CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02056/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21818/2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] k4,2, D'Alessa dro, elettivamente domiciliata in Roma, [Piazza LavoUri 4.26 ss-v to c13 resso a cance eria della Corte di Cassazioneì v u i3 _•.‘,Nc_a Kavna_ Ca-tus Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 258/13/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 31/01/2014 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Ritenuto che: 1. Dalla sentenza impugnata risulta che, in data 1 giugno 2010, Equitalia [[OSCURATO:SOCIETA]. (poi denominata [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a.) notificò a [OSCURATO:PERSONA] nonché a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale terzo debitore, un verbale di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. 29/09/1973 n. 602, relativo ad un credito erariale di euro 630.633,10; che [OSCURATO:PERSONA], unitamente al suo amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA], presentò ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari eccependo sia l'inesistenza del debito contestato - derivante dall'assoggettamento a tassazione di una plusvalenza conseguente a permuta immobiliare - sia la nullità, per il vizio di notifica, della cartella esattoriale in quanto avvenuta con raccomandata semplice, nonché dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell'art. 3 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241; che la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso; che, dunque, il contribuente propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione all'impugnazione del verbale di pignoramento presso i terzi, in quanto atto riconducibile all'espropriazione forzata ed ha rilevato l'irregolarità del mandato alle liti sia perché conferito da persona incapace, sia perché riguardante procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], al tempo non ancora nominato amministratore di sostegno. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso mentre li l'Amministrazione finanziaria ha depositato foglio di costituzione al solo fine della sua partecipazione all'udienza pubblica. 7. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. 8. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto più profili: in primo luogo, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per essere stata pronunciata in assenza di comunicazione della data di fissazione dell'udienza di trattazione alla parte o ai suoi procuratori, nonostante la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato, in data 26/06/2012, apposita istanza e perché, nonostante la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l'estinzione del pignoramento presso i terzi, i giudici di secondo grado non solo non hanno rilevato tale causa di estinzione ma hanno condannato ingiustamente il contribuente alle spese di giudizio. In secondo luogo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l'erroneità della dichiarazione di nullità della procura alle liti, omettendo di esaminare il fatto che negli atti del giudizio di primo grado era stato allegato il decreto di nomina di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, altresì, che la Commissione tributaria regionale pur non essendo tenuta ad entrare nel merito si è pronunciata per la condivisibilità della sentenza di primo grado in merito alla validità della notifica della cartella ed al difetto di giurisdizione, non prendendo in esame gli altri motivi di nullità eccepiti nel ricorso in appello.2. Questa Corte, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente - in quanto determinante un vizio radicale dell'intera sentenza - della questione riguardante la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione, con ordinanza del 11 febbraio 2021, ha disposto l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. 2.1. L'acquisizione di tale fascicolo ha evidenziato che effettivamente non risulta comunicato alcun avviso dell'udienza pubblica di discussione né alla parte personalmente né tramite i suoi procuratori. 2.2. Ed infatti, dagli atti del fascicolo di appello, anzitutto, risulta la ricevuta n. S-7386/12, rilasciata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, di presentazione, nell'interesse di Massimo de [OSCURATO:PERSONA], dell'istanza di discussione dell'udienza pubblica; risulta, altresì, che il messaggio di posta certificata, inviato in data 22/10/2013, contenente l'avviso di trattazione dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massimo de [OSCURATO:PERSONA], destinato — all'utente [OSCURATO:EMAIL] , quale procuratore costituito in primo grado, "è stato rifiutato dal sistema", con esito acquisito della documentazione "negativo"; --dal processo verbale dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta, infine, lo svolgimento dell'udienza con la presenza solo dell'Ufficio, con delega all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Agli atti di tale fascicolo risulta allegata anche la comunicazione del 11/02/2014 del dispositivo della sentenza di appello, andata a buon fine, destinata al procuratore Silvana d'Alessandro presso l'indirizzo di posta certificata dalessandro.silvana©avvocatibari.legalmailjt. 3. Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, da effettuarsi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la omessa comunicazione, almeno trenta giorni prima, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa delle parti, determina la nullità della decisione della commissione tributaria. 3.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte la trattazione del ricorso in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte in presenza di una istanza in tal senso, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; tuttavia, la predetta nullità non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr., Sez. 5, 26/10/2005, n. 20852; Sez. 5, 10/02/2006, n. 2948; Sez. 5, 16/02/2010, n. 3559; Sez. 5, 30/12/2014, n. 27496). In tal senso depone, da un lato, il carattere dell'appello, che anche nel processo tributario costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo e, dall'altro, la regola ormai consolidata che i casi previsti dall'art. 59 de d.lgs. n. 546 del 1992 di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Sez. 5, 03/08/2007, n. 17127) e che tra essi non rientra l'ipotesi in esame. 3.2. Sul punto si è anche precisato, sia pure con riferimento alla norma omologa dell'art. 354 cod. proc. civ, dettata per il processo civile, che tale interpretazione non è in contrasto né con il principio del doppio grado di giurisdizione - che, com'è noto, non è coperto da garanzia costituzionale - né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. 05/06/ 2003 n. 8993). La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, una questione di mero diritto (v. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21985). 4. Ne segue, in definitiva, l'accoglimento del ricorso per nullità della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte