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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18422/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 9458-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 704 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - a o orAspz

10. latill-. (4. 43 ".

Ag deitck C" 1(.4 M-e 110 01.4.: cit patri A-a-t:L 4 ,f3)2oisk, i ,,e,_ sul ricorso 18099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione iscritto al n. 9458 del 2019, impugnava, sulla base di due motivi, la sentenza n. 497 del 2018 della Corte di appello di Bari esponendo che: - quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con precetto notificato nel 2005 sulla base della sentenza n. 190 del 2005 della Corte di appello di Bari, aveva intimato al Comune di Bari il pagamento di una somma a titolo d'indennità di esproprio; - il Comune, una volta iniziata l'esecuzione con pignoramento presso terzi, si era opposto contestando la quantificazione spettante all'intimante, e, all'esito della fase sommaria, veniva riassunto il giudizio di pieno merito che, espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile, aveva condotto a una sentenza non definitiva, n. 634 del 2010 del Tribunale di Foggia, con cui erano stati determinati i criteri di calcolo del credito, disponendo, al contempo, la prosecuzione per la compiuta quantificazione; - alla successiva udienza la deducente aveva fatto riserva di appello ex art. 340, cod. proc. civ.; - successivamente, il Tribunale di Foggia, dopo aver riunito per connessione altra opposizione all'esecuzione promossa dallo IACP - debitore in solido con il Comune a séguito del medesimo titolo esecutivo giudiziale inizialmente richiamato - nei confronti di diversi eredi di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo un'eccezione della deducente aveva dichiarato, con sentenza n. 2463 del 2014, l'estinzione del giudizio di opposizione, iscritto al n. 2029 del 2006, tra il Comune di Foggia e la deducente, per difetto di tempestiva riassunzione ad opera delle parti legittimate, dopo l'interruzione per dichiarazione di morte di uno degli opposti nel diverso giudizio oppositivo con lo IACP, essendo invece RG n 9548 del 2019e 18099 del 2021 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] avvenuta, la riassunzione in parola, ad opera del menzionato Istituto, senza quindi utile incidenza quanto al riunito ma pur sempre autonomo giudizio in essere tra il Comune di Foggia e la deducente; la deducente aveva dunque proposto appello avverso la sentenza non definitiva, e la Corte di seconde cure, con la sentenza censurata in questa sede, lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, atteso il superamento del termine c.d. lungo, "ratione temporis" applicabile in un anno, fruibile per l'impugnativa della sentenza definitiva, senza sospensione c.d. feriale dei termini trattandosi di opposizione esecutiva; resisteva con controricorso il Comune di Foggia; [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso per cassazione iscritto al n. 18099 del 2021, impugnava, con unico motivo, la sentenza n. 1190 del 2020 della Corte di appello di Bari esponendo che: aveva impugnato la sopra ricordata sentenza n. 497 del 2018 della Corte di appello di Bari, anche per revocazione, sostenendo la sussistenza di un errore per falsa percezione dei fatti processuali rappresentati e documentati dalle parti, atteso che, nel gravame di merito così dichiarato inammissibile per tardività, aveva esplicitamente richiamato anche l'art. 129, disp. att. cod. proc. civ., in cui, nel caso di estinzione del giudizio di primo grado, è stabilito che la sentenza avverso cui risulti essere stata fatta riserva di appello acquisisce efficacia di pronuncia definitiva dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di estinzione; la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione osservando che si trattava, in tesi, di errore in diritto, emendabile solo attraverso il ricorso in sede di legittimità; resisteva con controricorso il Comune di Foggia; il Pubblico Ministero formulava conclusioni scritte;RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza pubblica fissata per entrambi i processi, questi ultimi erano riuniti per connessione; Ritenuto che: con il primo motivo del ricorso portante si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 340, cod. proc. civ., 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il termine per impugnare la sentenza non definitiva oggetto di riserva di appello, nel caso di successiva sentenza di estinzione del giudizio, decorre dal passaggio in giudicato di quest'ultima, con conseguente tempestività dell'allora interposto gravame; con il secondo motivo del medesimo ricorso si prospetta il difetto assoluto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale aderendo acriticamente all'eccezione svolta dalla difesa dell'ente locale, senza prendere posizione sull'esplicito disposto normativo richiamato nel gravame non idoneamente scrutinato; con l'unico motivo del ricorso riunito si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 132, n. 4, cod.

Proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare, ed omettendo di motivare sul punto, che il Collegio della sentenza revocanda era incorso nel difetto di percezione dei fatti processuali per come rappresentati univocamente nell'atto di appello, incorrendo in un errore fattuale di computo dei termini d'impugnazione; Rilevato che: si evidenzia preliminarmente che si è provveduto alla riunione dei gravami in applicazione dei prindpi ribaditi da Cass., 25 maggio 2021, n. 14275, secondo cui i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] essere riuniti in applicazione, analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti, dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., 30/10/2018, n. 27717; Cass., 12/04/2018, n. 9067; Cass., 09/02/2018, n. 3184; Cass., 29/11/2016, n. 24283; Cass., 05/08/2016, n. 16435; Cass., 22/05/2015, n. 10534); sempre preliminarmente, si osserva che, sin dalla fase di merito, non risulta integro il contraddittorio mancando il coinvolgimento del terzo pignorato; questa Corte, infatti, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); ciò nondimeno, il ricorso avverso la decisione oggetto anche d'impugnativa per revocazione, è inammissibile per tardività; la domanda per revocazione è stata proposta con citazione notificata il 10 agosto 2018;RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porre2a V i il compimento di tale atto processuale comporta la decorrenza immediata del termine per proporre ricorso per cassazione; questa Corte ha ripetutamente chiarito che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, riferita e documentata ai sensi dell'art. 366 n. 6, cod. proc. civ., abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., 23/03/2013, n. 7261, Cass., 05/09/2019, n. 22220, Cass., Sez.

U., 09/12/2019, n. 32114, Cass., Sez.

U., 03/02/2022, n. 3363); nella fattispecie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2019, pertanto ben oltre il termine breve in parola; il motivo di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte triarnrnissibU bn MT)14341€ territoriale sulla domanda di revocazione è invece in • i. a teso c e si ellte/ tratta di errore di giudizio in diritto, sull'applicazione dell'art. 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. (arg. anche ex Cass., 04/11/2014, n. 23445, che, in una fattispecie analoga di ricorsi riuniti, specifica che l'errore sul computo del termine annuale per la proposizione dell'impugnazione può integrare un errore revocatorio, riguardando un fatto interno alla causa e risolvendosi in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice: in quel caso non veniva in gioco, quindi, all'opposto, un errore di valutazione sul RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] regime e sulla dinamica processuale di decorrenza del termine d'impugnazione); spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate per / ciascun ricorso in euro 2.100,00 oltre a 200,00 per rimborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 9458-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 704 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - a o orAspz 10. latill-. (4. 43 ". Ag deitck C" 1(.4 M-e 110 01.4.: cit patri A-a-t:L 4 ,f3)2oisk, i ,,e,_ sul ricorso 18099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione iscritto al n. 9458 del 2019, impugnava, sulla base di due motivi, la sentenza n. 497 del 2018 della Corte di appello di Bari esponendo che: - quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con precetto notificato nel 2005 sulla base della sentenza n. 190 del 2005 della Corte di appello di Bari, aveva intimato al Comune di Bari il pagamento di una somma a titolo d'indennità di esproprio; - il Comune, una volta iniziata l'esecuzione con pignoramento presso terzi, si era opposto contestando la quantificazione spettante all'intimante, e, all'esito della fase sommaria, veniva riassunto il giudizio di pieno merito che, espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile, aveva condotto a una sentenza non definitiva, n. 634 del 2010 del Tribunale di Foggia, con cui erano stati determinati i criteri di calcolo del credito, disponendo, al contempo, la prosecuzione per la compiuta quantificazione; - alla successiva udienza la deducente aveva fatto riserva di appello ex art. 340, cod. proc. civ.; - successivamente, il Tribunale di Foggia, dopo aver riunito per connessione altra opposizione all'esecuzione promossa dallo IACP - debitore in solido con il Comune a séguito del medesimo titolo esecutivo giudiziale inizialmente richiamato - nei confronti di diversi eredi di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo un'eccezione della deducente aveva dichiarato, con sentenza n. 2463 del 2014, l'estinzione del giudizio di opposizione, iscritto al n. 2029 del 2006, tra il Comune di Foggia e la deducente, per difetto di tempestiva riassunzione ad opera delle parti legittimate, dopo l'interruzione per dichiarazione di morte di uno degli opposti nel diverso giudizio oppositivo con lo IACP, essendo invece RG n 9548 del 2019e 18099 del 2021 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] avvenuta, la riassunzione in parola, ad opera del menzionato Istituto, senza quindi utile incidenza quanto al riunito ma pur sempre autonomo giudizio in essere tra il Comune di Foggia e la deducente; la deducente aveva dunque proposto appello avverso la sentenza non definitiva, e la Corte di seconde cure, con la sentenza censurata in questa sede, lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, atteso il superamento del termine c.d. lungo, "ratione temporis" applicabile in un anno, fruibile per l'impugnativa della sentenza definitiva, senza sospensione c.d. feriale dei termini trattandosi di opposizione esecutiva; resisteva con controricorso il Comune di Foggia; [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso per cassazione iscritto al n. 18099 del 2021, impugnava, con unico motivo, la sentenza n. 1190 del 2020 della Corte di appello di Bari esponendo che: aveva impugnato la sopra ricordata sentenza n. 497 del 2018 della Corte di appello di Bari, anche per revocazione, sostenendo la sussistenza di un errore per falsa percezione dei fatti processuali rappresentati e documentati dalle parti, atteso che, nel gravame di merito così dichiarato inammissibile per tardività, aveva esplicitamente richiamato anche l'art. 129, disp. att. cod. proc. civ., in cui, nel caso di estinzione del giudizio di primo grado, è stabilito che la sentenza avverso cui risulti essere stata fatta riserva di appello acquisisce efficacia di pronuncia definitiva dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di estinzione; la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione osservando che si trattava, in tesi, di errore in diritto, emendabile solo attraverso il ricorso in sede di legittimità; resisteva con controricorso il Comune di Foggia; il Pubblico Ministero formulava conclusioni scritte;RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza pubblica fissata per entrambi i processi, questi ultimi erano riuniti per connessione; Ritenuto che: con il primo motivo del ricorso portante si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 340, cod. proc. civ., 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il termine per impugnare la sentenza non definitiva oggetto di riserva di appello, nel caso di successiva sentenza di estinzione del giudizio, decorre dal passaggio in giudicato di quest'ultima, con conseguente tempestività dell'allora interposto gravame; con il secondo motivo del medesimo ricorso si prospetta il difetto assoluto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale aderendo acriticamente all'eccezione svolta dalla difesa dell'ente locale, senza prendere posizione sull'esplicito disposto normativo richiamato nel gravame non idoneamente scrutinato; con l'unico motivo del ricorso riunito si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 132, n. 4, cod. Proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare, ed omettendo di motivare sul punto, che il Collegio della sentenza revocanda era incorso nel difetto di percezione dei fatti processuali per come rappresentati univocamente nell'atto di appello, incorrendo in un errore fattuale di computo dei termini d'impugnazione; Rilevato che: si evidenzia preliminarmente che si è provveduto alla riunione dei gravami in applicazione dei prindpi ribaditi da Cass., 25 maggio 2021, n. 14275, secondo cui i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] essere riuniti in applicazione, analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti, dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., 30/10/2018, n. 27717; Cass., 12/04/2018, n. 9067; Cass., 09/02/2018, n. 3184; Cass., 29/11/2016, n. 24283; Cass., 05/08/2016, n. 16435; Cass., 22/05/2015, n. 10534); sempre preliminarmente, si osserva che, sin dalla fase di merito, non risulta integro il contraddittorio mancando il coinvolgimento del terzo pignorato; questa Corte, infatti, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); ciò nondimeno, il ricorso avverso la decisione oggetto anche d'impugnativa per revocazione, è inammissibile per tardività; la domanda per revocazione è stata proposta con citazione notificata il 10 agosto 2018;RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. Paolo Porre2a V i il compimento di tale atto processuale comporta la decorrenza immediata del termine per proporre ricorso per cassazione; questa Corte ha ripetutamente chiarito che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, riferita e documentata ai sensi dell'art. 366 n. 6, cod. proc. civ., abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., 23/03/2013, n. 7261, Cass., 05/09/2019, n. 22220, Cass., Sez. U., 09/12/2019, n. 32114, Cass., Sez. U., 03/02/2022, n. 3363); nella fattispecie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2019, pertanto ben oltre il termine breve in parola; il motivo di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte triarnrnissibU bn MT)14341€ territoriale sulla domanda di revocazione è invece in • i. a teso c e si ellte/ tratta di errore di giudizio in diritto, sull'applicazione dell'art. 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. (arg. anche ex Cass., 04/11/2014, n. 23445, che, in una fattispecie analoga di ricorsi riuniti, specifica che l'errore sul computo del termine annuale per la proposizione dell'impugnazione può integrare un errore revocatorio, riguardando un fatto interno alla causa e risolvendosi in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice: in quel caso non veniva in gioco, quindi, all'opposto, un errore di valutazione sul RG n 9548 del 2019 e 18099 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] regime e sulla dinamica processuale di decorrenza del termine d'impugnazione); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate per / ciascun ricorso in euro 2.100,00 oltre a 200,00 per rimborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulte
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