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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 995/2025

ECLI:EU:C:2025:372
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0117

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑117/24

JYSK [OSCURATO:PERSONA].

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Uso, mantenimento e valutazione di un sistema di dovuta diligenza – Portata – Accesso di un operatore al sistema della sua società madre»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010 ( 2 ).

Infatti, nella presente causa, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sulla portata degli obblighi incombenti all’operatore che commercializza per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, in particolare qualora tale operatore faccia parte di un gruppo di società.

I. Contesto normativo A. Regolamento (UE) n. 995/2010

2. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 995/2010, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti».

3. L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) b) “commercializzazione”, la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. (...) c) “operatore”, una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati; (...)».

4. L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Obblighi degli operatori», così recita: «1.

È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, “sistema di dovuta diligenza”, di cui all’articolo 6.

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo

8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza».

5. L’articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato «Sistemi di dovuta diligenza», prevede quanto segue: «1.

Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi: a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato: – descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa, – paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e ii) concessione di taglio; – quantità (espressa in volume, peso o numero di unità), – nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore, – nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati, – documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile; b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui: – la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile, – la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi, – la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati, – le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno, – la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati; c) tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. (...)».

6. L’articolo 7 del regolamento n. 995/2010, intitolato «Autorità competenti», prevede quanto segue al suo paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento. (...)».

7. L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Organismi di controllo», dispone quanto segue: «1.

L’organismo di controllo: a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo; b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori; c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore. (...)».

8. L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Controllo degli operatori», prevede quanto segue: «1.

Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio.

I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro: a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi; b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; c) controlli a campione, comprese verifiche in loco. (...)».

B. Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012

9. L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 ( 3 ), intitolato «Tenuta dei registri da parte degli operatori», prevede quanto segue: «1.

Le informazioni concernenti l’approvvigionamento degli operatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 995/2010] e l’applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell’autorità competente per controlli.

2. Nell’applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 995/2010], le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l’operatore ha determinato il grado di rischio».

II. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

10. La JYSK [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «JYSK [OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto ungherese che commercia in legno e prodotti da esso derivati e, in tale contesto, importa legno e prodotti da esso derivati provenienti da paesi terzi.

Essa è interamente detenuta dalla sua società madre, la LLG A/S (in prosieguo: la «società madre»), la quale è registrata in Danimarca e si occupa della vendita di prodotti del legno.

La JYSK [OSCURATO:PERSONA] svolge le operazioni di importazione in maniera indipendente, senza l’intervento della sua società madre.

11. Nel corso del 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare) (in prosieguo: l’«Ufficio nazionale»), autorità competente designata per l’applicazione del regolamento n. 995/2010 in [OSCURATO:PERSONA], ha effettuato un controllo presso la JYSK [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare, segnatamente, se quest’ultima disponesse di un sistema di dovuta diligenza (in prosieguo: il «SDD») conforme a tale regolamento.

In occasione di tale verifica, è risultato che la JYSK [OSCURATO:PERSONA] utilizza un SDD che è stato sviluppato dalla sua società madre e si basa su analisi del rischio effettuate sia da quest’ultima sia dalla Preferred by Nature, un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento.

La società madre disporrebbe di numerose società figlie in Europa che utilizzano tutte questo stesso SDD.

12. Con decisione del 26 maggio 2023, l’Ufficio nazionale ha constatato una violazione del regolamento n. 995/2010 da parte della JYSK [OSCURATO:PERSONA], ha inflitto un’ammenda a quest’ultima e le ha ingiunto di mettere a punto un proprio SDD, in quanto la stessa non disponeva di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività da essa esercitata, e neppure utilizzava un SDD messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010.

13. La JYSK [OSCURATO:PERSONA] contesta tale decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa, sostenendo che il SDD mantenuto dalla sua società madre può essere considerato come il suo proprio sistema.

Il regolamento n. 995/2010 si limiterebbe ad imporre l’obbligo di utilizzare un SDD e non di realizzarne uno.

14. L’Ufficio nazionale ritiene, per contro, che un operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010 sia tenuto a mantenere esso stesso un SDD.

Nella misura in cui la società madre conferisca alle sue società figlie compiti autonomi in materia di importazioni, il che avviene nel caso della JYSK [OSCURATO:PERSONA], la quale effettua essa stessa direttamente importazioni nell’Unione europea, tale regolamento imporrebbe alle società figlie e dunque alla JYSK [OSCURATO:PERSONA] in particolare di mantenere i propri SDD.

15. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’obbligo incombente all’operatore nell’ambito di un SDD, previsto dal regolamento n. 995/2010, e si chiede segnatamente se, per adempiere a tale obbligo, sia sufficiente che un operatore utilizzi un SDD per procedere alla raccolta dei dati, alla valutazione e all’attenuazione del rischio per il legno e i prodotti da esso derivati commercializzati per la prima volta dal medesimo sul mercato interno, oppure se, al contrario, un siffatto operatore debba disporre di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività che esso svolge.

16. Il giudice del rinvio rileva che, alla luce del carattere autonomo dell’attività della JYSK [OSCURATO:PERSONA], anch’essa è soggetta, in quanto operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010, agli obblighi in materia di SDD.

Inoltre, il giudice del rinvio indica che, in occasione di un controllo della società figlia tedesca della società madre, l’autorità competente designata per l’applicazione di tale regolamento in Germania avrebbe ritenuto che tale società figlia soddisfacesse ai suoi obblighi in materia di SDD utilizzando quello mantenuto dalla società madre.

17. In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che è conforme alle suddette disposizioni il fatto che l’operatore abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di [tale regolamento], del [SDD] mantenuto e valutato dalla sua impresa madre, o utilizzato da quest’ultima e messo a punto da un organismo di controllo, ai sensi dell’articolo 8 [del regolamento medesimo]».

18. La decisione di rinvio, datata 1 o febbraio 2024, è pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2024.

Hanno presentato osservazioni scritte l’Ufficio nazionale, parte convenuta nel procedimento principale, i governi ungherese e spagnolo e la Commissione europea.

Tali parti interessate, nonché le parti ricorrente e convenuta nel procedimento principale, hanno partecipato anche all’udienza tenutasi il 26 febbraio 2025.

III. Analisi

19. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la prassi di una società figlia consistente nell’avere accesso agli elementi di un SDD, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, mantenuto e valutato dalla sua società madre o messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 e utilizzato da tale società madre, sia conforme ai requisiti risultanti da tale regolamento.

In tal senso, esso si interroga sulla portata degli obblighi incombenti agli operatori, enunciati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

In particolare, esso si chiede se tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, impongano agli operatori di disporre di un SDD a loro nome e realizzato specificamente per l’attività che essi svolgono.

20. Occorre osservare che la nozione di SDD, intorno alla quale ruota la questione sottoposta dal giudice del rinvio alla Corte nella presente causa, non è definita nel diritto dell’Unione.

A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, prevede che si tratti di un insieme di procedure e misure, i cui criteri sono elencati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

Pertanto, in base al combinato disposto di tali articoli, si può dedurre che si tratta di un metodo graduale, tramite il quale gli operatori possono individuare ed attenuare un rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale o di prodotti da esso derivati.

Un documento di orientamento per il regolamento UE sul legno ( 4 ), promanante dalla Commissione, aggiunge che tale metodo documentato, testato e graduale, comprende controlli ed è finalizzato al conseguimento di un risultato coerente perseguito in un processo commerciale.

21. Ciò premesso, è stato chiarito in udienza che il SDD, realizzato dalla società madre e messo a disposizione della sua società figlia, conferiva un accesso a tutti i suoi elementi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, e che la società madre effettuava, segnatamente, la valutazione e l’attenuazione del rischio per la sua società figlia.

Per fornire una risposta utile alla questione sollevata dal giudice del rinvio, in sede di esame della portata degli obblighi incombenti agli operatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, prenderò pertanto in considerazione tali chiarimenti.

22. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 5 ).

A. Interpretazione letterale

23. Per quanto attiene al testo delle disposizioni in questione, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, enuncia che, per esercitare la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, gli operatori «utilizzano» un SDD.

Tale articolo prevede, al suo paragrafo 3, che ciascun operatore «mantiene e valuta periodicamente il [SDD] che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un [SDD] messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8».

24. In via preliminare, va osservato che dalla formulazione di tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, risulta che questi due tipi di obblighi vengono imposti agli operatori che commercializzano per la prima volta il legno e i prodotti da esso derivati: l’obbligo di utilizzare un SDD, da un lato, e quello di mantenerlo e valutarlo, dall’altro ( 6 ).

25. Il primo obbligo, relativo all’uso di un SDD, viene precisato a detto articolo 4, paragrafo 2, che rimanda espressamente all’articolo 6 del regolamento n. 995/2010, il quale illustra gli elementi che tale SDD deve contenere.

Dal combinato disposto di tali articoli emerge che l’obbligo di utilizzare un SDD è indissociabile dal compimento degli opportuni interventi fondati sull’insieme degli elementi che compongono tale SDD.

Al riguardo, tali interventi devono i) consentire all’operatore l’accesso alle informazioni connesse al legno e ai prodotti da esso derivati che questi immette sul mercato, ii) consentirgli di procedere, sulla base di tali informazioni, all’analisi e alla valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, e iii) consentirgli di procedere all’attenuazione di un siffatto rischio, qualora esso non sia trascurabile ( 7 ).

26. Inoltre, l’obbligo di utilizzare un SDD riguarda direttamente il suo contenuto, ossia gli elementi concreti che lo compongono e che, logicamente, possono variare in funzione dell’attività commerciale propria di ciascun operatore.

Si deve aggiungere che, alla luce del tenore letterale di tali elementi, esposti all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, il SDD deve essere collegato, a mio avviso, all’attività commerciale tramite la quale l’operatore immette sul mercato il legno o i prodotti da esso derivati.

Tali elementi devono condurre, segnatamente, a valutare e ad attenuare il rischio specifico generato da tale attività ( 8 ).

27. Per contro, il secondo obbligo, relativo al mantenimento e alla valutazione di un SDD, si applica, secondo il dettato dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, all’ambito stesso in cui si integrano gli elementi di un SDD.

Pertanto, a causa delle valutazioni periodiche che tale obbligo impone, esso incide, in maniera più generale rispetto all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, sul funzionamento stesso di un SDD in quanto metodo ( 9 ), il quale, logicamente, deve essere adeguato all’attività commerciale di un operatore.

28. Ciò precisato, occorre rilevare che il regolamento in questione non definisce i termini «utilizzare», «mantenere» e «valutare», impiegati per descrivere gli obblighi che esso impone agli operatori.

Tuttavia, il significato abituale degli stessi nel contesto della commercializzazione del legno o di prodotti da esso derivati lascia intendere che essi designano l’azione di applicazione, di gestione e di valutazione di un SDD.

29. In particolare, la Commissione sottolinea la differenza tra il mantenimento del SDD, consistente nell’assicurare la disponibilità delle misure e delle procedure previste all’articolo 6 del regolamento n. 995/2010, obbligo che incombe agli operatori, e la messa a punto di tale sistema, la quale fuoriesce dalla loro competenza ( 10 ).

L’Ufficio nazionale, da parte sua, distingue la messa a punto , l’ applicazione e la supervisione periodica del proprio SDD, da un lato, e l’ utilizzazione di un SDD, sviluppato da un organismo di controllo specificamente per l’attività di mercato in questione, e la cui corretta utilizzazione è verificata periodicamente da detto organismo, dall’altro.

Del resto, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, alla JYSK [OSCURATO:PERSONA] è stato addebitato, segnatamente, di non disporre di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività che essa svolge ( 11 ).

30. A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che l’obbligo di mettere a punto un SDD non è previsto, né definito dal regolamento n. 995/2010, il quale limita espressamente gli obblighi degli operatori nell’ambito di un SDD al suo uso, al suo mantenimento e alla sua valutazione ( 12 ).

Dai termini «utilizzare», «mantenere» e «valutare» non si evince che essi includono la messa a punto di un SDD da parte dell’operatore.

Al contrario, l’impiego dei termini «[SDD] che [l’operatore] utilizza» in contrapposizione a «[SDD] messo a punto da un organismo di controllo» all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, consente di accentuare la differenza esistente tra i rispettivi doveri di tali soggetti.

31. In secondo luogo, le azioni corrispondenti all’uso, al mantenimento e alla valutazione incombono, stando al tenore letterale di tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, agli operatori.

In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare un SDD, la formulazione impiegata all’articolo 4, paragrafo 2, impone, in base alla mia comprensione, tale obbligo ( 13 ) in maniera incondizionata al solo operatore.

In altre parole, il testo di tale articolo non conferisce alcuna possibilità ad un operatore di sottrarsi a tale obbligo delegandolo ad un’altra persona fisica o giuridica ( 14 ).

32. Ciò premesso, nella misura in cui tale articolo 4, paragrafo 2, deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, tale combinato disposto sembra suggerire una certa flessibilità nell’applicazione di taluni elementi di un SDD, contemplati a quest’ultimo articolo.

Per quanto riguarda, da un lato, l’elemento del SDD relativo all’adozione delle «misure e procedure che consentano l’accesso alle (…) informazioni [collegate al legno] o [ai] prodotti da esso derivati [che l’operatore immette sul mercato]», è giocoforza constatare che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, non consente di escludere che le informazioni alle quali l’operatore deve avere accesso possano essere raccolte da un terzo per conto di tale operatore.

33. Per quanto riguarda, dall’altro, gli elementi di un SDD relativi, in sostanza, alle «procedure di valutazione del rischio», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, va osservato che tale articolo 6, paragrafo 1, prevede, alla sua lettera b), secondo comma, primo trattino, che uno dei criteri pertinenti per la valutazione dei rischi, ossia la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, possa comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze.

Quanto alle «procedure di attenuazione del rischio» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, tale articolo dispone che esse possono esigere la verifica da parte di terzi.

Pertanto, la formulazione di tali lettere b), secondo comma, primo trattino, e c), in particolare, tramite l’impiego dei termini «può comprendere» e «possono esigere la trasmissione di informazioni (…) e/o la verifica da parte di terzi» lascia intendere che si tratti di facoltà rimesse alla valutazione degli operatori, i quali possono scegliere di farsi assistere da terzi nell’applicazione di determinati elementi di un SDD ( 15 ).

34. Va ricordato che, come è stato chiarito in udienza, la società madre effettua le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio per la sua società figlia e gliene trasmette i risultati.

Tuttavia, l’assenza di un’esclusione espressa relativa al fatto che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, vengano raccolte da un terzo per e/o in nome dell’operatore o, ancora, che quest’ultimo si faccia assistere, in una certa misura, in sede di valutazione e di attenuazione del rischio, previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), da terzi, non può essere interpretata, stando al dettato di tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, nel senso che consente agli operatori di sottrarsi all’obbligo ad essi incombente di utilizzare un SDD tramite il mero accesso a tutti gli elementi di tale SDD, come avviene nel caso di specie.

Infatti, l’obbligo di utilizzazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato, a mio avviso, nel senso che esso pone a carico di questi ultimi la responsabilità di compiere gli opportuni interventi per evitare la commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale, il che implica, in fine , un comportamento proattivo da parte dell’operatore.

35. In tali circostanze, un mero accesso agli elementi di un SDD non può essere consentito alla luce dell’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, dal momento che esso costituisce un esonero completo di un operatore dall’adempimento del suo obbligo di uso ai sensi di tali articoli.

36. Per quanto riguarda il secondo obbligo di mantenimento e di valutazione periodici di un SDD, benché l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, disponga che tale obbligo incombe a «[c]iascun operatore», esso prevede parimenti un’eccezione, segnalata dalla sua introduzione tramite la locuzione congiuntiva «salvo», ossia qualora un operatore utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di tale regolamento ( 16 ).

L’interpretazione letterale di tale articolo 4, paragrafo 3, fa pensare che l’uso di un SDD da parte di una filiale, qualora quest’ultimo venga mantenuto e valutato, in sostanza, dalla società madre, debba essere escluso, fermo restando che l’unica eccezione prevista sembra riguardare gli organismi di controllo.

37. Inoltre, per quanto riguarda l’ipotesi in cui una filiale utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo, sebbene il suo diritto di utilizzazione sia accordato alla sua società madre, va osservato che tale situazione coinvolge un numero di soggetti superiore a quello espressamente autorizzato dal regolamento n. 995/2010.

Una situazione del genere non è neppure prevista esplicitamente dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 6, di tale regolamento.

38. Di conseguenza, a mio avviso, la portata degli obblighi incombenti agli operatori, ossia l’uso di un SDD, nel senso che l’operatore è responsabile del compimento degli opportuni interventi in conformità a tale SDD, da un lato, e il mantenimento e la valutazione di tale SDD, la cui esecuzione può essere conferita, invece che all’operatore, ad un organismo di controllo, dall’altro, si evince in maniera espressa dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010.

Ne consegue parimenti che tali azioni di uso, di mantenimento e di valutazione devono logicamente essere collegate all’attività economica dell’operatore.

B. Interpretazione contestuale

39. Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, essa consente di confermare, a mio avviso, la portata degli obblighi incombenti agli operatori, come risultante dall’interpretazione letterale delle disposizioni in questione.

40. In particolare, dal considerando 12 del regolamento n. 995/2010 risulta, in sostanza, che i provvedimenti specifici previsti da tale regolamento sono mirati al comportamento degli operatori.

Il considerando 16 prevede che gli operatori che importano legno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 607/2012, enuncia «l’obbligo dell’operatore di mantenere misure (…) di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), [del regolamento n. 995/2010] concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall’operatore » ( 17 ).

Inoltre, l’articolo 5 di tale regolamento di esecuzione impone agli operatori, al suo paragrafo 1, l’obbligo di tenere appositi registri sulla raccolta delle informazioni e sull’applicazione di procedure di attenuazione dei rischi nonché, al suo paragrafo 2, la capacità di dimostrare, in sostanza, le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate, le modalità con cui è stata adottata la decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui il grado di rischio è stato determinato.

41. Emerge chiaramente da tale contesto, il quale impone anch’esso, sulla base della mia comprensione, un comportamento proattivo da parte dell’operatore, che l’onere degli obblighi ai sensi del regolamento n. 995/2010 incombe agli operatori, in relazione alla loro attività commerciale consistente nella prima immissione sul mercato interno del legno o dei prodotti da esso derivati.

Può pertanto esserne desunto, a mio avviso, che l’elemento importante è l’efficacia del sistema di protezione istituito da tale regolamento, inteso a prevenire la commercializzazione del legno di provenienza illegale.

È logico che la sua efficacia non sia garantita se il SDD utilizzato non è adeguato all’attività economica dell’operatore, ossia se esso non si basa su informazioni concernenti la sua attività economica.

42. A tal riguardo, se, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, dovesse ritenersi, come spiegato dalla JYSK [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che il SDD sia adeguato alla sua attività commerciale, nel senso che le informazioni raccolte dalla società madre per la sua società figlia riguardano effettivamente i prodotti acquistati da quest’ultima e che la valutazione nonché l’attenuazione dei rischi vengono effettuate sulla base di tali informazioni, occorre sottolineare che non è l’operatore stesso ai sensi del regolamento n. 995/2010, ossia la società figlia, bensì la sua società madre, a procedere all’uso del SDD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

È la società madre, infatti, ad adottare misure sulla base di tutti questi elementi del SDD, mentre la società figlia ha unicamente accesso a tali elementi.

43. Orbene, come risulta dai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, il contesto in cui si inseriscono l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, non sembra consentire all’operatore, a mio avviso, di sottrarsi a tale obbligo trasferendo la sua intera esecuzione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

Infatti, fatta salva una certa flessibilità nell’applicazione di taluni elementi del SDD ( 18 ), l’operatore continua ad essere soggetto ad un obbligo di uso del medesimo, come descritto ai paragrafi 25, 26 e 34 delle presenti conclusioni, il quale implica un comportamento proattivo da parte sua.

44. Nella specie, una società figlia che esercita un’attività commerciale in maniera autonoma non può trasferire, in maniera conforme al sistema istituito dal regolamento n. 995/2010, l’adozione di decisioni e, più in generale, un comportamento proattivo, come la valutazione del rischio e l’adozione delle misure intese alla sua attenuazione, alla sua società madre, la quale esercita parimenti un’attività commerciale autonoma.

Infatti, tale sistema impone all’operatore, nella specie tale società figlia, il dovere di adeguare il suo comportamento per evitare la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno del legno o dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

45. Ciò premesso, occorre osservare che il regolamento n. 995/2010 prevede una possibilità di esonero per l’operatore in relazione all’obbligo di mantenimento e di valutazione periodici di un SDD, a condizione che esso utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo ( 19 ).

Tuttavia, dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, si evince chiaramente che tale esonero si applica a questo solo obbligo di mantenimento e valutazione periodici.

Per contro, l’obbligo di utilizzare un SDD incombe sempre all’operatore ( 20 ).

46. L’articolo 8 del regolamento n. 995/2010, come indicato dal suo titolo, disciplina gli organismi di controllo e prevede che essi possano occuparsi del mantenimento e della valutazione del loro SDD messo a disposizione di un operatore.

Al suo paragrafo 2, tale articolo impone requisiti specifici ad un organismo affinché esso possa fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo ( 21 ).

Infatti, la regolamentazione rigorosa delle funzioni di mantenimento e di valutazione dei SDD da parte di un’entità diversa dall’operatore stesso discende dalla responsabilità associata a tale compito, ossia quella di accertarsi che il metodo applicato impedisca la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno di legno o di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Tale approccio è giustificato dall’importanza conferita alla protezione a fronte dei prelievi illegali.

Inoltre, detto articolo 8, paragrafo 1, impone agli organismi di verificare l’uso corretto del loro SDD da parte degli operatori e di compiere gli opportuni interventi qualora quest’ultimo non venga usato adeguatamente.

47. A tal riguardo, ci si potrebbe chiedere se possa essere istituita un’analogia, nel caso di specie, tra un organismo di controllo e una società madre che mantiene e valuta un SDD, utilizzato dalla sua società figlia ( 22 ).

È vero che non può essere escluso, sul piano pratico, che ogni entità all’interno di un gruppo di società, tenuto conto degli interessi finanziari di tale gruppo, possa mettere a punto un SDD e accordare il diritto di utilizzarlo ad un’altra entità dello stesso gruppo, occupandosi al contempo del suo mantenimento e della sua valutazione, come farebbe un organismo di controllo.

Tuttavia, è importante che i requisiti incombenti a questa prima entità non siano meno rigorosi di quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010 per gli organismi che vogliono essere riconosciuti come organismi di controllo.

48. Ci si potrebbe legittimamente chiedere se, all’interno di un gruppo di società, un’entità che sia autorizzata, alla luce della sua competenza e della sua capacità, a mantenere e valutare un SDD, come farebbe un organismo di controllo, informerebbe effettivamente le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte di entità del gruppo alle quali essa ha accordato il diritto di utilizzare tale SDD ( 23 ).

Ciò è a maggior ragione incerto in quanto tali entità appartengono alla stessa unità economica a causa di stretti legami all’interno di tale gruppo.

Infatti, una siffatta informazione delle autorità competenti potrebbe comportare in fine una sanzione in grado di incidere sugli interessi finanziari di tale unità nel suo complesso.

In simili circostanze, il fatto di ammettere che, nella specie, una società madre possa mantenere e valutare un SDD della sua società figlia può sfociare, in una logica commerciale intesa a generare benefici, in un’elusione del sistema istituito dal regolamento n. 995/2010.

49. A titolo integrativo, nel caso in cui una società figlia utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo nonostante il suo diritto di uso sia stato accordato alla sua società madre, va sottolineato che tale situazione risulta problematica.

Infatti, qualora un organismo di controllo autorizzi un operatore ad utilizzare un SDD, esso assume in tal caso obblighi specifici non incombenti al medesimo in assenza di un siffatto accordo, e, più in generale, in assenza della conoscenza stessa di un siffatto uso.

Pertanto, una simile fattispecie risulta incompatibile con il sistema istituito dal regolamento n. 995/2010.

C. Interpretazione teleologica

50. Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, occorre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 995/2010 consiste nel combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività ( 24 ).

Pertanto, in quanto atto che si colloca nel settore della protezione dell’ambiente, tale regolamento persegue, più in generale, obiettivi diversi da quelli perseguiti dalle società.

51. A tal riguardo, occorre rilevare che, mentre nel commercio è importante poter esercitare attività transfrontaliere, adattarsi alle condizioni del mercato e trovare sbocchi commerciali – da cui l’interesse alla creazione di un gruppo di società che risulti vantaggiosa per tale esercizio sotto il profilo economico – siffatte considerazioni sono poco rilevanti, a mio avviso, nel settore della protezione dell’ambiente interessato nel caso di specie.

52. Infatti, è vero che il rapporto tra la protezione dell’ambiente e lo sviluppo delle società deve essere inteso in maniera tale da non ostacolare inutilmente la crescita di queste ultime nel mercato interno.

Ad esempio, si deve evitare di imporre indebiti oneri amministrativi a carico degli operatori per la messa a punto di nuovi SDD qualora essi stiano già usando sistemi che rispettano le prescrizioni del regolamento n. 995/2010 ( 25 ).

È parimenti essenziale fornire assistenza tecnica alle piccole e medie imprese e facilitare lo scambio di informazioni, al fine di aiutarle ad adempiere gli obblighi ambientali incombenti alle stesse in forza di tale regolamento ( 26 ).

Tuttavia, le considerazioni relative agli interessi delle società, segnatamente i benefici finanziari che esse traggono dall’uso di uno stesso SDD, non possono in alcun caso prevalere sulle considerazioni relative alla tutela ambientale, né esonerare gli operatori dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza in conformità ai requisiti previsti da detto regolamento.

53. A tal riguardo, le misure introdotte dal regolamento n. 995/2010 mirano a conseguire un risultato conforme agli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

Infatti, gli operatori «adott[a]no le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale (…) nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale» ( 27 ).

In altre parole, gli operatori sono tenuti, nell’ambito della loro attività commerciale, a conseguire un risultato preciso, ossia la riduzione ad un livello trascurabile del rischio di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

L’obbligo di esercitare la dovuta diligenza, in conformità all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, è dunque simile ad un obbligo di risultato.

54. Da un lato, l’obbligo di utilizzare un SDD deve essere considerato soddisfatto qualora l’operatore sia in grado di dimostrare che tale uso gli ha consentito di conseguire il risultato atteso, indicando le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l’operatore ha determinato il grado di rischio ( 28 ).

55. Dall’altro, l’obbligo di mantenere e valutare periodicamente un SDD, al fine di conseguire i risultati attesi, può essere considerato soddisfatto qualora sia dimostrato, tramite la relativa documentazione, che sono stati effettuati controlli periodici, vuoi dall’operatore stesso vuoi da un organismo di controllo ( 29 ), per verificare il corretto funzionamento di un SDD in conformità al regolamento n. 995/2010.

56. Tale conclusione è corroborata dalla circostanza secondo la quale la violazione del divieto di commercializzare nel mercato interno legno di provenienza illegale o prodotti da esso derivati è oggetto di sanzioni, previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ).

Orbene, le sanzioni interessano gli operatori ai sensi del regolamento n. 995/2010, poiché è ad essi che incombono gli obblighi imposti da tale regolamento.

57. Tuttavia, la Commissione spiega che la genesi del regolamento n. 995/2010 testimonia la volontà di lasciare una certa flessibilità agli operatori per quanto riguarda la scelta di un SDD.

Infatti, dalla proposta di tale regolamento risulta che se il legislatore europeo aveva desiderato, in un primo momento, imporre un obbligo più rigoroso agli operatori, ossia la messa a punto di un SDD ( 31 ), tale desiderio è stato abbandonato nel corso dell’iter legislativo, lasciando agli operatori la possibilità di scegliere tra il proprio sistema, un SDD fornito da un organismo di controllo o un sistema fornito da un terzo ( 32 ).

58. A mio avviso, tale opzione di ricorso all’uso di un SDD fornito da un terzo che non è un organismo di controllo – nella specie, un’altra entità all’interno di un gruppo di società – non può tuttavia sollevare l’operatore dal suo obbligo di mantenimento e valutazione di tale SDD, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione.

Come dimostrato in precedenza ( 33 ), una siffatta interpretazione sarebbe contraria sia al tenore letterale sia al contesto delle disposizioni interessate, secondo i quali solo gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione e controllati periodicamente dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assumere tali obblighi.

Ne consegue che l’obiettivo del legislatore di non imporre la messa a punto di un SDD agli operatori non si riflette nella sua scelta di sollevarli dall’obbligo di mantenere e valutare il SDD che essi utilizzano.

A mio avviso, la realizzazione di tale obiettivo deve essere intesa come la possibilità di ricorrere ai SDD previsti dal regolamento n. 995/2010, come i sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale o meccanismi volontari di catena di custodia, a condizione che tali sistemi rispondano ai requisiti di tale regolamento ( 34 ), ossia i SDD che, per loro natura, non sono messi a punto dagli operatori che li utilizzano.

