CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 26611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31567-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 31567 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 152/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di ORTONA, depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Roma e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, decidendo sull’opposizione promossa da “[OSCURATO:PERSONA] SRL” avverso il decreto ingiuntivo n.186/2020 emesso su richiesta di “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 21.737,00 = , oltre accessori, quale corrispettivo non pagato per lavori eseguiti per conto dell’ingiunta in cantieri siti in Roma e Chieti, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Per quanto interessa, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio dell’ufficio giudiziario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sollevata dall’opponente ex art.38 cod.proc.civ. sulla prospettazione che, nel caso di specie, la competenza per territorio avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma (domicilio del debitore), in quanto il credito azionato non aveva carattere di liquidità. Segnatamente, per quanto interessa, il Tribunale ha osservato che la parte, nell’eccepire la incompetenza del giudice Ric. 2021 n. 31567 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- per territorio avrebbe avuto l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza, mentre «l’opponente ha indicato il solo foro del luogo dell’adempimento, ma non ha indicato quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione (cioè il luogo dove è stato stipulato il contratto), per cui l’eccezione di incompetenza va dichiarata inammissibile.» (fol. 3 della sentenza). “[OSCURATO:PERSONA] SRL” ha proposto regolamento facoltativo di competenza ex art.43 cod.proc.civ. con un mezzo, seguito da memoria. “[OSCURATO:PERSONA] SRL” hadepositato memoria difensiva sostenendo l'infondatezza del regolamento. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo del proprio regolamento, la società “[OSCURATO:PERSONA] SRL” deduce che il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona,avrebbe fatto cattivo governo dei principi enucleati in materia di competenza per territorio dei procedimenti aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie di natura c.d. “illiquida” –tra cui iscrive il credito azionato - obbligazioni, cioè, il cui ammontare non deriva da titolo convenzionale o giudiziale che ne stabilisca la misura, ovvero non possa essere determinato con una semplice operazione di calcolo aritmetico. La ricorrente si duole che il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, abbia ritenuto la propria competenza, quale forum destinatae solutionis ex art.20, ultima parte cod.proc.civ. ed art.1882, terzo comma, cod. civ. (domicilio del creditore) come individuato dalla società che aveva agito in monitorio, piuttosto che nel Tribunale di Roma (domicilio del debitore), dal momento che il credito in discussione non era liquido perché: i) era inesistente qualsiasi titolo in base al quale Ric. 2021 n. 31567 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- l’obbligazione pecuniaria sarebbe sorta nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] SRL”; ii) la parte opposta non aveva indicato quali sarebbero stati i criteri per determinare l’esatto ammontare dell’obbligazione pecuniaria; iii) la parte opposta non aveva nemmeno indicato i criteri in base ai quali aveva quantificato la domanda di pagamento. 2. Il ricorso è infondato. 3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con principio che si intende ribadire, ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio (Cass.n.4792 del 23/02/2021, con ampi richiami alla giurisprudenza pregressa). Chi si afferma creditore di una somma di danaro determinata, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, radica correttamente il giudizio e la competenza del giudice adito non può certo venir meno per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito. Pertanto, se a fondamento della domanda promossa in sede monitoria l'attore sostanziale abbia prodotto una fattura, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Cass. n. 1268 del 21/04/1969; Cass. n. 1095 del 30/04/1966). Le eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma - integrando fatti impeditivi della domanda - possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice Ric. 2021 n. 31567 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -5- competente (Cass. n. 4821 del 30/05/1997; Cass. n. 1085 del 16/04/1971). Quindi, come sinteticamente puntualizzato da questa Corte (Cass. n.4792 del 23/02/2021): a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 cod.civ., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido; b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore; c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art. 1182 cod.civ., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38, quarto comma, cod.proc.civ., e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa. 4. Applicando dunque i suddetti principi al caso di specie, ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto la propria competenza per territorio, atteso che la contestazione sollevata dalla “[OSCURATO:PERSONA] SRL” ha riguardato in primis la riferibilità a sé del rapporto obbligatorio, giacchè questa ha contestato l’esistenza del credito, negando di avere conferito l’incarico per l’esecuzione dei lavori alla “[OSCURATO:PERSONA] SRL”, di avere concluso con la stessa un contratto e di essere obbligata, tanto da non avere indicato il luogo ove il contratto sarebbe stato Ric. 2021 n. 31567 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -6- concluso (foro alternativo a quello del luogo dell’adempimento), come rettamente rimarcato dal Tribunale, mentre solo in via gradata ha dedotto la non liquidità del credito. 5. Alla luce dei principi che precedono, la statuizione del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla odierna ricorrente deve ritenersi corretta: è decisivo osservare che la contestazione formulata da “[OSCURATO:PERSONA] SRL” circa l’esistenza del credito ha reso irrilevante la ulteriore questione circa la non liquidità del credito– l’unica su cui è centrato il ricorso in esame - e che la mancata indicazione dei fori alternativi ha comportato l’inammissibilità dell’eccezione pronunciata dal Tribunale. 6. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.000.00=, oltre spese prenotate a debito; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,