugualmente sottoporsi direttamente e personalmente al preventivo vaglio delle autorità di pubblica sicurezza italiane".14.

La Corte territoriale, inoltre, ha accertato che nessuna sanatoria era stata ottenuta dal Borrelli, sicché l'argomentazione difensiva, secondo cui l'adesione alla regolarizzazione comporterebbe l'insussistenza del reato, non trova alcun risconto nei dati processuali.

15. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la sottoposizione dell'operatore al differente regime previsto dall'art. 1, comma 644 legge n. 190 del 2014 ("legge di stabilità 2015") non esplica alcun effetto sull'illecito penale.

A tal proposito, va ribadito (Sez. 3, n. 45488 del 15/09/2016, Ragone, non massimata; Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694) che la sottoposizione a tale regime non comporta alcun riflesso sanante quanto al reato in oggetto, giacché la norma, oltre a stabilire ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, ha fatto salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di regolarizzazione del comma precedente.

15.1. Infatti, al di là della impropria utilizzazione del verbo "regolarizzare" da parte dell'art. 1, comma 926, della legge di stabilità 2016, che ha infatti richiamato "le condizioni di cui all'art. 1, commi 643, 644 e 645,

I. n. 190 del 2014 ", una procedura di vera e propria regolarizzazione è stata posta, in realtà, dal solo comma 643, tanto che, appunto, nel comma 644 viene espressamente fatta salva "l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni".

15.2. Va chiarito, infine, che il citato art. 1, comma 643, si limita, alla lett. g), a prevedere che "con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente, fino alla data di scadenza, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari"; orbene, in nessun passaggio del provvedimento normativo, chiaramente volto a consentire la protrazione dell'attività svolta, si contempla l'estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere, sì che detta regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi.

16. Va osservato, infine, che, alla luce dell'interpretazione fatta propria della giurisprudenza di legittimità - la quale, come detto, si è puntualmente confrontata con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia -, non si ravvisano i presupposti per sollevare nuovamente la questione di pregiudizialità concernente l'interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di gioco e scommesse.

17. Manifestamente infondata, infine, è anche la doglianza volta a censurare la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in relazione all'asserito errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria.

17.1. A tal proposito, come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso, va osservato che il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica.

Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez.

U, n. 8154 del 10/06/1994, P.G. in proc.

Calzetta, Rv. 197885).

17.2. Di conseguenza, chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale.

Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252197).

17.3. Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, su di lui gravava un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetto che svolge professionalmente un'attività commerciale, quale l'intermediazione in tema di giochi e scommesse.

18. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 21/2/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Borrelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - dopo una più che ampia premessa "in fatto e in diritto" - i seguenti motivi: - violazione di plurime norme del T.F.U.E. (artt. 49, 51, 52 e 56), oltre che della Costituzione (artt. 4 e 27). La Corte di appello avrebbe negato che il centro gestito dal Borrelli si limitasse all'elaborazione dei dati, creando un rapporto diretto tra scommettitore e bookmaker, ma questa conclusione sarebbe errata, come dimostrato dall'istruttoria e dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa. La sentenza, peraltro, non indicherebbe le ragioni per le quali lo stesso bookmaker sarebbe stato privo di titolo concessorio e, di conseguenza, il Borelli privo di quello autorizzatorio; queste ragioni, invero, sarebbero del tutto discriminatorie, dato che la giurisprudenza comunitaria (ampiamente richiamata) non porrebbe inibizioni all'esercizio dell'attività del primo e, dunque, del ricorrente, che costituirebbe la figura fisica del rappresentante e/o intermediario dell'altro, permettendo di tutelare i giocatori, garantendo l'ordine pubblico interno e, dunque, l'esercizio del diritto transfrontaliero da parte del bookmaker. L'indebito diniego della concessione a quest'ultimo, peraltro, avrebbe comportato l'impossibilità per il Borrelli di ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; - inosservanza o erronea applicazione di plurime disposizioni; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, il Borrelli avrebbe ottenuto l'autorizzazione all'attività ai sensi dell'art. 1, comma 644, I. 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito di presentazione della relativa comunicazione. Dall'entrata in vigore di questa legge, infatti, l'attività di un esercizio pubblico affiliato ad un bookmaker comunitario potrebbe esser svolta in forza di tre differenti regimi: a) il sistema concessorio del "[OSCURATO:PERSONA]" 2012, che necessiterebbe della licenza ex art. 88 T.UL.P.S.; b) il sistema autorizzatorio di cui all'art 1, comma 643, I. n. 190 del 2014, che - pur conservando l'obbligo della licenza, ma in difetto di concessione - consentirebbe ai soggetti attivi al 30/10/2014 la sanatoria delle attività di raccolta di scommesse; c) il sistema autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 644, legge citata, che - rivolgendosi ai medesimi soggetti - prescinderebbe dal titolo abilitativo di cui all'art. 88; in questo caso, dunque, sarebbero sufficienti la comunicazione di cui alla lettera e) del citato comma 644 (dopo la quale il titolare dell'attività potrebbe immediatamente operare) ed il "possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 88", la cui solo assenza consentirebbe un provvedimento di chiusura. Ebbene, pur a fronte di un differente trattamento tra le due ipotesi (ampiamente descritto in ricorso), la legge in esame - con il comma 644 - avrebbe fatto venir meno l'obbligo tanto della concessione quanto della licenza e, dunque, il reato contestato al Borrelli non sussisterebbe più, fondandosi proprio sul mancato rilascio di tali provvedimenti. Come ulteriormente confermato, peraltro, dall'art. 1, comma 926, I. 28 dicembre 2015, n. 208, che consentirebbe ai soggetti di cui al comma 643 citato, nonché a quelli attivi successivamente al 30/10/2014, di regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui agli stessi commi 643 e 644 (oltre che 645); - violazione dell'art. 4, I. n. 401 del 1989. A fronte di un quadro normativo oscillante, ed avendo l'imputato ottenuto una sentenza favorevole in sede sia penale che tributaria, lo stesso si sarebbe ritenuto legittimato ad esercitare l'attività in oggetto; apparirebbe legittimo, dunque, invocare Vignorantia legis, anche alla luce delle numerose sentenze assolutorie per lo stesso fatto. A ciò si aggiunga, peraltro, che, prima ancora di iniziare la propria attività con "[OSCURATO:PERSONA] di Tolosa ltd.", il Borrelli si sarebbe volontariamente sottoposto a tutti i controlli circa la sua personalità, disponendo quindi dei requisiti previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, necessari anche per l'autorizzazione di cui all'art. 88 citato; - violazione plurima di legge. L'analisi della giurisprudenza di legittimità, amministrativa ed eurounitaria consentirebbe di accertare che il bookmaker in oggetto sarebbe stato escluso in modo discriminatorio dal cd. "[OSCURATO:PERSONA]" del 2012, quel che, peraltro, risulterebbe dalla produzione documentale offerta. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Al riguardo, occorre in primo luogo ricordare che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). 6. A seguito di diversi interventi dei Giudici europei (in particolare, la sentenza Placanica e la sentenza Costa-Cifone, indicate dal ricorrente), che hanno esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall'art. 4 in esame la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, le eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). 6.1. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. 6.2. In questi casi, I giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui all'art. 4 in oggetto la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241). 7. Questo approdo ermeneutico è stato confermato dalla sentenza Biasci, pure indicata dal ricorrente, emessa dalla Corte di Giustizia UE, sez. 3, in data 12 settembre 2013 nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12. 7.1. Per quanto qui interessa, i giudici europei hanno affermato che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario. 7.2. In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione", e dall'art. 2, comma 1 ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con I. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". 7.3. La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica, punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63). 7.4. Di conseguenza, "il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27 sentenza Biasci). 7.5. La Corte Europea ha precisato, inoltre, che gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati "nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (punto 43 sentenza Biasci). 7.6. Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, questa Corte ha dunque riaffermato (Sez. 3, n. 19462 del 27/03/2014, P.M. in proc. Ianetti e altro, Rv. 259756) che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice e i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE). In particolare, è passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (Sez. 2, n. 24656 del 09/03/2012, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252828). 8. Sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte di Giustizia, è dunque possibile individuare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che: 1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali, di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata (Sez. 3, n. 13269 del 25/2/2021, Scarci, non massimata). 9. Ne consegue che la mancanza di concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) comporta l'impossibilità - per l'operatore italiano o straniero - di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., che ha quale conseguenza l'esercizio abusivo del gioco di scommesse. 10. Per concludere sul punto, va perciò ribadito il principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le altre, Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, Ranucci e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115).11. Tanto premesso in termini generali, si osserva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi citati, evidenziando che il ricorrente, benché privo della licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., aveva stipulato un contatto per la raccolta di scommesse in vece e per conto della società maltese "Sogno di [OSCURATO:PERSONA]", e gestiva la relativa attività dotato di arredi caratteristici del centro scommesse (personal computer completi di monitor, tastiera e stampante, 1 monitor direzionale posizionato verso i clienti, due televisori che pubblicizzavano le giocate e le quote di vincita, un apparecchio di controllo delle banconote, una cassetta contenente denaro, fogli riportanti i palinsesti di eventi sportivi, tagliandi di scommesse effettuate dai clienti, ricevute di gioco messe in offerta alla vendita). Era, dunque, gestita un'attività di raccolta e di scommesse a distanza per conto del bookmaker maltese (al quale l'imputato per via telematica inoltrava le giocate), operatore privo di concessione e che non risultava illegittimamente escluso dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio del/attività di raccolta delle scommesse; gare alle quali, peraltro, lo stesso operatore non aveva mai partecipato. In altri termini, il ricorrente non si era limitato ad allestire un mero servizio transfrontaliero offerto da un operatore estero, mettendo a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco e restando estraneo al rapporto, contrattuale di scommessa con il bookmaker maltese, privo di concessione, ma aveva costituito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, ciò che integra gli estremi oggettivi del reato in contestazione. 12. Come già affermato da questa Corte di legittimità, peraltro, l'aver posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989, che, come nel caso in esame, non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude, in ogni caso, qualsivoglia profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, Della Mura, Rv. 271977; Sez. 3, n. 42156 del 15/9/2021, Bertora, non massimata;). Si osserva, in ogni caso, che l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al D.M. n. 111 del 2006). La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti syolgendo una mera intermediazione. Infatti (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 10 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174 del 1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5). 13. Con riguardo, poi, alla lamentata discriminazione, la Corte osserva che le differenti conclusioni espresse nel ricorso risultano palesemente generiche; in particolare, tra premessa "in fatto e in diritto" (21 pagine) e sviluppo dei motivi, è sì richiamata ampiamente la giurisprudenza interna e sovranazionale in materia (tra cui le sentenze sopra citate), ma non è indicato neppure un elemento concreto - eventualmente offerto ai Giudici del merito e non valutato, o valutato erroneamente - per individuare un'effettiva discriminazione che la "Sogno di Toledo" avrebbe subito non partecipando al "bando Monti". Elementi che, peraltro, non possono essere di certo riscontrati in quelli - di puro merito e privi di ogni riferimento documentale, quindi inammissibili - che. il Borrelli espone in questa sede, come l'impossibilità ex se per il bookmaker di partecipare alla regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, I. n. 190 del 2014, avendo pagato per intero le imposte dovute (a fronte di un bando che ne avrebbe presupposto l'evasione), così come per il ritardo con cui l'Amministrazione avrebbe risposto ad una richiesta di chiarimenti (errando nell'inoltrare una PEC), oltre i termini per presentare la domanda di partecipazione. 13.1. Del tutto astratto, ancora, è il richiamo alla sentenza "Laezza" della Corte di Giustizia dell'Unione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha concluso che "gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva (...) la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare"; questa pronuncia, infatti, non concerne l'ammissione al bando, né le condizioni relative, ma attiene ad un profilo del tutto differente. Alle stesse conclusioni, infine, si giunge quanto al "rifiuto" che la società avrebbe avuto dallo Stato italiano di rilascio della concessione, che deriverebbe dal fatto che lo stesso "Stato Italiano" (non è dato sapere con quale autorità) non avrebbe mai risposto ad una "lettera del 20/9/2012" (quindi successiva ai termini del bando Monti) con la quale la "Sogno di Tolosa" avrebbe "inteso ugualmente sottoporsi direttamente e personalmente al preventivo vaglio delle autorità di pubblica sicurezza italiane".14. La Corte territoriale, inoltre, ha accertato che nessuna sanatoria era stata ottenuta dal Borrelli, sicché l'argomentazione difensiva, secondo cui l'adesione alla regolarizzazione comporterebbe l'insussistenza del reato, non trova alcun risconto nei dati processuali. 15. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la sottoposizione dell'operatore al differente regime previsto dall'art. 1, comma 644 legge n. 190 del 2014 ("legge di stabilità 2015") non esplica alcun effetto sull'illecito penale. A tal proposito, va ribadito (Sez. 3, n. 45488 del 15/09/2016, Ragone, non massimata; Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694) che la sottoposizione a tale regime non comporta alcun riflesso sanante quanto al reato in oggetto, giacché la norma, oltre a stabilire ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, ha fatto salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di regolarizzazione del comma precedente. 15.1. Infatti, al di là della impropria utilizzazione del verbo "regolarizzare" da parte dell'art. 1, comma 926, della legge di stabilità 2016, che ha infatti richiamato "le condizioni di cui all'art. 1, commi 643, 644 e 645, I. n. 190 del 2014 ", una procedura di vera e propria regolarizzazione è stata posta, in realtà, dal solo comma 643, tanto che, appunto, nel comma 644 viene espressamente fatta salva "l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni". 15.2. Va chiarito, infine, che il citato art. 1, comma 643, si limita, alla lett. g), a prevedere che "con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente, fino alla data di scadenza, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari"; orbene, in nessun passaggio del provvedimento normativo, chiaramente volto a consentire la protrazione dell'attività svolta, si contempla l'estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere, sì che detta regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi. 16. Va osservato, infine, che, alla luce dell'interpretazione fatta propria della giurisprudenza di legittimità - la quale, come detto, si è puntualmente confrontata con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia -, non si ravvisano i presupposti per sollevare nuovamente la questione di pregiudizialità concernente l'interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di gioco e scommesse. 17. Manifestamente infondata, infine, è anche la doglianza volta a censurare la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in relazione all'asserito errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria. 17.1. A tal proposito, come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso, va osservato che il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). 17.2. Di conseguenza, chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252197). 17.3. Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, su di lui gravava un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetto che svolge professionalmente un'attività commerciale, quale l'intermediazione in tema di giochi e scommesse. 18. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del vers
Sentenza Cassazione n. 19660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris