Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23460/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12461/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 629/2020 depositata il25/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― S.I.T .R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Fallimento S.I.T.R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la sentenza del 25 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre non spiega difese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 15, terzo comma, della legge fallimentare, 16 del decreto ministeriale numero 44 del 2011, 45 e 48 del decreto legislativo numero 82 del 2005, 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, 136 e seguenti c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto la ritualità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento sulla base «delle sole attestazioni telematiche, inserite nel fascicolo prefallimentare e di cui anche il Fallimento reclamato avrebbe prodotto copia».

Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 101 c.p.c., 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, deducendo nuovamente che non sarebbe stata depositata in atti idonea prova dell’avvenuta regolare notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, concernenti entrambi l’asserita omessa notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, possono difatti essere trattati simultaneamente, e sono inammissibili.

A fronte del reclamo proposto dalla società odierna ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in ragione dell’omessa notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, la Corte d’appello ha osservato che: «nel caso in esame la Cancelleria ha provveduto, in data 28.06.2019, a notificare a mezzo PEC ― come risulta dalle attestazioni telematiche inserite nel fascicolo prefallimentare, di cui anche il fallimento reclamato ha prodotto copia … ― il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica dell’odierna reclamante risultante dal registro delle imprese».

I motivi in esame si fondano sull’assunto secondo cui, ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notificazione, «la cancelleria notificante era tenuta a dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica … documentando la regolarità della trasmissione telematica dell’atto con l’allegazione delle ricevute telematiche».

Ora, non v’è dubbio che la notificazione via PEC del ricorso per dichiarazione di fallimento debba rispettare le regole della notificazione a mezzo PEC, la quale si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass.n. 30532/2018, Cass. n. 26773/2016): ciò detto, l’inammissibilità del motivo discende sia dalla novità della questione sollevata in questa sede, sia dal difetto di autosufficienza del ricorso, il quale non spiega affatto in che cosa sarebbero consistite le «attestazioni telematiche inserite nel fascicolo prefallimentare», alle quali si è riferita la Corte d’appello, sicché neppure si comprende il perché dell’inidoneità della documentazione menzionata: -) per un verso, infatti, occorre osservare che la sentenza impugnata non si sofferma affatto ad indagare se fosse rinvenibile agli atti la ricevuta di avvenuta consegna comprovante la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, né il ricorso per cassazione indica quando e come tale specifica questione fosse stata sollevata dinanzi al giudice del reclamo, il che basta alla pronuncia di inammissibilità della censura per nullità (v. p. es. tra le innumerevoli Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -) per altro verso, ed in collegamento con l’osservazione appena svolta, vale osservare che l’attestazione richiamata dalla Corte d’appello, il cui contenuto alla lettura del ricorso si ignora, ben poteva costituire, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, valida prova della notificazione del ricorso prefallimentare, avuto riguardo al principio già affermato da questa Corte nei termini che seguono: «La Corte territoriale ha correttamente fondato il suo convincimento circa la tardività dell'impugnazione su di una "attestazione telematica di cancelleria, contenente ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario … Dal documento n. 5 … si evince trattarsi di "attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria" … Nella medesima attestazione si dà atto altresì che "tale messaggio, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con … è stata consegnata in data … alle ore …".

Tale attestazione, fondata su dati desunti dai registri di cancelleria, è certamente idonea a provare sia l'avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, atteso che in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 15035 del 2016).

A tanto non osta certo il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" , il cui terzo comma dell'art. 16 si limita, esclusivamente sul piano degli effetti, a prevedere che "La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale"» (Cass. 25 gennaio 2017, n. 1907).

Il che esime dall’osservare che dalla lettura del controricorso risulta che le attestazioni erano proprio quelle menzionate nel principio poc’anzi richiamato, senza dire che il Fallimento, al fine di contrastare la censura di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto di produrre ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. la ricevuta di avvenuta consegna in questione.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato,se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12461/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 629/2020 depositata il25/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― S.I.T .R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Fallimento S.I.T.R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la sentenza del 25 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre non spiega difese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 15, terzo comma, della legge fallimentare, 16 del decreto ministeriale numero 44 del 2011, 45 e 48 del decreto legislativo numero 82 del 2005, 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, 136 e seguenti c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto la ritualità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento sulla base «delle sole attestazioni telematiche, inserite nel fascicolo prefallimentare e di cui anche il Fallimento reclamato avrebbe prodotto copia». Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 101 c.p.c., 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, deducendo nuovamente che non sarebbe stata depositata in atti idonea prova dell’avvenuta regolare notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. I due motivi, concernenti entrambi l’asserita omessa notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, possono difatti essere trattati simultaneamente, e sono inammissibili. A fronte del reclamo proposto dalla società odierna ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in ragione dell’omessa notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, la Corte d’appello ha osservato che: «nel caso in esame la Cancelleria ha provveduto, in data 28.06.2019, a notificare a mezzo PEC ― come risulta dalle attestazioni telematiche inserite nel fascicolo prefallimentare, di cui anche il fallimento reclamato ha prodotto copia … ― il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica dell’odierna reclamante risultante dal registro delle imprese». I motivi in esame si fondano sull’assunto secondo cui, ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notificazione, «la cancelleria notificante era tenuta a dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica … documentando la regolarità della trasmissione telematica dell’atto con l’allegazione delle ricevute telematiche». Ora, non v’è dubbio che la notificazione via PEC del ricorso per dichiarazione di fallimento debba rispettare le regole della notificazione a mezzo PEC, la quale si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass.n. 30532/2018, Cass. n. 26773/2016): ciò detto, l’inammissibilità del motivo discende sia dalla novità della questione sollevata in questa sede, sia dal difetto di autosufficienza del ricorso, il quale non spiega affatto in che cosa sarebbero consistite le «attestazioni telematiche inserite nel fascicolo prefallimentare», alle quali si è riferita la Corte d’appello, sicché neppure si comprende il perché dell’inidoneità della documentazione menzionata: -) per un verso, infatti, occorre osservare che la sentenza impugnata non si sofferma affatto ad indagare se fosse rinvenibile agli atti la ricevuta di avvenuta consegna comprovante la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, né il ricorso per cassazione indica quando e come tale specifica questione fosse stata sollevata dinanzi al giudice del reclamo, il che basta alla pronuncia di inammissibilità della censura per nullità (v. p. es. tra le innumerevoli Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -) per altro verso, ed in collegamento con l’osservazione appena svolta, vale osservare che l’attestazione richiamata dalla Corte d’appello, il cui contenuto alla lettura del ricorso si ignora, ben poteva costituire, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, valida prova della notificazione del ricorso prefallimentare, avuto riguardo al principio già affermato da questa Corte nei termini che seguono: «La Corte territoriale ha correttamente fondato il suo convincimento circa la tardività dell'impugnazione su di una "attestazione telematica di cancelleria, contenente ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario … Dal documento n. 5 … si evince trattarsi di "attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria" … Nella medesima attestazione si dà atto altresì che "tale messaggio, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con … è stata consegnata in data … alle ore …". Tale attestazione, fondata su dati desunti dai registri di cancelleria, è certamente idonea a provare sia l'avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, atteso che in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 15035 del 2016). A tanto non osta certo il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" , il cui terzo comma dell'art. 16 si limita, esclusivamente sul piano degli effetti, a prevedere che "La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale"» (Cass. 25 gennaio 2017, n. 1907). Il che esime dall’osservare che dalla lettura del controricorso risulta che le attestazioni erano proprio quelle menzionate nel principio poc’anzi richiamato, senza dire che il Fallimento, al fine di contrastare la censura di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto di produrre ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. la ricevuta di avvenuta consegna in questione. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato,se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore
Decreto Cassazione n. 23460/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris