CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della applicazione della recidiva è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'imputato risiede senza permesso nel territorio italiano, ha precedenti penali e la condotta violentemente oppositiva al pubblico ufficiale che lo sottoponeva a controllo è da ricondurre all'intento di sfuggire al controllo per mantenere la sua fonte illecita di reddito (spaccio di droga) così palesando l'incrementarsi della sua pericolosità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o4tanzo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATA IN CANCELY_FMA L CANCt4 R