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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1952

Cassazione n. 24652/2026

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ato a ROMA il 21/07/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili, il [OSCURATO:PERSONA], del reato di bancarotta semplice documentale (in questi termini riqualificando l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta), e il [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria da operazioni dolose; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità- è indeducibile in quanto, alla luce della operata riqualificazione in termini di bancarotta semplice, risulta privo di specificità e pertinenza censoria, in difetto della enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste prospettate; - che il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità - è manifestamente infondato in quanto: a) accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili ed essendo l'amministratore responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica (rispondendo dell'eventuale occultamento della stessaal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore: Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fu conseguenza di fatti a lui stesso non imputabili; b) la Corte territoriale ha desunto l'esistenza delle poste distratte non solo dai bilanci (peraltro autonomamente valutabili in quanto fondati su dichiarazioni dello stesso imprenditore), ma anche dal formale contratto di cessione; c) la pacifica entità del debito accumulato - non specificamente contestata dalla difesa - dà conto della sistematicità (con riferimento ai singoli anni d'imposta), dell'efficacia causale delle condotte rispetto al successivo fallimento e della sua oggettiva prevedibilità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 21/07/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili, il [OSCURATO:PERSONA], del reato di bancarotta semplice documentale (in questi termini riqualificando l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta), e il [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria da operazioni dolose; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità- è indeducibile in quanto, alla luce della operata riqualificazione in termini di bancarotta semplice, risulta privo di specificità e pertinenza censoria, in difetto della enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste prospettate; - che il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità - è manifestamente infondato in quanto: a) accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili ed essendo l'amministratore responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica (rispondendo dell'eventuale occultamento della stessaal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore: Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fu conseguenza di fatti a lui stesso non imputabili; b) la Corte territoriale ha desunto l'esistenza delle poste distratte non solo dai bilanci (peraltro autonomamente valutabili in quanto fondati su dichiarazioni dello stesso imprenditore), ma anche dal formale contratto di cessione; c) la pacifica entità del debito accumulato - non specificamente contestata dalla difesa - dà conto della sistematicità (con riferimento ai singoli anni d'imposta), dell'efficacia causale delle condotte rispetto al successivo fallimento e della sua oggettiva prevedibilità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
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