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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 28569/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19253-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 193, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 19253/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1290/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 22097/2015 e R.G.N. 22747/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.19253/2017 [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Roma, riuniti due ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], produttore libero di assicurazioni, diretti a sentir dichiarare lo stesso non tenuto a versare i contributi alla gestione commercianti INPS, -il primo, in sede di opposizione ad avviso di addebito, per vizi di procedura, il secondo nel merito, p er accertare la propria esatta qualificazione in base al c.c.n.l. corporativo del 1939 -ha rigettato le domande attoree; quanto all’opposizione ad avviso di addebito, il Tribunale, qualificata la stessa come opposizione all’esecuzione, ne ha giudicato la tempestività passando ad esaminare, nel merito, la pretesa creditoria dell’INPS; quanto al merito, lo stesso Tribunale haaccertato che il ricorrente/opponente era tenuto a versare i contributi previdenziali nella misura accertata dal verbale ispettivo emesso dallo stesso istituto, essendo inquadrato nel IV gruppo professionale di cui al citato c . c . n . l . , di cui fanno parte tutti i produttori liberi di piazza o di zona che non hanno l’obbligo di un determinato minimo di produzione eche siano stati autorizzati con apposito incarico (lettera di autorizzazione) e compensati a provvigione (ovvero a provvigione e premi di produzione);[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza del Tribunale sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; l’Inps ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione dell’art. 429, co.1 c.p.c. – Omessa lettura del dis positivo – Nullità assoluta ex art. 156 c.p.c. – Mancata discussione della causa RG 22097/15 – Violazione costituzionale del diritto di difesa”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione art. 174 cpc illegittimità della riunione postuma del ricorso RG 22747/15 a quello RG 22097/15 per diversa disciplina regolatrice –Nullità della sentenza sotto ulteriore profilo –illegittimità costituzionale eventuale”; con il primo e il secondo mezzo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione ai vizi formali richiamati in epigrafe; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 3 l. 241/90 e 7 L.212/2000 –Mancata indicazione dell’atto presupposto – Vizio di motivazione”; il mezzo è inteso a denunciare un asserito “ effetto perverso ” della riunione dei giudizi, sostenendo che questa determinerebbe un ulteriore danno e pregiudizio al ricorrente, rappresentando quasi unaforma di ritorsione architettata dal giudice del merito per avere, la parte, proposto istanza di ricusazione; nella sostanza la censura denuncia una carenza di motivazione del provvedimento di merito impugnato, per mancanza di indicazione, nell’avviso di addebito, dell’atto presupposto; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 46/99 Nullità avviso di addebito – Intervenuta decadenza – Macroscopica violazione di legg e – Mancato accertamento – Opposizione ex art.615 cpc -Inammissibilità domanda riconvenzionale - Omessa pronuncia”; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., “Violazione art. 24 d.lgs. 46/99 e 420 cpc - Nulli tà avviso di addebito per pendenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento sottostante – Illegittima mancata sospensione dell’esecutività dello stesso – Regolamentazione delle relative spese illegittima, abnorme e sanzionatoria per il lavoratore”;il quarto e il quinto mezzo contestano la pronuncia del Tribunale in quanto questi non avrebbe dichiarato l’INPS decaduto dall’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali oggetto di causa in ragione della mancata individuazione, nel titolo esecutivo, del riferimento all’atto presupposto e alla data della relativa notifica; il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente; lo stesso, nella memoria illustrativa, dichiara di non avere nessun interesse a proseguire il giudizio, domandando a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere per essere, nel frattempo, intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1466 del 2020 – passata in giudicato – che ha dichiarato infondata la pretesa dell’INPS r elativamente ai contributi di cui all’avviso di addebito n. 29720150001305814000 oggetto del verbale del 27.02.2013, ossia il medesimo avviso su cui si è pronunciata la sentenza del Tribunale impugnata in questa sede; in definitiva, il Collegio- espunte le frasi sconvenienti rivolte nei confronti del giudice del merito contenute in ciascuna delle 18 pagine componenti il ricorso (fatta eccezione per le pagg. 6, 12 e 16) -dichiara l’atto inammissibile per carenza di inte resse , conseguentemente, compensandole spese del giudizio di legittimità; le frasi del ricorso da cancellare sono le seguenti: pag. 4: righi 17, 18, 19 fino a R.G. 22747/15 pag. 5: gli ultimo otto righi partendo da “ Di guisa che… “ alla fine della pagina ove termina con “camera di consiglio “ pag. 7: da rigo 7 a rigo 12; da rigo 23 a rigo 26 fino alla parola “contemporanei” pag. 8: righi 5, 6, 7 pag. 9 : righi 9 e 10 fino alla parola “legiferazione”; righi 17 e 18 pag. 10: righi24 e 25 pag. 11: righi21, 22, 23, 24,25 pag. 13: righi 18, 19, 20; rigo 23 da “il GL” e rigo 24 fino alla parola “Inps” pag. 14: righi 9, 10; rigo 13 da “insomma” e rigo 14 fino a “impositore!”; rigo 28 da “il GL”; rigo 29 e rigo 30 fino a “impugnazione”;pag. 15: rigo 25 , fino a “faziosa”; pag-17 : rigo 7 da “ma il GL” e rigo 8 fino a “difensore”; rigo 12 da “ma ciò” e righi13 e 14 fino a “prescindere” valutataaltresì l’alta offensi vità delle espressioni contenute nel ricorso all’indirizzo della persona del giudice del merito e costituenti il contenuto, pressoché esclusivo, dell’atto difensivo, il Collegio dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento (copia dell’ordinanza e del ricorso introduttivo per cassazione) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di rispettiva competenza in merito all'osservanza, da parte del difensore costituito, del dovere di probità, nonché alla conformità delle affermazioni dianzi indicate alla dignità ed al decoro della professione forense così come prescritto dall'art. 88 cod. proc. civ.; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte,espunte le frasi sconvenienti contenute nel ricorso come dianzi indicate, dichiara lo stesso inammissibile.

Spese compensate.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia degli atti del presente procedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma per quanto di rispettiva competenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19253-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 193, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 19253/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1290/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 22097/2015 e R.G.N. 22747/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.19253/2017 [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Roma, riuniti due ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], produttore libero di assicurazioni, diretti a sentir dichiarare lo stesso non tenuto a versare i contributi alla gestione commercianti INPS, -il primo, in sede di opposizione ad avviso di addebito, per vizi di procedura, il secondo nel merito, p er accertare la propria esatta qualificazione in base al c.c.n.l. corporativo del 1939 -ha rigettato le domande attoree; quanto all’opposizione ad avviso di addebito, il Tribunale, qualificata la stessa come opposizione all’esecuzione, ne ha giudicato la tempestività passando ad esaminare, nel merito, la pretesa creditoria dell’INPS; quanto al merito, lo stesso Tribunale haaccertato che il ricorrente/opponente era tenuto a versare i contributi previdenziali nella misura accertata dal verbale ispettivo emesso dallo stesso istituto, essendo inquadrato nel IV gruppo professionale di cui al citato c . c . n . l . , di cui fanno parte tutti i produttori liberi di piazza o di zona che non hanno l’obbligo di un determinato minimo di produzione eche siano stati autorizzati con apposito incarico (lettera di autorizzazione) e compensati a provvigione (ovvero a provvigione e premi di produzione);[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza del Tribunale sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; l’Inps ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione dell’art. 429, co.1 c.p.c. – Omessa lettura del dis positivo – Nullità assoluta ex art. 156 c.p.c. – Mancata discussione della causa RG 22097/15 – Violazione costituzionale del diritto di difesa”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione art. 174 cpc illegittimità della riunione postuma del ricorso RG 22747/15 a quello RG 22097/15 per diversa disciplina regolatrice –Nullità della sentenza sotto ulteriore profilo –illegittimità costituzionale eventuale”; con il primo e il secondo mezzo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione ai vizi formali richiamati in epigrafe; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 3 l. 241/90 e 7 L.212/2000 –Mancata indicazione dell’atto presupposto – Vizio di motivazione”; il mezzo è inteso a denunciare un asserito “ effetto perverso ” della riunione dei giudizi, sostenendo che questa determinerebbe un ulteriore danno e pregiudizio al ricorrente, rappresentando quasi unaforma di ritorsione architettata dal giudice del merito per avere, la parte, proposto istanza di ricusazione; nella sostanza la censura denuncia una carenza di motivazione del provvedimento di merito impugnato, per mancanza di indicazione, nell’avviso di addebito, dell’atto presupposto; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 46/99 Nullità avviso di addebito – Intervenuta decadenza – Macroscopica violazione di legg e – Mancato accertamento – Opposizione ex art.615 cpc -Inammissibilità domanda riconvenzionale - Omessa pronuncia”; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., “Violazione art. 24 d.lgs. 46/99 e 420 cpc - Nulli tà avviso di addebito per pendenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento sottostante – Illegittima mancata sospensione dell’esecutività dello stesso – Regolamentazione delle relative spese illegittima, abnorme e sanzionatoria per il lavoratore”;il quarto e il quinto mezzo contestano la pronuncia del Tribunale in quanto questi non avrebbe dichiarato l’INPS decaduto dall’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali oggetto di causa in ragione della mancata individuazione, nel titolo esecutivo, del riferimento all’atto presupposto e alla data della relativa notifica; il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente; lo stesso, nella memoria illustrativa, dichiara di non avere nessun interesse a proseguire il giudizio, domandando a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere per essere, nel frattempo, intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1466 del 2020 – passata in giudicato – che ha dichiarato infondata la pretesa dell’INPS r elativamente ai contributi di cui all’avviso di addebito n. 29720150001305814000 oggetto del verbale del 27.02.2013, ossia il medesimo avviso su cui si è pronunciata la sentenza del Tribunale impugnata in questa sede; in definitiva, il Collegio- espunte le frasi sconvenienti rivolte nei confronti del giudice del merito contenute in ciascuna delle 18 pagine componenti il ricorso (fatta eccezione per le pagg. 6, 12 e 16) -dichiara l’atto inammissibile per carenza di inte resse , conseguentemente, compensandole spese del giudizio di legittimità; le frasi del ricorso da cancellare sono le seguenti: pag. 4: righi 17, 18, 19 fino a R.G. 22747/15 pag. 5: gli ultimo otto righi partendo da “ Di guisa che… “ alla fine della pagina ove termina con “camera di consiglio “ pag. 7: da rigo 7 a rigo 12; da rigo 23 a rigo 26 fino alla parola “contemporanei” pag. 8: righi 5, 6, 7 pag. 9 : righi 9 e 10 fino alla parola “legiferazione”; righi 17 e 18 pag. 10: righi24 e 25 pag. 11: righi21, 22, 23, 24,25 pag. 13: righi 18, 19, 20; rigo 23 da “il GL” e rigo 24 fino alla parola “Inps” pag. 14: righi 9, 10; rigo 13 da “insomma” e rigo 14 fino a “impositore!”; rigo 28 da “il GL”; rigo 29 e rigo 30 fino a “impugnazione”;pag. 15: rigo 25 , fino a “faziosa”; pag-17 : rigo 7 da “ma il GL” e rigo 8 fino a “difensore”; rigo 12 da “ma ciò” e righi13 e 14 fino a “prescindere” valutataaltresì l’alta offensi vità delle espressioni contenute nel ricorso all’indirizzo della persona del giudice del merito e costituenti il contenuto, pressoché esclusivo, dell’atto difensivo, il Collegio dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento (copia dell’ordinanza e del ricorso introduttivo per cassazione) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di rispettiva competenza in merito all'osservanza, da parte del difensore costituito, del dovere di probità, nonché alla conformità delle affermazioni dianzi indicate alla dignità ed al decoro della professione forense così come prescritto dall'art. 88 cod. proc. civ.; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte,espunte le frasi sconvenienti contenute nel ricorso come dianzi indicate, dichiara lo stesso inammissibile. Spese compensate. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia degli atti del presente procedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma per quanto di rispettiva competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove d
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