Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:215
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22 giugno 2009
Causa T‑371/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione di nomina del superiore del ricorrente – Concorso interno – Elezioni del comitato del personale – Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2006 – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
26 giugno 2008, causa F‑5/07, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti delle Comunità
europee nell’ambito della presente causa.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica,
art. 76)
2.
Procedura – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Possibilità di un secondo scambio di memorie – Potere discrezionale
del Tribunale della funzione pubblica
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 7, n. 3)
1.
Se è vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale
il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appaia manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura
che si applica, in quanto tale, fin dalla sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi a questo Tribunale,
non si può affermare altrettanto delle disposizioni sulla cui base questo Tribunale può, in applicazione di tale articolo,
ritenere un ricorso manifestamente irricevibile e che sono necessariamente quelle vigenti alla data in cui il ricorso è stato
proposto.
Applicando nel contempo l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e l’art. 76 del regolamento di
procedura del Tribunale della funzione pubblica, il cui contenuto normativo è rigorosamente identico, ad una causa proposta
prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento, il Tribunale della funzione pubblica si limita a seguire tale possibilità.
Poiché il testo del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado è stato pubblicato in data ben anteriore alla detta
proposizione, un ricorrente non può validamente sostenere di non essere stato in grado di conoscere, al momento della proposizione
del ricorso, le norme sulla base delle quali il suo ricorso è stato respinto.
Inoltre, dato che i regolamenti di procedura sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si presume che nessuno li ignori.
(v. punti 20 e 28)
Riferimento: Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. 2415, punto 19)
2.
Risulta chiaramente dall’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale della funzione
pubblica non ha alcun obbligo di chiedere alle parti di procedere ad un secondo scambio di memorie. La decisione di chiedere
uno scambio del genere rientra nel potere discrezionale del detto Tribunale, che lo esercita in relazione alle proprie esigenze
di informazione. Di conseguenza, la formulazione di tale disposizione non può creare un legittimo affidamento in capo alla
parte ricorrente quanto alla possibilità di presentare una seconda memoria dopo il ricorso.
(v. punto 27)