59. Tale possibilità non può essere intesa, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 995/2010, nel senso che essa conferisce la possibilità di avere un mero accesso ad un SDD fornito da un qualsiasi terzo, incluso un terzo appartenente allo stesso gruppo di società, che mantiene e valuta tale SDD.

Inoltre, la conclusione secondo cui la società figlia ha accesso agli elementi di un SDD messo a punto da un organismo di controllo, ma il cui diritto di uso è stato conferito alla società madre, non può essere ammessa alla luce degli obiettivi di tale regolamento, e si impone parimenti per i motivi illustrati in precedenza ( 35 ).

60. A titolo integrativo, osservo inoltre che il giudice del rinvio fa effettivamente riferimento ad una situazione che coinvolge una società madre, da un lato, e la sua società figlia, dall’altro.

Mi sembra tuttavia importante, come ho già illustrato in più occasioni nel corso del ragionamento svolto in precedenza, che gli insegnamenti da trarre dalla presente causa non siano limitati a questo solo legame economico che unisce queste due entità.

Essi devono essere applicati, più in generale, alla totalità dei legami e delle fattispecie esistenti all’interno dei gruppi di società.

Infatti, il regolamento n. 995/2010 non definisce la nozione di «società madre» (e neppure quella di «società figlia»), bensì quella di «operatore», in funzione dell’attività commerciale che questi esercita, e non in funzione dei legami economici che questi intrattiene con altre entità.

Pertanto, mi sembra più giustificato, sotto il profilo giuridico, adottare un approccio che non si limiti rigorosamente al legame «società madre-società figlia» per trattare la situazione in questione, segnatamente per ragioni di buona amministrazione della giustizia ( 36 ).

61. Infine, gli elementi esposti in precedenza mi sembrano sufficienti per rispondere alla questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio.

Non è dunque necessario esaminare gli argomenti delle parti concernenti la questione di stabilire se le norme nazionali in materia di dovuta diligenza rientrino nei provvedimenti per una protezione ancora maggiore ai sensi dell’articolo 193 TFUE.

Tale analisi mi sembra ancor meno indispensabile in quanto l’Ufficio nazionale, come confermato dallo stesso in udienza, addebita all’JYSK [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’obbligo ad essa incombente in quanto operatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010.

62. Alla luce di quanto suesposto, ritengo che l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con il fatto che un operatore, il quale sia una società appartenente ad un gruppo di società, abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un SDD mantenuto e valutato da un’altra società dello stesso gruppo, o messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale altra società.

Pur se la possibilità di una certa assistenza di un terzo in sede di applicazione degli elementi di un SDD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, non è esclusa, l’operatore deve dare prova di un comportamento proattivo al momento dell’adozione di misure conformi a tale SDD.

Orbene, un mero accesso agli elementi di tale SDD è incompatibile con i requisiti risultanti da questo stesso regolamento.

IV. Conclusione

63. Alla luce degli elementi che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso è incompatibile con il fatto che un operatore, il quale sia una società appartenente ad un gruppo di società, abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un sistema di dovuta diligenza mantenuto e valutato da un’altra società dello stesso gruppo, o messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale altra società. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( GU 2010, L 295, pag. 23 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( GU 2012, L 177, pag. 16 ). ( 4 ) Nota della Commissione, Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno, C(2016) 755 final, del 12 febbraio 2016.

Tale documento, che può essere qualificato come « soft law » o come norme non giuridicamente vincolanti, costituisce cionondimeno un riferimento utile ai fini dell’attuazione e dell’applicazione del regolamento n. 995/2010. ( 5 ) Sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH ( C‑67/23 , EU:C:2024:680 , punto 70 ). ( 6 ) Tale interpretazione si impone, da un lato, a causa della struttura stessa dell’articolo 4 del regolamento n. 995/2010, il quale distingue gli obblighi nei paragrafi 2 e 3, e, dall’altro, in ragione della diversa terminologia impiegata per descrivere tali obblighi, come è stato esposto nel presente paragrafo delle presenti conclusioni. ( 7 ) Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010.

A tal riguardo, mi sembra importante sottolineare che tale articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, fa riferimento alla valutazione e all’attenuazione del rischio in contrapposizione alla valutazione di un SDD di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento. ( 8 ) Tale conclusione si impone alla luce dei termini di tale articolo 6, i quali fanno riferimento alle «informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato» e alle «procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale», ossia le azioni collegate all’attività commerciale di immissione sul mercato di tale legno o di tali prodotti da esso derivati, esercitata da tale operatore. ( 9 ) In base alla mia comprensione, l’obbligo illustrato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010 è inteso a prevenire qualsiasi rischio specifico della prima immissione sul mercato di ciascuna partita di legno e dei prodotti da esso derivati in quanto di provenienza illegale.

Per contro, l’obbligo previsto a tale articolo 4, paragrafo 3, è inteso effettivamente ad accertarsi, più in generale, che tale SDD applicato dall’operatore alla globalità della sua attività commerciale risulti idoneo, come metodo, a prevenire il verificarsi di siffatti rischi e, in particolare, ad individuare carenze in una siffatta prevenzione.

Per semplificare la mia affermazione, ritengo che l’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 2, possa essere considerato un’azione specifica, applicata a ciascun prodotto rientrante nell’attività commerciale dell’operatore e subordinata, sotto il profilo temporale, alla commercializzazione di tali prodotti.

In tal senso, essa presenta un carattere puntuale, nella misura in cui deve essere eseguita in occasione di ciascuna commercializzazione.

Viceversa, detto articolo 4, paragrafo 3, riguarda un’azione di portata generale, la quale non si applica al prodotto bensì al metodo stesso.

Essa riveste pertanto carattere periodico. ( 10 ) La portata giuridica di tale distinzione lascia intendere che è possibile che un operatore adempia agli obblighi del regolamento n. 995/2010 se egli utilizza, mantiene e valuta un SDD anche qualora esso sia messo a punto da un terzo.

Per contro, egli non adempie a tali obblighi laddove sia l’operatore stesso ad avere messo a punto un SDD, senza tuttavia utilizzarlo, mantenerlo o valutarlo come richiesto da tale regolamento. ( 11 )

V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Nel contesto della presente causa e, in particolare, alla luce del contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale, intendo la messa a punto di un SDD nel senso che esso è elaborato dall’operatore stesso (senza escludere tuttavia che tale elaborazione provenga da un terzo, il quale lo abbia sviluppato in nome e/o per conto di tale operatore). ( 13 ) Nel senso che tale obbligo è collegato all’adozione delle misure sulla base di tutti gli elementi di un SDD. ( 14 ) Va osservato che è pacifico tra le parti che la JYSK [OSCURATO:PERSONA] è un operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010, cosicché, in forza dell’articolo 4 di tale regolamento, essa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti da tale articolo. ( 15 ) Ciò ha un’incidenza pratica considerevole segnatamente per gli operatori persone giuridiche, e a maggior ragione per i gruppi di società, come nel caso di specie. ( 16 ) Tale differenza concernente il soggetto sul quale grava l’onere dell’adempimento di tale obbligo è giustificata, a mio avviso, alla luce del fatto che un organismo di controllo, il quale è terzo rispetto all’attività commerciale di un operatore, si occuperebbe unicamente dell’«ambito» nel quale gli elementi si inseriscono (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni), mentre l’adozione delle misure sulla base di tali elementi grava sempre, stando al tenore letterale delle disposizioni in questione, sull’operatore (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni). ( 17 ) Il corsivo è mio. ( 18 )

V. paragrafi 32 e 33 delle presenti conclusioni. ( 19 ) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010. ( 20 ) Infatti, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, un organismo di controllo «mantiene e valuta periodicamente un [SDD] di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo». ( 21 ) Si tratta, in sostanza, dei requisiti connessi alla personalità giuridica e allo stabilimento legale nell’Unione, alle competenze e alla capacità di espletare funzioni specifiche, nonché all’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni. ( 22 ) A condizione che tale uso, nel senso descritto ai paragrafi 25, 26 e 34 delle presenti conclusione, sia accertato. ( 23 ) In conformità agli obblighi incombenti gli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 995/2010. ( 24 ) Considerando 31 del regolamento n. 995/2010. ( 25 ) Considerando 18 del regolamento n. 995/2010. ( 26 ) Considerando 25 del regolamento n. 995/2010. ( 27 ) Considerando 16 del regolamento n. 995/2010. ( 28 ) Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 607/2012. ( 29 ) Per quanto attiene a tale organismo di controllo, va osservato che esso, a sua volta, è oggetto di controlli periodici da parte delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 995/2010. ( 30 ) Considerando 27, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 19 del regolamento n. 995/2010. ( 31 )

V. articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno, COM(2008) 644 definitivo, del 17 ottobre 2008. ( 32 ) Motivazione del Consiglio relativa alla sua posizione in prima lettura, fascicolo interistituzionale: 2008/0198 (COD), 5885/4/10 REV 4 ADD

1. ( 33 )

V. paragrafi da 24 a 38 e da 40 a 49 delle presenti conclusioni. ( 34 ) Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 995/2010. ( 35 ) Gli obblighi relativi all’esercizio della dovuta diligenza sono stati ulteriormente rafforzati in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ( GU 2023, L 150, pag. 206 ), il quale prevede, adesso, in particolare, al suo articolo 12, l’obbligo di «definizione» da parte degli operatori di sistemi di dovuta diligenza.

Come confermato dalla Commissione in udienza, in forza di questo nuovo regolamento, gli operatori sono soggetti ad obblighi di dovuta diligenza più rigorosi.

Tale cambiamento è stato condizionato, in sostanza, da una constatazione dell’efficacia limitata delle norme previste dal regolamento n. 995/2010 con riferimento sia agli operatori sia agli organismi di controllo. ( 36 ) Tale approccio non contraddice l’adagio « one case at a time », ma mira semplicemente ad individuare gli elementi muniti di effettiva rilevanza giuridica per la risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0117 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑117/24 JYSK [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Uso, mantenimento e valutazione di un sistema di dovuta diligenza – Portata – Accesso di un operatore al sistema della sua società madre» 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010 ( 2 ). Infatti, nella presente causa, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sulla portata degli obblighi incombenti all’operatore che commercializza per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, in particolare qualora tale operatore faccia parte di un gruppo di società. I. Contesto normativo A. Regolamento (UE) n. 995/2010 2. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 995/2010, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti». 3. L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) b) “commercializzazione”, la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. (...) c) “operatore”, una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati; (...)». 4. L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Obblighi degli operatori», così recita: «1.   È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. 2.   Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, “sistema di dovuta diligenza”, di cui all’articolo 6. 3.   Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza». 5. L’articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato «Sistemi di dovuta diligenza», prevede quanto segue: «1.   Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi: a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato: – descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa, – paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e ii) concessione di taglio; – quantità (espressa in volume, peso o numero di unità), – nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore, – nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati, – documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile; b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale. Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui: – la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile, – la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi, – la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati, – le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno, – la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati; c) tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. (...)». 6. L’articolo 7 del regolamento n. 995/2010, intitolato «Autorità competenti», prevede quanto segue al suo paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento. (...)». 7. L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Organismi di controllo», dispone quanto segue: «1.   L’organismo di controllo: a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo; b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori; c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore. (...)». 8. L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Controllo degli operatori», prevede quanto segue: «1.   Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore. 3.   I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro: a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi; b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; c) controlli a campione, comprese verifiche in loco. (...)». B. Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 9. L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 ( 3 ), intitolato «Tenuta dei registri da parte degli operatori», prevede quanto segue: «1.   Le informazioni concernenti l’approvvigionamento degli operatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 995/2010] e l’applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell’autorità competente per controlli. 2.   Nell’applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 995/2010], le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l’operatore ha determinato il grado di rischio». II. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 10. La JYSK [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «JYSK [OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto ungherese che commercia in legno e prodotti da esso derivati e, in tale contesto, importa legno e prodotti da esso derivati provenienti da paesi terzi. Essa è interamente detenuta dalla sua società madre, la LLG A/S (in prosieguo: la «società madre»), la quale è registrata in Danimarca e si occupa della vendita di prodotti del legno. La JYSK [OSCURATO:PERSONA] svolge le operazioni di importazione in maniera indipendente, senza l’intervento della sua società madre. 11. Nel corso del 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare) (in prosieguo: l’«Ufficio nazionale»), autorità competente designata per l’applicazione del regolamento n. 995/2010 in [OSCURATO:PERSONA], ha effettuato un controllo presso la JYSK [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare, segnatamente, se quest’ultima disponesse di un sistema di dovuta diligenza (in prosieguo: il «SDD») conforme a tale regolamento. In occasione di tale verifica, è risultato che la JYSK [OSCURATO:PERSONA] utilizza un SDD che è stato sviluppato dalla sua società madre e si basa su analisi del rischio effettuate sia da quest’ultima sia dalla Preferred by Nature, un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento. La società madre disporrebbe di numerose società figlie in Europa che utilizzano tutte questo stesso SDD. 12. Con decisione del 26 maggio 2023, l’Ufficio nazionale ha constatato una violazione del regolamento n. 995/2010 da parte della JYSK [OSCURATO:PERSONA], ha inflitto un’ammenda a quest’ultima e le ha ingiunto di mettere a punto un proprio SDD, in quanto la stessa non disponeva di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività da essa esercitata, e neppure utilizzava un SDD messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010. 13. La JYSK [OSCURATO:PERSONA] contesta tale decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa, sostenendo che il SDD mantenuto dalla sua società madre può essere considerato come il suo proprio sistema. Il regolamento n. 995/2010 si limiterebbe ad imporre l’obbligo di utilizzare un SDD e non di realizzarne uno. 14. L’Ufficio nazionale ritiene, per contro, che un operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010 sia tenuto a mantenere esso stesso un SDD. Nella misura in cui la società madre conferisca alle sue società figlie compiti autonomi in materia di importazioni, il che avviene nel caso della JYSK [OSCURATO:PERSONA], la quale effettua essa stessa direttamente importazioni nell’Unione europea, tale regolamento imporrebbe alle società figlie e dunque alla JYSK [OSCURATO:PERSONA] in particolare di mantenere i propri SDD. 15. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’obbligo incombente all’operatore nell’ambito di un SDD, previsto dal regolamento n. 995/2010, e si chiede segnatamente se, per adempiere a tale obbligo, sia sufficiente che un operatore utilizzi un SDD per procedere alla raccolta dei dati, alla valutazione e all’attenuazione del rischio per il legno e i prodotti da esso derivati commercializzati per la prima volta dal medesimo sul mercato interno, oppure se, al contrario, un siffatto operatore debba disporre di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività che esso svolge. 16. Il giudice del rinvio rileva che, alla luce del carattere autonomo dell’attività della JYSK [OSCURATO:PERSONA], anch’essa è soggetta, in quanto operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010, agli obblighi in materia di SDD. Inoltre, il giudice del rinvio indica che, in occasione di un controllo della società figlia tedesca della società madre, l’autorità competente designata per l’applicazione di tale regolamento in Germania avrebbe ritenuto che tale società figlia soddisfacesse ai suoi obblighi in materia di SDD utilizzando quello mantenuto dalla società madre. 17. In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che è conforme alle suddette disposizioni il fatto che l’operatore abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di [tale regolamento], del [SDD] mantenuto e valutato dalla sua impresa madre, o utilizzato da quest’ultima e messo a punto da un organismo di controllo, ai sensi dell’articolo 8 [del regolamento medesimo]». 18. La decisione di rinvio, datata 1 o febbraio 2024, è pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2024. Hanno presentato osservazioni scritte l’Ufficio nazionale, parte convenuta nel procedimento principale, i governi ungherese e spagnolo e la Commissione europea. Tali parti interessate, nonché le parti ricorrente e convenuta nel procedimento principale, hanno partecipato anche all’udienza tenutasi il 26 febbraio 2025. III. Analisi 19. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la prassi di una società figlia consistente nell’avere accesso agli elementi di un SDD, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, mantenuto e valutato dalla sua società madre o messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 e utilizzato da tale società madre, sia conforme ai requisiti risultanti da tale regolamento. In tal senso, esso si interroga sulla portata degli obblighi incombenti agli operatori, enunciati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. In particolare, esso si chiede se tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, impongano agli operatori di disporre di un SDD a loro nome e realizzato specificamente per l’attività che essi svolgono. 20. Occorre osservare che la nozione di SDD, intorno alla quale ruota la questione sottoposta dal giudice del rinvio alla Corte nella presente causa, non è definita nel diritto dell’Unione. A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, prevede che si tratti di un insieme di procedure e misure, i cui criteri sono elencati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. Pertanto, in base al combinato disposto di tali articoli, si può dedurre che si tratta di un metodo graduale, tramite il quale gli operatori possono individuare ed attenuare un rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale o di prodotti da esso derivati. Un documento di orientamento per il regolamento UE sul legno ( 4 ), promanante dalla Commissione, aggiunge che tale metodo documentato, testato e graduale, comprende controlli ed è finalizzato al conseguimento di un risultato coerente perseguito in un processo commerciale. 21. Ciò premesso, è stato chiarito in udienza che il SDD, realizzato dalla società madre e messo a disposizione della sua società figlia, conferiva un accesso a tutti i suoi elementi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, e che la società madre effettuava, segnatamente, la valutazione e l’attenuazione del rischio per la sua società figlia. Per fornire una risposta utile alla questione sollevata dal giudice del rinvio, in sede di esame della portata degli obblighi incombenti agli operatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, prenderò pertanto in considerazione tali chiarimenti. 22. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 5 ). A. Interpretazione letterale 23. Per quanto attiene al testo delle disposizioni in questione, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, enuncia che, per esercitare la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, gli operatori «utilizzano» un SDD. Tale articolo prevede, al suo paragrafo 3, che ciascun operatore «mantiene e valuta periodicamente il [SDD] che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un [SDD] messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8». 24. In via preliminare, va osservato che dalla formulazione di tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, risulta che questi due tipi di obblighi vengono imposti agli operatori che commercializzano per la prima volta il legno e i prodotti da esso derivati: l’obbligo di utilizzare un SDD, da un lato, e quello di mantenerlo e valutarlo, dall’altro ( 6 ). 25. Il primo obbligo, relativo all’uso di un SDD, viene precisato a detto articolo 4, paragrafo 2, che rimanda espressamente all’articolo 6 del regolamento n. 995/2010, il quale illustra gli elementi che tale SDD deve contenere. Dal combinato disposto di tali articoli emerge che l’obbligo di utilizzare un SDD è indissociabile dal compimento degli opportuni interventi fondati sull’insieme degli elementi che compongono tale SDD. Al riguardo, tali interventi devono i) consentire all’operatore l’accesso alle informazioni connesse al legno e ai prodotti da esso derivati che questi immette sul mercato, ii) consentirgli di procedere, sulla base di tali informazioni, all’analisi e alla valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, e iii) consentirgli di procedere all’attenuazione di un siffatto rischio, qualora esso non sia trascurabile ( 7 ). 26. Inoltre, l’obbligo di utilizzare un SDD riguarda direttamente il suo contenuto, ossia gli elementi concreti che lo compongono e che, logicamente, possono variare in funzione dell’attività commerciale propria di ciascun operatore. Si deve aggiungere che, alla luce del tenore letterale di tali elementi, esposti all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, il SDD deve essere collegato, a mio avviso, all’attività commerciale tramite la quale l’operatore immette sul mercato il legno o i prodotti da esso derivati. Tali elementi devono condurre, segnatamente, a valutare e ad attenuare il rischio specifico generato da tale attività ( 8 ). 27. Per contro, il secondo obbligo, relativo al mantenimento e alla valutazione di un SDD, si applica, secondo il dettato dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, all’ambito stesso in cui si integrano gli elementi di un SDD. Pertanto, a causa delle valutazioni periodiche che tale obbligo impone, esso incide, in maniera più generale rispetto all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, sul funzionamento stesso di un SDD in quanto metodo ( 9 ), il quale, logicamente, deve essere adeguato all’attività commerciale di un operatore. 28. Ciò precisato, occorre rilevare che il regolamento in questione non definisce i termini «utilizzare», «mantenere» e «valutare», impiegati per descrivere gli obblighi che esso impone agli operatori. Tuttavia, il significato abituale degli stessi nel contesto della commercializzazione del legno o di prodotti da esso derivati lascia intendere che essi designano l’azione di applicazione, di gestione e di valutazione di un SDD. 29. In particolare, la Commissione sottolinea la differenza tra il mantenimento del SDD, consistente nell’assicurare la disponibilità delle misure e delle procedure previste all’articolo 6 del regolamento n. 995/2010, obbligo che incombe agli operatori, e la messa a punto di tale sistema, la quale fuoriesce dalla loro competenza ( 10 ). L’Ufficio nazionale, da parte sua, distingue la messa a punto , l’ applicazione e la supervisione periodica del proprio SDD, da un lato, e l’ utilizzazione di un SDD, sviluppato da un organismo di controllo specificamente per l’attività di mercato in questione, e la cui corretta utilizzazione è verificata periodicamente da detto organismo, dall’altro. Del resto, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, alla JYSK [OSCURATO:PERSONA] è stato addebitato, segnatamente, di non disporre di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività che essa svolge ( 11 ). 30. A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che l’obbligo di mettere a punto un SDD non è previsto, né definito dal regolamento n. 995/2010, il quale limita espressamente gli obblighi degli operatori nell’ambito di un SDD al suo uso, al suo mantenimento e alla sua valutazione ( 12 ). Dai termini «utilizzare», «mantenere» e «valutare» non si evince che essi includono la messa a punto di un SDD da parte dell’operatore. Al contrario, l’impiego dei termini «[SDD] che [l’operatore] utilizza» in contrapposizione a «[SDD] messo a punto da un organismo di controllo» all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, consente di accentuare la differenza esistente tra i rispettivi doveri di tali soggetti. 31. In secondo luogo, le azioni corrispondenti all’uso, al mantenimento e alla valutazione incombono, stando al tenore letterale di tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, agli operatori. In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare un SDD, la formulazione impiegata all’articolo 4, paragrafo 2, impone, in base alla mia comprensione, tale obbligo ( 13 ) in maniera incondizionata al solo operatore. In altre parole, il testo di tale articolo non conferisce alcuna possibilità ad un operatore di sottrarsi a tale obbligo delegandolo ad un’altra persona fisica o giuridica ( 14 ). 32. Ciò premesso, nella misura in cui tale articolo 4, paragrafo 2, deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, tale combinato disposto sembra suggerire una certa flessibilità nell’applicazione di taluni elementi di un SDD, contemplati a quest’ultimo articolo. Per quanto riguarda, da un lato, l’elemento del SDD relativo all’adozione delle «misure e procedure che consentano l’accesso alle (…) informazioni [collegate al legno] o [ai] prodotti da esso derivati [che l’operatore immette sul mercato]», è giocoforza constatare che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, non consente di escludere che le informazioni alle quali l’operatore deve avere accesso possano essere raccolte da un terzo per conto di tale operatore. 33. Per quanto riguarda, dall’altro, gli elementi di un SDD relativi, in sostanza, alle «procedure di valutazione del rischio», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, va osservato che tale articolo 6, paragrafo 1, prevede, alla sua lettera b), secondo comma, primo trattino, che uno dei criteri pertinenti per la valutazione dei rischi, ossia la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, possa comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze. Quanto alle «procedure di attenuazione del rischio» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, tale articolo dispone che esse possono esigere la verifica da parte di terzi. Pertanto, la formulazione di tali lettere b), secondo comma, primo trattino, e c), in particolare, tramite l’impiego dei termini «può comprendere» e «possono esigere la trasmissione di informazioni (…) e/o la verifica da parte di terzi» lascia intendere che si tratti di facoltà rimesse alla valutazione degli operatori, i quali possono scegliere di farsi assistere da terzi nell’applicazione di determinati elementi di un SDD ( 15 ). 34. Va ricordato che, come è stato chiarito in udienza, la società madre effettua le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio per la sua società figlia e gliene trasmette i risultati. Tuttavia, l’assenza di un’esclusione espressa relativa al fatto che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, vengano raccolte da un terzo per e/o in nome dell’operatore o, ancora, che quest’ultimo si faccia assistere, in una certa misura, in sede di valutazione e di attenuazione del rischio, previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), da terzi, non può essere interpretata, stando al dettato di tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, nel senso che consente agli operatori di sottrarsi all’obbligo ad essi incombente di utilizzare un SDD tramite il mero accesso a tutti gli elementi di tale SDD, come avviene nel caso di specie. Infatti, l’obbligo di utilizzazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato, a mio avviso, nel senso che esso pone a carico di questi ultimi la responsabilità di compiere gli opportuni interventi per evitare la commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale, il che implica, in fine , un comportamento proattivo da parte dell’operatore. 35. In tali circostanze, un mero accesso agli elementi di un SDD non può essere consentito alla luce dell’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, dal momento che esso costituisce un esonero completo di un operatore dall’adempimento del suo obbligo di uso ai sensi di tali articoli. 36. Per quanto riguarda il secondo obbligo di mantenimento e di valutazione periodici di un SDD, benché l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, disponga che tale obbligo incombe a «[c]iascun operatore», esso prevede parimenti un’eccezione, segnalata dalla sua introduzione tramite la locuzione congiuntiva «salvo», ossia qualora un operatore utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di tale regolamento ( 16 ). L’interpretazione letterale di tale articolo 4, paragrafo 3, fa pensare che l’uso di un SDD da parte di una filiale, qualora quest’ultimo venga mantenuto e valutato, in sostanza, dalla società madre, debba essere escluso, fermo restando che l’unica eccezione prevista sembra riguardare gli organismi di controllo. 37. Inoltre, per quanto riguarda l’ipotesi in cui una filiale utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo, sebbene il suo diritto di utilizzazione sia accordato alla sua società madre, va osservato che tale situazione coinvolge un numero di soggetti superiore a quello espressamente autorizzato dal regolamento n. 995/2010. Una situazione del genere non è neppure prevista esplicitamente dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 6, di tale regolamento. 38. Di conseguenza, a mio avviso, la portata degli obblighi incombenti agli operatori, ossia l’uso di un SDD, nel senso che l’operatore è responsabile del compimento degli opportuni interventi in conformità a tale SDD, da un lato, e il mantenimento e la valutazione di tale SDD, la cui esecuzione può essere conferita, invece che all’operatore, ad un organismo di controllo, dall’altro, si evince in maniera espressa dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010. Ne consegue parimenti che tali azioni di uso, di mantenimento e di valutazione devono logicamente essere collegate all’attività economica dell’operatore. B. Interpretazione contestuale 39. Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, essa consente di confermare, a mio avviso, la portata degli obblighi incombenti agli operatori, come risultante dall’interpretazione letterale delle disposizioni in questione. 40. In particolare, dal considerando 12 del regolamento n. 995/2010 risulta, in sostanza, che i provvedimenti specifici previsti da tale regolamento sono mirati al comportamento degli operatori. Il considerando 16 prevede che gli operatori che importano legno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 607/2012, enuncia «l’obbligo dell’operatore di mantenere misure (…) di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), [del regolamento n. 995/2010] concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall’operatore » ( 17 ). Inoltre, l’articolo 5 di tale regolamento di esecuzione impone agli operatori, al suo paragrafo 1, l’obbligo di tenere appositi registri sulla raccolta delle informazioni e sull’applicazione di procedure di attenuazione dei rischi nonché, al suo paragrafo 2, la capacità di dimostrare, in sostanza, le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate, le modalità con cui è stata adottata la decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui il grado di rischio è stato determinato. 41. Emerge chiaramente da tale contesto, il quale impone anch’esso, sulla base della mia comprensione, un comportamento proattivo da parte dell’operatore, che l’onere degli obblighi ai sensi del regolamento n. 995/2010 incombe agli operatori, in relazione alla loro attività commerciale consistente nella prima immissione sul mercato interno del legno o dei prodotti da esso derivati. Può pertanto esserne desunto, a mio avviso, che l’elemento importante è l’efficacia del sistema di protezione istituito da tale regolamento, inteso a prevenire la commercializzazione del legno di provenienza illegale. È logico che la sua efficacia non sia garantita se il SDD utilizzato non è adeguato all’attività economica dell’operatore, ossia se esso non si basa su informazioni concernenti la sua attività economica. 42. A tal riguardo, se, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, dovesse ritenersi, come spiegato dalla JYSK [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che il SDD sia adeguato alla sua attività commerciale, nel senso che le informazioni raccolte dalla società madre per la sua società figlia riguardano effettivamente i prodotti acquistati da quest’ultima e che la valutazione nonché l’attenuazione dei rischi vengono effettuate sulla base di tali informazioni, occorre sottolineare che non è l’operatore stesso ai sensi del regolamento n. 995/2010, ossia la società figlia, bensì la sua società madre, a procedere all’uso del SDD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. È la società madre, infatti, ad adottare misure sulla base di tutti questi elementi del SDD, mentre la società figlia ha unicamente accesso a tali elementi. 43. Orbene, come risulta dai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, il contesto in cui si inseriscono l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, non sembra consentire all’operatore, a mio avviso, di sottrarsi a tale obbligo trasferendo la sua intera esecuzione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica. Infatti, fatta salva una certa flessibilità nell’applicazione di taluni elementi del SDD ( 18 ), l’operatore continua ad essere soggetto ad un obbligo di uso del medesimo, come descritto ai paragrafi 25, 26 e 34 delle presenti conclusioni, il quale implica un comportamento proattivo da parte sua. 44. Nella specie, una società figlia che esercita un’attività commerciale in maniera autonoma non può trasferire, in maniera conforme al sistema istituito dal regolamento n. 995/2010, l’adozione di decisioni e, più in generale, un comportamento proattivo, come la valutazione del rischio e l’adozione delle misure intese alla sua attenuazione, alla sua società madre, la quale esercita parimenti un’attività commerciale autonoma. Infatti, tale sistema impone all’operatore, nella specie tale società figlia, il dovere di adeguare il suo comportamento per evitare la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno del legno o dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale. 45. Ciò premesso, occorre osservare che il regolamento n. 995/2010 prevede una possibilità di esonero per l’operatore in relazione all’obbligo di mantenimento e di valutazione periodici di un SDD, a condizione che esso utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo ( 19 ). Tuttavia, dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, si evince chiaramente che tale esonero si applica a questo solo obbligo di mantenimento e valutazione periodici. Per contro, l’obbligo di utilizzare un SDD incombe sempre all’operatore ( 20 ). 46. L’articolo 8 del regolamento n. 995/2010, come indicato dal suo titolo, disciplina gli organismi di controllo e prevede che essi possano occuparsi del mantenimento e della valutazione del loro SDD messo a disposizione di un operatore. Al suo paragrafo 2, tale articolo impone requisiti specifici ad un organismo affinché esso possa fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo ( 21 ). Infatti, la regolamentazione rigorosa delle funzioni di mantenimento e di valutazione dei SDD da parte di un’entità diversa dall’operatore stesso discende dalla responsabilità associata a tale compito, ossia quella di accertarsi che il metodo applicato impedisca la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno di legno o di prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Tale approccio è giustificato dall’importanza conferita alla protezione a fronte dei prelievi illegali. Inoltre, detto articolo 8, paragrafo 1, impone agli organismi di verificare l’uso corretto del loro SDD da parte degli operatori e di compiere gli opportuni interventi qualora quest’ultimo non venga usato adeguatamente. 47. A tal riguardo, ci si potrebbe chiedere se possa essere istituita un’analogia, nel caso di specie, tra un organismo di controllo e una società madre che mantiene e valuta un SDD, utilizzato dalla sua società figlia ( 22 ). È vero che non può essere escluso, sul piano pratico, che ogni entità all’interno di un gruppo di società, tenuto conto degli interessi finanziari di tale gruppo, possa mettere a punto un SDD e accordare il diritto di utilizzarlo ad un’altra entità dello stesso gruppo, occupandosi al contempo del suo mantenimento e della sua valutazione, come farebbe un organismo di controllo. Tuttavia, è importante che i requisiti incombenti a questa prima entità non siano meno rigorosi di quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010 per gli organismi che vogliono essere riconosciuti come organismi di controllo. 48. Ci si potrebbe legittimamente chiedere se, all’interno di un gruppo di società, un’entità che sia autorizzata, alla luce della sua competenza e della sua capacità, a mantenere e valutare un SDD, come farebbe un organismo di controllo, informerebbe effettivamente le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte di entità del gruppo alle quali essa ha accordato il diritto di utilizzare tale SDD ( 23 ). Ciò è a maggior ragione incerto in quanto tali entità appartengono alla stessa unità economica a causa di stretti legami all’interno di tale gruppo. Infatti, una siffatta informazione delle autorità competenti potrebbe comportare in fine una sanzione in grado di incidere sugli interessi finanziari di tale unità nel suo complesso. In simili circostanze, il fatto di ammettere che, nella specie, una società madre possa mantenere e valutare un SDD della sua società figlia può sfociare, in una logica commerciale intesa a generare benefici, in un’elusione del sistema istituito dal regolamento n. 995/2010. 49. A titolo integrativo, nel caso in cui una società figlia utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo nonostante il suo diritto di uso sia stato accordato alla sua società madre, va sottolineato che tale situazione risulta problematica. Infatti, qualora un organismo di controllo autorizzi un operatore ad utilizzare un SDD, esso assume in tal caso obblighi specifici non incombenti al medesimo in assenza di un siffatto accordo, e, più in generale, in assenza della conoscenza stessa di un siffatto uso. Pertanto, una simile fattispecie risulta incompatibile con il sistema istituito dal regolamento n. 995/2010. C. Interpretazione teleologica 50. Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, occorre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 995/2010 consiste nel combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività ( 24 ). Pertanto, in quanto atto che si colloca nel settore della protezione dell’ambiente, tale regolamento persegue, più in generale, obiettivi diversi da quelli perseguiti dalle società. 51. A tal riguardo, occorre rilevare che, mentre nel commercio è importante poter esercitare attività transfrontaliere, adattarsi alle condizioni del mercato e trovare sbocchi commerciali – da cui l’interesse alla creazione di un gruppo di società che risulti vantaggiosa per tale esercizio sotto il profilo economico – siffatte considerazioni sono poco rilevanti, a mio avviso, nel settore della protezione dell’ambiente interessato nel caso di specie. 52. Infatti, è vero che il rapporto tra la protezione dell’ambiente e lo sviluppo delle società deve essere inteso in maniera tale da non ostacolare inutilmente la crescita di queste ultime nel mercato interno. Ad esempio, si deve evitare di imporre indebiti oneri amministrativi a carico degli operatori per la messa a punto di nuovi SDD qualora essi stiano già usando sistemi che rispettano le prescrizioni del regolamento n. 995/2010 ( 25 ). È parimenti essenziale fornire assistenza tecnica alle piccole e medie imprese e facilitare lo scambio di informazioni, al fine di aiutarle ad adempiere gli obblighi ambientali incombenti alle stesse in forza di tale regolamento ( 26 ). Tuttavia, le considerazioni relative agli interessi delle società, segnatamente i benefici finanziari che esse traggono dall’uso di uno stesso SDD, non possono in alcun caso prevalere sulle considerazioni relative alla tutela ambientale, né esonerare gli operatori dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza in conformità ai requisiti previsti da detto regolamento. 53. A tal riguardo, le misure introdotte dal regolamento n. 995/2010 mirano a conseguire un risultato conforme agli obiettivi perseguiti da tale regolamento. Infatti, gli operatori «adott[a]no le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale (…) nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale» ( 27 ). In altre parole, gli operatori sono tenuti, nell’ambito della loro attività commerciale, a conseguire un risultato preciso, ossia la riduzione ad un livello trascurabile del rischio di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. L’obbligo di esercitare la dovuta diligenza, in conformità all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, è dunque simile ad un obbligo di risultato. 54. Da un lato, l’obbligo di utilizzare un SDD deve essere considerato soddisfatto qualora l’operatore sia in grado di dimostrare che tale uso gli ha consentito di conseguire il risultato atteso, indicando le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l’operatore ha determinato il grado di rischio ( 28 ). 55. Dall’altro, l’obbligo di mantenere e valutare periodicamente un SDD, al fine di conseguire i risultati attesi, può essere considerato soddisfatto qualora sia dimostrato, tramite la relativa documentazione, che sono stati effettuati controlli periodici, vuoi dall’operatore stesso vuoi da un organismo di controllo ( 29 ), per verificare il corretto funzionamento di un SDD in conformità al regolamento n. 995/2010. 56. Tale conclusione è corroborata dalla circostanza secondo la quale la violazione del divieto di commercializzare nel mercato interno legno di provenienza illegale o prodotti da esso derivati è oggetto di sanzioni, previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ). Orbene, le sanzioni interessano gli operatori ai sensi del regolamento n. 995/2010, poiché è ad essi che incombono gli obblighi imposti da tale regolamento. 57. Tuttavia, la Commissione spiega che la genesi del regolamento n. 995/2010 testimonia la volontà di lasciare una certa flessibilità agli operatori per quanto riguarda la scelta di un SDD. Infatti, dalla proposta di tale regolamento risulta che se il legislatore europeo aveva desiderato, in un primo momento, imporre un obbligo più rigoroso agli operatori, ossia la messa a punto di un SDD ( 31 ), tale desiderio è stato abbandonato nel corso dell’iter legislativo, lasciando agli operatori la possibilità di scegliere tra il proprio sistema, un SDD fornito da un organismo di controllo o un sistema fornito da un terzo ( 32 ). 58. A mio avviso, tale opzione di ricorso all’uso di un SDD fornito da un terzo che non è un organismo di controllo – nella specie, un’altra entità all’interno di un gruppo di società – non può tuttavia sollevare l’operatore dal suo obbligo di mantenimento e valutazione di tale SDD, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione. Come dimostrato in precedenza ( 33 ), una siffatta interpretazione sarebbe contraria sia al tenore letterale sia al contesto delle disposizioni interessate, secondo i quali solo gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione e controllati periodicamente dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assumere tali obblighi. Ne consegue che l’obiettivo del legislatore di non imporre la messa a punto di un SDD agli operatori non si riflette nella sua scelta di sollevarli dall’obbligo di mantenere e valutare il SDD che essi utilizzano. A mio avviso, la realizzazione di tale obiettivo deve essere intesa come la possibilità di ricorrere ai SDD previsti dal regolamento n. 995/2010, come i sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale o meccanismi volontari di catena di custodia, a condizione che tali sistemi rispondano ai requisiti di tale regolamento ( 34 ), ossia i SDD che, per loro natura, non sono messi a punto dagli operatori che li utilizzano. 59. Tale possibilità non può essere intesa, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 995/2010, nel senso che essa conferisce la possibilità di avere un mero accesso ad un SDD fornito da un qualsiasi terzo, incluso un terzo appartenente allo stesso gruppo di società, che mantiene e valuta tale SDD. Inoltre, la conclusione secondo cui la società figlia ha accesso agli elementi di un SDD messo a punto da un organismo di controllo, ma il cui diritto di uso è stato conferito alla società madre, non può essere ammessa alla luce degli obiettivi di tale regolamento, e si impone parimenti per i motivi illustrati in precedenza ( 35 ). 60. A titolo integrativo, osservo inoltre che il giudice del rinvio fa effettivamente riferimento ad una situazione che coinvolge una società madre, da un lato, e la sua società figlia, dall’altro. Mi sembra tuttavia importante, come ho già illustrato in più occasioni nel corso del ragionamento svolto in precedenza, che gli insegnamenti da trarre dalla presente causa non siano limitati a questo solo legame economico che unisce queste due entità. Essi devono essere applicati, più in generale, alla totalità dei legami e delle fattispecie esistenti all’interno dei gruppi di società. Infatti, il regolamento n. 995/2010 non definisce la nozione di «società madre» (e neppure quella di «società figlia»), bensì quella di «operatore», in funzione dell’attività commerciale che questi esercita, e non in funzione dei legami economici che questi intrattiene con altre entità. Pertanto, mi sembra più giustificato, sotto il profilo giuridico, adottare un approccio che non si limiti rigorosamente al legame «società madre-società figlia» per trattare la situazione in questione, segnatamente per ragioni di buona amministrazione della giustizia ( 36 ). 61. Infine, gli elementi esposti in precedenza mi sembrano sufficienti per rispondere alla questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio. Non è dunque necessario esaminare gli argomenti delle parti concernenti la questione di stabilire se le norme nazionali in materia di dovuta diligenza rientrino nei provvedimenti per una protezione ancora maggiore ai sensi dell’articolo 193 TFUE. Tale analisi mi sembra ancor meno indispensabile in quanto l’Ufficio nazionale, come confermato dallo stesso in udienza, addebita all’JYSK [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’obbligo ad essa incombente in quanto operatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010. 62. Alla luce di quanto suesposto, ritengo che l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con il fatto che un operatore, il quale sia una società appartenente ad un gruppo di società, abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un SDD mantenuto e valutato da un’altra società dello stesso gruppo, o messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale altra società. Pur se la possibilità di una certa assistenza di un terzo in sede di applicazione degli elementi di un SDD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, non è esclusa, l’operatore deve dare prova di un comportamento proattivo al momento dell’adozione di misure conformi a tale SDD. Orbene, un mero accesso agli elementi di tale SDD è incompatibile con i requisiti risultanti da questo stesso regolamento. IV. Conclusione 63. Alla luce degli elementi che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso è incompatibile con il fatto che un operatore, il quale sia una società appartenente ad un gruppo di società, abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un sistema di dovuta diligenza mantenuto e valutato da un’altra società dello stesso gruppo, o messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale altra società. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( GU 2010, L 295, pag. 23 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( GU 2012, L 177, pag. 16 ). ( 4 ) Nota della Commissione, Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno, C(2016) 755 final, del 12 febbraio 2016. Tale documento, che può essere qualificato come « soft law » o come norme non giuridicamente vincolanti, costituisce cionondimeno un riferimento utile ai fini dell’attuazione e dell’applicazione del regolamento n. 995/2010. ( 5 ) Sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH ( C‑67/23 , EU:C:2024:680 , punto 70 ). ( 6 ) Tale interpretazione si impone, da un lato, a causa della struttura stessa dell’articolo 4 del regolamento n. 995/2010, il quale distingue gli obblighi nei paragrafi 2 e 3, e, dall’altro, in ragione della diversa terminologia impiegata per descrivere tali obblighi, come è stato esposto nel presente paragrafo delle presenti conclusioni. ( 7 ) Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010. A tal riguardo, mi sembra importante sottolineare che tale articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, fa riferimento alla valutazione e all’attenuazione del rischio in contrapposizione alla valutazione di un SDD di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento. ( 8 ) Tale conclusione si impone alla luce dei termini di tale articolo 6, i quali fanno riferimento alle «informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato» e alle «procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale», ossia le azioni collegate all’attività commerciale di immissione sul mercato di tale legno o di tali prodotti da esso derivati, esercitata da tale operatore. ( 9 ) In base alla mia comprensione, l’obbligo illustrato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010 è inteso a prevenire qualsiasi rischio specifico della prima immissione sul mercato di ciascuna partita di legno e dei prodotti da esso derivati in quanto di provenienza illegale. Per contro, l’obbligo previsto a tale articolo 4, paragrafo 3, è inteso effettivamente ad accertarsi, più in generale, che tale SDD applicato dall’operatore alla globalità della sua attività commerciale risulti idoneo, come metodo, a prevenire il verificarsi di siffatti rischi e, in particolare, ad individuare carenze in una siffatta prevenzione. Per semplificare la mia affermazione, ritengo che l’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 2, possa essere considerato un’azione specifica, applicata a ciascun prodotto rientrante nell’attività commerciale dell’operatore e subordinata, sotto il profilo temporale, alla commercializzazione di tali prodotti. In tal senso, essa presenta un carattere puntuale, nella misura in cui deve essere eseguita in occasione di ciascuna commercializzazione. Viceversa, detto articolo 4, paragrafo 3, riguarda un’azione di portata generale, la quale non si applica al prodotto bensì al metodo stesso. Essa riveste pertanto carattere periodico. ( 10 ) La portata giuridica di tale distinzione lascia intendere che è possibile che un operatore adempia agli obblighi del regolamento n. 995/2010 se egli utilizza, mantiene e valuta un SDD anche qualora esso sia messo a punto da un terzo. Per contro, egli non adempie a tali obblighi laddove sia l’operatore stesso ad avere messo a punto un SDD, senza tuttavia utilizzarlo, mantenerlo o valutarlo come richiesto da tale regolamento. ( 11 ) V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Nel contesto della presente causa e, in particolare, alla luce del contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale, intendo la messa a punto di un SDD nel senso che esso è elaborato dall’operatore stesso (senza escludere tuttavia che tale elaborazione provenga da un terzo, il quale lo abbia sviluppato in nome e/o per conto di tale operatore). ( 13 ) Nel senso che tale obbligo è collegato all’adozione delle misure sulla base di tutti gli elementi di un SDD. ( 14 ) Va osservato che è pacifico tra le parti che la JYSK [OSCURATO:PERSONA] è un operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010, cosicché, in forza dell’articolo 4 di tale regolamento, essa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti da tale articolo. ( 15 ) Ciò ha un’incidenza pratica considerevole segnatamente per gli operatori persone giuridiche, e a maggior ragione per i gruppi di società, come nel caso di specie. ( 16 ) Tale differenza concernente il soggetto sul quale grava l’onere dell’adempimento di tale obbligo è giustificata, a mio avviso, alla luce del fatto che un organismo di controllo, il quale è terzo rispetto all’attività commerciale di un operatore, si occuperebbe unicamente dell’«ambito» nel quale gli elementi si inseriscono (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni), mentre l’adozione delle misure sulla base di tali elementi grava sempre, stando al tenore letterale delle disposizioni in questione, sull’operatore (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni). ( 17 ) Il corsivo è mio. ( 18 ) V. paragrafi 32 e 33 delle presenti conclusioni. ( 19 ) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010. ( 20 ) Infatti, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, un organismo di controllo «mantiene e valuta periodicamente un [SDD] di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo». ( 21 ) Si tratta, in sostanza, dei requisiti connessi alla personalità giuridica e allo stabilimento legale nell’Unione, alle competenze e alla capacità di espletare funzioni specifiche, nonché all’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni. ( 22 ) A condizione che tale uso, nel senso descritto ai paragrafi 25, 26 e 34 delle presenti conclusione, sia accertato. ( 23 ) In conformità agli obblighi incombenti gli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 995/2010. ( 24 ) Considerando 31 del regolamento n. 995/2010. ( 25 ) Considerando 18 del regolamento n. 995/2010. ( 26 ) Considerando 25 del regolamento n. 995/2010. ( 27 ) Considerando 16 del regolamento n. 995/2010. ( 28 ) Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 607/2012. ( 29 ) Per quanto attiene a tale organismo di controllo, va osservato che esso, a sua volta, è oggetto di controlli periodici da parte delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 995/2010. ( 30 ) Considerando 27, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 19 del regolamento n. 995/2010. ( 31 ) V. articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno, COM(2008) 644 definitivo, del 17 ottobre 2008. ( 32 ) Motivazione del Consiglio relativa alla sua posizione in prima lettura, fascicolo interistituzionale: 2008/0198 (COD), 5885/4/10 REV 4 ADD 1. ( 33 ) V. paragrafi da 24 a 38 e da 40 a 49 delle presenti conclusioni. ( 34 ) Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 995/2010. ( 35 ) Gli obblighi relativi all’esercizio della dovuta diligenza sono stati ulteriormente rafforzati in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ( GU 2023, L 150, pag. 206 ), il quale prevede, adesso, in particolare, al suo articolo 12, l’obbligo di «definizione» da parte degli operatori di sistemi di dovuta diligenza. Come confermato dalla Commissione in udienza, in forza di questo nuovo regolamento, gli operatori sono soggetti ad obblighi di dovuta diligenza più rigorosi. Tale cambiamento è stato condizionato, in sostanza, da una constatazione dell’efficacia limitata delle norme previste dal regolamento n. 995/2010 con riferimento sia agli operatori sia agli organismi di controllo. ( 36 ) Tale approccio non contraddice l’adagio « one case at a time », ma mira semplicemente ad individuare gli elementi muniti di effettiva rilevanza giuridica per la risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris