Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:830
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0257(02)_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 novembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑257/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC. – Nozione di “vantaggio” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Decisione anteriore di congelamento di capitali annullata – Decisione di mantenimento fondata sugli stessi elementi di prova in assenza di modifica dei motivi – Applicazione delle valutazioni che hanno condotto all’annullamento della decisione anteriore alla decisione di mantenimento
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014 e 2024/849]
(v. punti 36, 39‑44, 48‑51)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1; regolamento del Consiglio n.n. 269/2014, artt. 3, § 1, e 2022/330]
(v. punto 37)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1; regolamento del Consiglio n.n. 269/2014, artt. 3, § 1, e 2022/330]
(v. punto 38)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle relative al procedimento sommario.