CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03800/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9873/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesicome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 09/02/20