CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2026
Cassazione n. 35813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, proponendo due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto responsabile l'imputato per il delitto di tentato furto in privata dimora e lo ha condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la recidiva qualificata, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui lamenta la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della desistenza volontaria, è inammissibile in quanto generico perché il ricorrente, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata, si rivolge a questa Corte di legittimità svolgendo le medesime doglianze già sottoposte alla Corte d'appello, che le ha motivatamente e correttamente disattese; che, infatti la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che la configurabilità della desistenza volontaria è esclusa allorché la rinuncia a portare a termine il furto sia stata determinata da cause esterne ossia anche dal fatto, verificatosi nella vicenda che qui ci occupa, che l'apprensione del bene sia stata interrotta dall'intervento della persona offesa che — evidenzia la Corte di merito — provvedeva a bloccare l'imputato, già introdottosi nel cortile della sua casa, e a chiamare le forze dell'ordine; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione del reato contestato — è manifestamente infondato, atteso che la data di commissione del reato oggetto di contestazione (13 gennaio 2018, come da capo di imputazione) ricade nell'ambito di operatività della c.d. "Legge Orlando" (L. 103/2017). A tal proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) e l'auspicato intervento della Corte costituzionale da parte del ricorrente, non è di ausilio per la sua doglianza posto che la Consulta, con sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Lecce che involgevano l'interpretazione delle Sezioni Unite sopra richiamate. Ne consegue, che il motivo di ricorso èmanifestamente infondato non ravvisandosi alcun errore di diritto nella decisione della Corte d'appello, intervenuta il 4 febbraio 2026, di non ritenere il termine di prescrizione ancora spirato dovendosi aggiungere al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (13 luglio 2025) il periodo di sospensione previsto dalla citata normativa pari ad un anno e mesi sei, con conseguente slittamento del termine finale al 13 gennaio 2027. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Co igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i enteA a [OSCURATO:PERSONA] 1.....,......-.42__ 0_,..--- p. --% 3 -31- " 9§N ClA iSeZiO o e VII 12 OTT 2026 L'ASSISTENTE 1U IZIARIO Dett.SSii Ka qiiente