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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 10327/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19713/2023 proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del Curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte nr. 18597/2023, depositata in data 30/6/2023 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con l’ordinanza nr 18597/2023 del 30/6/2023 , pronunciando sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:PERSONA], nella parte dispositiva statuiva quanto segue «La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 3.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%». 2 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto a questa Corte la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell ’ordinanza , che non dispone il pagamento delle spese insuo favore . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 2 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). 1.3 Non essendosi la Corte pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va, dunque, corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

PQM La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte nr 18597/2023, depositata in data 30/6/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.», le parole «con distrazione in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19713/2023 proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del Curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte nr. 18597/2023, depositata in data 30/6/2023 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con l’ordinanza nr 18597/2023 del 30/6/2023 , pronunciando sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:PERSONA], nella parte dispositiva statuiva quanto segue «La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 3.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%». 2 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto a questa Corte la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell ’ordinanza , che non dispone il pagamento delle spese insuo favore . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 2 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). 1.3 Non essendosi la Corte pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va, dunque, corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente. 2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). PQM La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte nr 18597/2023, depositata in data 30/6/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.», le parole «con distrazione in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma nell
Sentenza Cassazione n. 10327/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris