CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 12 LUG 2022 C Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Marsala, con ordinanza in data 17 settembre 2020, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione accessoria della rimozione dal grado, in ragione della sentenza in data 15/12/2015 n. 1776, divenuta irrevocabile il 26/2/2020, con la quale egli era stato, in precedenza, condannato, alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione, per concorso nei reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I fatti erano stati commessi da Salerno nella qualità di carabiniere scelto presso la stazione di Pantelleria. Secondo l'assunto del Giudice territoriale, infatti, l'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace prevedeva che la condanna pronunciata contro un militare in servizio per uno dei delitti di cui agli artt. 476 e 493 cod. pen. comportava, oltre alle pene accessorie comuni, anche la pena militare accessoria della "rimozione", la quale, secondo tale ricostruzione, deve essere obbligatoriamente applicata. Ai sensi dell'art. 20 cod. pen. mil . pace, tali sanzioni accessorie "conseguono di diritto alla condanna", nonché dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna". 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e con unico e articolato motivo, riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deduce quanto segue. Il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1371 del codice dell'ordinamento militare (di seguito c.o.m.), nonché la mancanza della motivazione in relazione alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Secondo l'art. 1371 c.o.m., "un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie". Pertanto, la Difesa ripropone la questione di costituzionalità dell'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace, già dedotta nel corso dell'incidente di esecuzione. Si premette che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 268/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 866, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sul presupposto che esso contemplasse un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale, senza previo giudizio disciplinare, in contrasto con il principio generale posto dall'art. 9, legge 7 febbraio 1990, n. 19, rispetto al quale la stessa Consulta aveva affermato, con sentenza n. 363 del 1996, la "illegittimità della destituzione di diritto", sottolineando "la necessità che si svolga il procedimento disciplinare, al fine di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni". Ciò in quanto l'automatismo del citato art. 866 si poneva, secondo la Corte costituzionale, in contrasto sia con l'art. 3 Cost., equiparando situazioni affatto diverse, sia con il principio di proporzionalità, di cui all'art. 5 Trattato UE, che vincola il legislatore interno, in forza dell'art. 117, comma primo, Cost. La norma superprimaria impone che la determinazione sanzionatoria corrisponda ai requisiti della necessarietà, adeguatezza, proporzionalità in senso stretto, sia, infine, con il canone di buon andamento della Pubblica amministrazione e di quello secondo cui "l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". In definitiva, l'estinzione del rapporto di lavoro, nel caso di condanna per delitto non colposo comportante la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un provvedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa, restando escluso l'automatismo decadenziale. La sanzione disciplinare deve essere graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto e non può, pertanto, costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995). Inoltre, la Difesa sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che "l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, nn. 232 e 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011 e n. 265 e 139 del 2010). (...) Dunque, a causa dell'ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l'automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell'interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come la perdita del grado, con conseguente cessazione dal servizio. L'automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito. Di qui, l'irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. sotto questo profilo". In definitiva, l'automatismo decadenziale previsto dall'art. 33, comma 2, cod. pen. mil . pace risulterebbe macroscopicamente irragionevole in quanto violerebbe i canoni di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, producendo una estinzione indiscriminata del rapporto di lavoro sulla base di una presunzione assoluta, fondata su una generalizzazione che contrasterebbe con i principi di proporzionalità della sanzione e di uguaglianza, sottoponendo a una disciplina identica situazioni differenti, in spregio dell'art. 3 Cost.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Si lamenta, innanzitutto, la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stata disposta la rimozione nonostante il ricorrente fosse già stato sottoposto alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego. Le argomentazioni difensive paiono infondate. Sotto un primo profilo, va ricordato che l'art. 29 del codice penale militare di pace prevede che la condanna alla reclusione militare, pronunciata contro militari "rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima" e inflitta per durata superiore a tre anni oltre che quella prevista dall'art. 33 dello stesso codice (secondo cui la condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per uno dei delitti previsti dalla legge penale comune) comporta, oltre alle pene accessorie comuni, la pena militare accessoria della rimozione se "trattasi di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 e 493 del codice penale"; sanzioni accessorie che, in base all'art. 20 cod. pen. mil . pace, "conseguono di diritto" alla pronuncia con cui si afferma la colpevolezza. Inoltre, "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata", l'art. 183 disp. att. cod. proc. pen. statuisce che "il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna". Non appare, pertanto, discutibile che, nel caso di specie, l'applicazione della pena accessoria della rimozione fosse obbligatoria (cfr. Sez. 1, n. 30245 del 25/1/2016, Cavalieri, Rv. 268054; Sez. 1, n. 34368 del 15/7/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244818). Nondimeno, la difesa prospetta, come detto, una violazione del divieto di bis in idem. La deduzione, tuttavia, si connota, per come formulata, in termini generici e non autosufficienti. Secondo quanto esplicitato in ricorso, infatti, il ricorrente sarebbe stato sottoposto alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego. Null'altro, tuttavia, emerge dalla lettura del provvedimento, né da quella dello stesso ricorso, i quali, in assenza di specifiche allegazioni da parte del ricorrente, costituiscono gli unici atti accessibili alla cognizione del Giudice di legittimità. Ne consegue che, nel caso qui esaminato, non è dato conoscere la tipologia della sanzione, se cautelare o definitiva, né i fatti in relazione ai quali essa era stata applicata; sicché non è possibile verificare, nel caso in esame, se fosse configurabile alcuna sovrapposizione tra le due sanzioni e, corrispondentemente, alcuna duplicazione dell'intervento punitivo. Sotto altro profilo, va, in ogni caso, posto in luce che l'eventuale violazione del ne bis in idem potrebbe, in ipotesi, venire in rilievo, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, tra la sanzione disciplinare asseritamente applicata (della sospensione disciplinare dall'impiego) e la sanzione che, eventualmente, dovesse essere disposta all'esito della procedura disciplinare incardinata a partire dalla adozione della pena accessoria della rimozione, la quale, di per sé, non incide sul rapporto di impiego. In proposito, va, infatti, osservato che il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, rispettivamente agli artt. 28 e 29. Entrambe le misure hanno carattere perpetuo; ma mentre la degradazione si applica a tutti i militari e priva, radicalmente, il condannato della qualità di militare, la rimozione colpisce solo quelli rivestiti di un grado, e comunque "appartenenti a una classe superiore all'ultima" e fa discendere il militare condannato "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe". Dunque, la pena accessoria della rimozione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, la quale è disposta dall'autorità amministrativa, con un provvedimento emesso all'esito del procedimento amministrativo (cfr. Corte cost., sent. n. 363 del 30/10/1996 e n. 268 del 19/10/2016, sulle quali v. §§ 5.1 e 5.2). In ultimo, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe in ogni caso ravvisarsi tra la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e la pena accessoria della rimozione, venendo esse disposte all'esito di procedure complementari, dirette al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti, sottoposte a regole applicative del tutto distinte (Sez. 1, nr. 2970 del 26/09/2019 Cc. (dep. 24/01/2020 ), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278479-02). 1.2. Anche l'ulteriore rilievo inerente la prospettata questione di legittimità costituzionale, va disatteso. Il ricorrente deduce che l'art. 33 cod. pen. mil . pace violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione all'effetto estintivo del rapporto di lavoro che discenderebbe da tale disposizione per effetto della rimozione. Una questione, quella della legittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena accessoria della rimozione quale conseguenza della condanna penale, indipendentemente dal concreto apprezzamento dell'entità nell'accadimento, che, in passato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all'art. 230 cod. pen. mil . pace, in considerazione delle preminenti esigenze della vita militare (Sez. 1, n. 8106 del 16/6/1986, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 173539; negli stessi termini, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 30245 del 25/1/2016, Cavalieri, citata, in motivazione), che anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente, va ritenuta manifestamente infondata. La rimozione, prevista dall'art. 29 cod. pen. mil . pace, è una pena accessoria di carattere perpetuo che colpisce i militari rivestiti di un grado e, comunque, "appartenenti a una classe superiore all'ultima", facendoli discendere "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe"; di tal che detta sanzione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, la quale è disposta dall'autorità amministrativa. Originariamente, la disciplina della cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado era contenuta, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica in altri atti normativi, nell'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e, per l'Arma dei Carabinieri, nell'art. 12, lett. f), e nell'art. 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri"), che la individuavano quale conseguenza della condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare prevedeva la pena accessoria della rimozione. Mentre l'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dettata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, era stata abrogata dall'art. 9, comma 1, legge 7 febbraio 1990, n. 19, che aveva espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente, in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge (cfr. Corte costituzionale, ordinanze nn. 403 del 1992, 113 del 1991 e 130 del 1990), gli artt. 12, lett. f) e 34, n. 7, della citata legge erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n. 363 del 17/10/1996, nella parte in cui non prevedevano l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, configurando, conseguentemente, l'illegittimità della destituzione di diritto. E ciò per la necessità di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale, quella, appunto, del procedimento disciplinare, le relative valutazioni, così come previsto per i militari non appartenenti all'Arma dei Carabinieri, con ulteriore lesione del buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali (cfr. sentenza n. 126 del 1995). Sempre con la sentenza n. 363/1996, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento all'art. 33 cod. pen. mil. pace, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.. Nel frangente, la Consulta rilevò che la rimozione prevista dall'art. 33 cod. pen. mil . pace era una pena militare accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, chiamata ad adottare le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e di cessazione dal servizio, senza alcun automatismo del relativo provvedimento, che sarebbe stato, comunque, attenuato dagli artt. 4 e 8 della legge n. 19 del 1990, che consentono al giudice penale di applicare la sospensione condizionale della pena, estesa anche a quella accessoria. Laddove la disciplina sulla destituzione dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990, era, invece, estranea all'applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e sentenza n. 197 del 1993, di cui v., in particolare, il n. 4 del Considerato in diritto). Successivamente, la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 493, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il "codice dell'ordinamento militare", che all'art. 923, rubricato "cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego", prevede, al comma 1, lett. i), che il rapporto di impiego del militare cessi a seguito della "perdita del grado". Quest'ultima, a sua volta, consegue, secondo quanto stabilito dall'art. 866 c.o.m., comma 1, alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per un reato militare o per un delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma primo, nn. 2) e 6), cod. pen.. Come ricordato dalla Difesa, anche tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, che con sentenza n. 268 del 19/10/2016 ha sanzionato la mancata previsione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (ponendosi in continuità con i principi già affermati con la sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità della destituzione di diritto prevista dall'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato" e con le sentenze n. 40 del 1990, n. 415, n. 104 e n. 16 del 1991, n. 134 del 1992, n. 197 del 1993 e n. 363 del 1996; nonché, più in generale, con il principio secondo cui l'art. 3 Cost. impone una gradualità sanzionatoria che assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione, con conseguente divieto di applicare sanzioni rigide, cfr. sentenza n. 270 del 1986). Con la sentenza n. 268 del 2016, peraltro, la Consulta ha ribadito che la rimozione è una pena accessoria militare, conseguente alla commissione di un reato militare o comune, la quale, dunque, viene applicata in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica. Diversamente da quanto dedotto dalla Difesa del ricorrente, tale disciplina, coerentemente con il significato di tale pronuncia, non configura, in sé, alcun vulnus rispetto al principio di proporzione tra misure e fatti concreti cui conseguono, né al principio di uguaglianza, per il fatto di equiparare situazioni differenti. Ciò in quanto, una volta riconosciuta la possibilità di espletare, pur dinnanzi a una condanna penale che abbia comportato l'applicazione della rimozione, il procedimento disciplinare, attraverso cui verificare la reale gravità della violazione e, pertanto, la proporzionalità e l'adeguatezza del relativo intervento sanzionatorio, consente di escludere quell'automatismo decadenziale che è stato denunciato come costituzionalmente illegittimo nel ricorso. Un automatismo che, proprio per effetto della pronuncia della Consulta, integralmente riprodotta nel ricorso, deve ora pacificamente escludersi. Tanto più che la rimozione non configura una situazione di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, tale da giustificare, secondo quanto precisato dalla sentenza in esame, la previsione di un siffatto l'automatismo (si pensi al caso della interdizione perpetua di cui all'art. 28, secondo comma, cod. pen. o all'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32-quinquies cod. pen.). In ultimo, è appena il caso di osservare, proprio alla luce delle considerazioni da ultimo svolte, che la questione di legittimità costituzionale dedotta dalla Difesa non sarebbe nemmeno rilevante, tenuto conto che la pena accessoria della rimozione prevista dall'art. 33 cod. pen. mil . pace, non comporta, per le ragioni diffusamente indicate, la cessazione dal servizio del militare, la quale, appunto, consegue all'eventuale sanzione della perdita del grado, conseguente all'adozione del relativo provvedimento amministrativo all'esito all'apposito procedimento disciplinare. Pertanto, dato atto dell'irrilevanza e della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 cod. pen. mil . pace, il ricorso deve essere conclus