CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 14890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale - Sezione di Torino n. 884/04/13, depositata il 18 marzo 2013. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 884/04/13 del 18/03/2013 la Commissione tributaria centrale - Sezione di Torino (di seguito CTC) ha respinto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Torino n. 1871/05/93, a sua volta confermativa della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Torino, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso il diniego di rimborso di un credito IVA; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTC, [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato VIVA recata dalle fatture emesse dal proprio prestatore di servizi ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) con un'aliquota del 18% anziché del 2%, così come previsto dalla legge, e aveva, pertanto, chiesto il rimborso dell'imposta pagata in eccesso; 1.2. l'istanza di rimborso era stata tacitamente disattesa dall'Amministrazione finanziaria, sicché l'ente contribuente impugnava il silenzio rifiuto davanti alla Commissione tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso con statuizione confermata anche dalla Commissione tributaria di secondo grado; 1.3. la CTC, adita su ricorso dell'Agenzia delle entrate, rigettava il ricorso di quest'ultima evidenziando che: a) [OSCURATO:PERSONA] non aveva pressoché dedotto VIVA corrisposta al prestatore per effetto del regime di pro rata di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) risultava versato all'Erario da [OSCURATO:SOCIETA]. un ammontare di IVA non dovuto rimasto a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) quest'ultimo è diventato, dunque, creditore nei confronti dell'Erario, sicché è legittimato ad agire per chiedere il rimborso; d) negare detto diritto equivarrebbe a legittimare 2 Cons. est. G.M. Nonno una situazione di indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria; 2. avverso la sentenza della CTC l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito CSD), successore di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ente incorporante di quest'ultimo, resisteva in giudizio depositando controricorso; 4. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente dichiarata l'ammissibilità e tempestività del ricorso per cassazione, notificato al vecchio procuratore domiciliatario nonostante la nuova elezione di domicilio depositata nel corso del giudizio davanti alla CTC; 1.2. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art.291 c.p.c.» (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016; conf. Cass. n. 5663 del 09/03/2018; Cass. n. 7703 del 28/03/2018); 1.3. nel caso di specie, la costituzione in giudizio della controricorrente ha sanato la nullità della notificazione del ricorso per 3 Cons. est. G.M. Nonno cassazione con effetto ex tunc e, pertanto, il termine per la sua proposizione va computato al momento della menzionata notificazione; 2. sempre in via pregiudiziale, CSD eccepisce l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado in quanto l'impugnazione dell'Ufficio davanti alla CTC sarebbe stata tardivamente proposta dall'Amministrazione finanziaria e detta tardività sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; 2.1. l'eccezione è fondata; 2.2. come si evince dal fascicolo d'ufficio, il ricorso alla CTC è stato proposto in data 04/10/1993, data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice della Commissione tributaria di secondo grado (Cass. n. 2735 del 27/03/1997; Cass. n. 5369 del 06/05/1992; Cass.n. 2797 del 15/03/1991; Cass. n. 3729 del 18/06/1982; Cass. n. 4432 del 07/07/1981; Cass. n. 4128 del 25/06/1981; contra Cass. n. 10876 del 17/12/1994, rimasta, peraltro, isolata); 2.3. poiché la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado è stata emessa il 13/05/1993, la proposizione dell'impugnazione è sicuramente tempestiva con riguardo al termine lungo di impugnazione, ma è tardiva in ragione della notifica (nella specie equiparata alla comunicazione: cfr. Cass. n. 24184 del 13/11/2006) della sentenza impugnata, intervenuta in data 01/06/1993, con conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni (scaduto il 31/07/1993); 2.4. è vero che nel giudizio davanti alla CTC l'ente contribuente non ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ma ciò non determina alcuna preclusione, potendo l'eccezione essere formulata o rilevata d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 16979 del 25/06/2019; Cass. n. 1654 del 24/01/2020; Cass. n. 10440 del 4 Cons. est. G.M. Nonno 06/05/2013; Cass. n. 1188 del 19/01/2007; si veda anche Cass. n. 8640 del 15/04/2011); 3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado; 3.1. tenuto conto del fatto che l'eccezione è stata formulata da CSD davanti solo in questa sede, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma l'8 luglio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 44 44711 ._ [OSCURATO:PERSONA].I.E2IA