CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 33661/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 12/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8019 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8019del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da D'ATTILIMarina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59D62 H501D ) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTGLC 76T06 H501U ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MGGNRC 70E09 H501Z) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14782/2022, pubblicatain data 12 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: Ric. n. 8019/2023 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza interlocutoria – - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; per questi motivi la Corte: rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]