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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 47630/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /1 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 30/05/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 25/02/2019 del Tribunale di Vercelli, riqualificato il reato di cui al capo b) dell'imputazione in quello di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., escluso il carattere reiterato della recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso di cui al capo a) dell'imputazione e lo condannava altresì per il predetto reato di truffa (fatto già contestato, al capo b dell'imputazione, come estorsione in concorso), rideterminando la pena irrogata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) dell'imputazione come estorsione anziché come truffa cosiddetta vessatoria (di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.), è manifestamente infondato poiché - premesso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato e nella sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevílacqua, Rv. 279492-01).

L'indagine, quindi, non può che analizzare l'idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile; infatti, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01) - nel caso di specie la Corte d'appello di Torino, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha correttamente evidenziato la concreta efficacia coercitiva della minaccia proveniente dall'imputato, per la quale le vittime non sono state indotte in errore o convinte ma, al contrario, sono state costrette a pagare per evitare un male ingiusto, essendo stata la loro volontà coartata al punto da non lasciare loro alternativa al pagamento della somma richiesta dall'imputato.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /1 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 30/05/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 25/02/2019 del Tribunale di Vercelli, riqualificato il reato di cui al capo b) dell'imputazione in quello di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., escluso il carattere reiterato della recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso di cui al capo a) dell'imputazione e lo condannava altresì per il predetto reato di truffa (fatto già contestato, al capo b dell'imputazione, come estorsione in concorso), rideterminando la pena irrogata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) dell'imputazione come estorsione anziché come truffa cosiddetta vessatoria (di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.), è manifestamente infondato poiché - premesso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato e nella sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevílacqua, Rv. 279492-01). L'indagine, quindi, non può che analizzare l'idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile; infatti, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01) - nel caso di specie la Corte d'appello di Torino, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha correttamente evidenziato la concreta efficacia coercitiva della minaccia proveniente dall'imputato, per la quale le vittime non sono state indotte in errore o convinte ma, al contrario, sono state costrette a pagare per evitare un male ingiusto, essendo stata la loro volontà coartata al punto da non lasciare loro alternativa al pagamento della somma richiesta dall'imputato. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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