CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza - nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento e facendo buon governo del principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01) .- ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza a partire dalla seconda e più grave trasgressione sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, era stato arrestato perché resosi autore del reato di resistenza a pubblico ufficiale per il quale aveva chiesto applicarsi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in luogo di quella detentiva di mesi otto di reclusione. Da tale episodio di indubbia gravità, analiticamente descritto per evidenziare la personalità negativa di Piccoli, H Tribunale ha tratto la convinzione, non manifestamente illogica, che Piccoli non è soggetto affidabile perché incapace di gestire qualunque misura alternativa, anche quella più afflittiva come l'invocata detenzione domiciliare. Il ricorrente si duole dell'inadeguata valutazione di elementi potenzialmente idonei a fondare una diversa e più positiva' prognosi, quali la definizione del procedimento penale per il reato causa della revoca con l'applicazione concordata di una pena sostitutiva e l'adesione ad un percorso di giustizia riparativa. Si tratta, tuttavia, di elementi già valutati ma considerati giustificatamente recessivi alla luce del periodo assai limitato di tempo in cui il condannato era rimasto sottoposto alla misura alternativa senza compiere trasgressioni. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che t ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,