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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18999/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 4022/2023 depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n.TF3030302676/2020, relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva – ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.600/1973 e dell’art. 55 del d.P.R. 633/1972 – a rideterminare, in viainduttiva, il reddito d’impresa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente attività dicommercio di autoveicoli usati, recuperando maggiori imposte IRES, IRAPe IVA.

L’Ufficio fondava l’accertamento sul rilievo che la società avevapresentato le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP soltanto il 21 dicembre 2018– oltre i termini di legge, tanto da dover essere considerate omesse – equella IVA tardivamente il 28 febbraio 2017; inoltre, non avendo lacontribuente risposto agli inviti rivolti ex artt. 32 e 33 del d.P.R. 600/1973e artt. 51 e 52 del d.P.R. 633/1972, risultava impossibile perl’Amministrazione procedere a un controllo analitico della contabilità,sicché si ritenevano integrati i presupposti dell’accertamento induttivopuro.La società impugnava l’atto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] deducendo, tra gli altri, la nullità dell’avviso per omessasottoscrizione, la decadenza dal potere impositivo, la nullità dell’invito acomparire notificato via PEC e la conseguente violazione dell’art. 5-ter deld.lgs. 218/1997, il difetto di motivazione e l’erronea esclusione del regimeIVA del margine di cui all’art. 36 del d.l. 41/1995.L’Agenzia si costituiva, difendendo la legittimità dell’operato, sottolineandoche il riconoscimento del credito IVA in sede di liquidazione automatizzataex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non precludeva il successivo esercizio delpotere accertativo, e che l’invito a comparire era stato regolarmentenotificato via PEC.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso: ritenevainfondate le doglianze relative alla delega di firma, al termine decadenzialee alla notifica via PEC dell’invito, confermando la possibilità per l’Ufficio diNumero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricorrere all’accertamento induttivo; accoglieva invece il motivo relativo alregime del margine, osservando che l’applicazione dell’aliquota IVAordinaria all’intero volume d’affari risultava incompatibile con il principio dicapacità contributiva, sicché riteneva corretto applicare l’aliquota del 22%sul solo reddito d’impresa presunto, con conseguente rideterminazionedell’imposta dovuta.L’Agenzia proponeva appello principale, sostenendo che la contribuentenon avesse fornito alcuna prova dei presupposti per l’applicazione delregime speciale; la società resisteva e proponeva appello incidentale sututti i motivi disattesi.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieval’appello principale e rigettava l’incidentale, affermando che il regime delmargine, in quanto derogatorio, richiede la prova – a carico delcontribuente – della sussistenza dei relativi presupposti, prova nella speciedel tutto mancante; ribadiva inoltre l’infondatezza o l’inammissibilità dellecensure incidentali sulla delega di firma, sulla decadenza, sull’invito acomparire e sul contraddittorio, ritenendo altresì pienamente legittimo ilricorso all’accertamento induttivo.Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, articolatoin sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, eccependopreliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività ex art. 327 c.p.c. ecomunque l’infondatezza di tutte le doglianze.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 e ss.del d.l. 41/1995 in tema di regime del margine, nonché dell’art. 2697 cod.civ., deducendosi che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico dellacontribuente l’onere di provare i presupposti del regime specialenonostante l’Amministrazione non avesse mai contestato specificamente leoperazioni dichiarate.Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973in relazione al termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo,assumendosi che l’avviso notificato il 5 maggio 2021 sarebbe tardivo.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005(Codice dell’amministrazione digitale), deducendosi che l’invito acomparire notificato via PEC sarebbe radicalmente inesistente perchéemesso in forma digitale non consentita.Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5-ter del d.lgs. 218/1997,assumendosi che l’omessa rituale instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale avrebbe determinato la nullità derivata dell’avviso.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 600/1973,dell’art. 7 della legge 212/2000, dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art.41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per difetto di motivazione dell’avviso ecarenza dei presupposti di fatto dell’accertamento.Con il sesto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.600/1973, sostenendosi che la CTR avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile l’accertamento induttivo puro benché la dichiarazione fossestata comunque presentata, sia pure tardivamente.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso percassazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, fondata e assorbente.Come risulta dagli atti, la sentenza impugnata è stata depositata il 26giugno 2023 e non risulta essere stata notificata alla parte soccombente.In tale evenienza trova applicazione il termine lungo di impugnazioneprevisto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione vigenteNumero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026ratione temporis, che stabilisce che l'impugnazione non può proporsi dopodecorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvosospensione nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742.Ai fini del computo, il termine ha iniziato a decorrere dal 27 giugno 2023,non computandosi il dies a quo ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c.

Atale data devono essere aggiunti sei mesi, con scadenza al 27 dicembre2023.Poiché nell’arco temporale compreso tra il 27 giugno e il 27 dicembrericade integralmente il periodo di sospensione feriale (1–31 agosto), iltermine deve essere prorogato di 31 giorni, venendo così a scadere il 27gennaio 2024.Considerato che il 27 gennaio 2024 cadeva di sabato, la scadenza èdifferita, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., al primo giorno nonfestivo successivo, cioè lunedì 29 gennaio 2024.Il ricorso risulta invece notificato all’Agenzia delle Entrate solo in data 5marzo 2024, come emerge dal controricorso dell’Amministrazione, vale adire oltre il termine ultimo perentorio sopra individuato, senza che possatrovare applicazione la sospensione di undici mesi dei termini processualiprevista dall’art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197,applicabile solo allorquando il termine per la proposizione del ricorso scadatra l’1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.Il superamento del termine lungo di impugnazione comporta, secondoconsolidato orientamento di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso,trattandosi di termine di decadenza non suscettibile di proroga orimessione in termini, e rilevabile d’ufficio (Cass., Sez.

U., n. 25513/2017;Cass. n. 1170/2019; Cass. n. 13640/2021).Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pertardività ex art. 327 c.p.c., con assorbimento di ogni altra questione.

Lespese sono regolate dalla soccombenza.Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, cheliquida in Euro 4.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 4022/2023 depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n.TF3030302676/2020, relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva – ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.600/1973 e dell’art. 55 del d.P.R. 633/1972 – a rideterminare, in viainduttiva, il reddito d’impresa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente attività dicommercio di autoveicoli usati, recuperando maggiori imposte IRES, IRAPe IVA. L’Ufficio fondava l’accertamento sul rilievo che la società avevapresentato le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP soltanto il 21 dicembre 2018– oltre i termini di legge, tanto da dover essere considerate omesse – equella IVA tardivamente il 28 febbraio 2017; inoltre, non avendo lacontribuente risposto agli inviti rivolti ex artt. 32 e 33 del d.P.R. 600/1973e artt. 51 e 52 del d.P.R. 633/1972, risultava impossibile perl’Amministrazione procedere a un controllo analitico della contabilità,sicché si ritenevano integrati i presupposti dell’accertamento induttivopuro.La società impugnava l’atto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] deducendo, tra gli altri, la nullità dell’avviso per omessasottoscrizione, la decadenza dal potere impositivo, la nullità dell’invito acomparire notificato via PEC e la conseguente violazione dell’art. 5-ter deld.lgs. 218/1997, il difetto di motivazione e l’erronea esclusione del regimeIVA del margine di cui all’art. 36 del d.l. 41/1995.L’Agenzia si costituiva, difendendo la legittimità dell’operato, sottolineandoche il riconoscimento del credito IVA in sede di liquidazione automatizzataex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non precludeva il successivo esercizio delpotere accertativo, e che l’invito a comparire era stato regolarmentenotificato via PEC.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso: ritenevainfondate le doglianze relative alla delega di firma, al termine decadenzialee alla notifica via PEC dell’invito, confermando la possibilità per l’Ufficio diNumero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricorrere all’accertamento induttivo; accoglieva invece il motivo relativo alregime del margine, osservando che l’applicazione dell’aliquota IVAordinaria all’intero volume d’affari risultava incompatibile con il principio dicapacità contributiva, sicché riteneva corretto applicare l’aliquota del 22%sul solo reddito d’impresa presunto, con conseguente rideterminazionedell’imposta dovuta.L’Agenzia proponeva appello principale, sostenendo che la contribuentenon avesse fornito alcuna prova dei presupposti per l’applicazione delregime speciale; la società resisteva e proponeva appello incidentale sututti i motivi disattesi.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieval’appello principale e rigettava l’incidentale, affermando che il regime delmargine, in quanto derogatorio, richiede la prova – a carico delcontribuente – della sussistenza dei relativi presupposti, prova nella speciedel tutto mancante; ribadiva inoltre l’infondatezza o l’inammissibilità dellecensure incidentali sulla delega di firma, sulla decadenza, sull’invito acomparire e sul contraddittorio, ritenendo altresì pienamente legittimo ilricorso all’accertamento induttivo.Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, articolatoin sei motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, eccependopreliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività ex art. 327 c.p.c. ecomunque l’infondatezza di tutte le doglianze.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 e ss.del d.l. 41/1995 in tema di regime del margine, nonché dell’art. 2697 cod.civ., deducendosi che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico dellacontribuente l’onere di provare i presupposti del regime specialenonostante l’Amministrazione non avesse mai contestato specificamente leoperazioni dichiarate.Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973in relazione al termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo,assumendosi che l’avviso notificato il 5 maggio 2021 sarebbe tardivo.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005(Codice dell’amministrazione digitale), deducendosi che l’invito acomparire notificato via PEC sarebbe radicalmente inesistente perchéemesso in forma digitale non consentita.Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5-ter del d.lgs. 218/1997,assumendosi che l’omessa rituale instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale avrebbe determinato la nullità derivata dell’avviso.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 600/1973,dell’art. 7 della legge 212/2000, dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art.41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per difetto di motivazione dell’avviso ecarenza dei presupposti di fatto dell’accertamento.Con il sesto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.600/1973, sostenendosi che la CTR avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile l’accertamento induttivo puro benché la dichiarazione fossestata comunque presentata, sia pure tardivamente.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso percassazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, fondata e assorbente.Come risulta dagli atti, la sentenza impugnata è stata depositata il 26giugno 2023 e non risulta essere stata notificata alla parte soccombente.In tale evenienza trova applicazione il termine lungo di impugnazioneprevisto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione vigenteNumero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026ratione temporis, che stabilisce che l'impugnazione non può proporsi dopodecorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvosospensione nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742.Ai fini del computo, il termine ha iniziato a decorrere dal 27 giugno 2023,non computandosi il dies a quo ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c. Atale data devono essere aggiunti sei mesi, con scadenza al 27 dicembre2023.Poiché nell’arco temporale compreso tra il 27 giugno e il 27 dicembrericade integralmente il periodo di sospensione feriale (1–31 agosto), iltermine deve essere prorogato di 31 giorni, venendo così a scadere il 27gennaio 2024.Considerato che il 27 gennaio 2024 cadeva di sabato, la scadenza èdifferita, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., al primo giorno nonfestivo successivo, cioè lunedì 29 gennaio 2024.Il ricorso risulta invece notificato all’Agenzia delle Entrate solo in data 5marzo 2024, come emerge dal controricorso dell’Amministrazione, vale adire oltre il termine ultimo perentorio sopra individuato, senza che possatrovare applicazione la sospensione di undici mesi dei termini processualiprevista dall’art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197,applicabile solo allorquando il termine per la proposizione del ricorso scadatra l’1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.Il superamento del termine lungo di impugnazione comporta, secondoconsolidato orientamento di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso,trattandosi di termine di decadenza non suscettibile di proroga orimessione in termini, e rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. U., n. 25513/2017;Cass. n. 1170/2019; Cass. n. 13640/2021).Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pertardività ex art. 327 c.p.c., con assorbimento di ogni altra questione. Lespese sono regolate dalla soccombenza.Numero registro generale 3782/2024Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 18999/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, cheliquida in Euro 4.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris