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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11665/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15992/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di ROMA n. 52470/2021 depositata il 15/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello di Roma, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta dicondanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo per equa riparazione (cd.

Pinto su Pinto).

2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione , revocava il decreto opposto e condannava il Ninistero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 1600 a titolo di indennizzo.

Inoltre, determinava le spese del giudizio liquidate nella somma di € 1154 di cui 1100 per onorariprofessionali e 54 per esborsi con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di dieci motivi. 4 Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per l’anno (o la frazione di anno) superiore ai 6 mesi di ritardo successivo al terzo -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - - in relazione alla domanda di liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per l’anno Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 (o la frazione di anno) superiore ai 6 mesi di ritardo successivo al terzo -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo”. 2.1 I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Questa Corte a Sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone.

La Corte d'Appello ha motivato la liquidazione e ritenuto congruo il criterio di determinazione minima già adottato nella fase monocratica,tenuto conto che il giudizio presupposto era parimenti un giudizio di equa riparazione e che la parte aveva già ottenuto un congruo risarcimento per il patema sofferto per la durata del processo presupposto oltre a quello sofferto per il secondo.

Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 La motivazione è ampiamente sufficiente e ricomprende anche la domanda di incremento per la durata irragionevole pari ad una frazione di anno superiore al terzo.

3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione -in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 3.1 Il terzo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01).

La Corte d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione del le spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata dal giudice monocratico.

Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria.

Peraltro, la ricorrente non lamenta la violazione di norme specifiche ma di un principio di divieto di reformatio in peiusche non è applicabile al caso di specie.

4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del terzo motivo”. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte a Sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014).

In particolare, la corte territoriale ha motivato l’unica liquidazione complessiva per il procedimento proposto avanti a sé con il richiamo al consolidato orientamento secondo cui l’opposizione ex art. 5 ter l.n.89/2001 non integra un giudizio di impugnazione del decreto monocratico (cfr. Cass. 4142/2017; id.19348/2015), ma un unico procedimento, analogamente al procedimento di ingiunzione ex art.633 e ss. cod. proc. civ., caratterizzato dapprima dalla fase monitoria inaudita altera parte e poi dal giudizio di opposizione a contraddittorio pieno.

Come si è detto in riferimento al terzo motivo la corte territoriale ha spiegato le ragion i della liquidazione e dunque la censura è inammissibile.

5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, L. 31/12/2012 n.247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del terzo motivo”. 5.1 Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione al terzo motivo.

La Corte d'Appello ha correttamente applicato la tabella 12 e ha applicato anche un aumento per la fase monitoria.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 d.m. n. 55 del 2014 (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020, Rv. 658776 –01, conf. a Cass. n. 23187 del 2016.

RV 64168701)

6. La ricorrente con il sesto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale edel procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

7. La ricorrente con il settimo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del sesto motivo”.

8. La ricorrente con l’ottavo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n . 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 8.1Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati.

Tutte le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

La Corte d'Appello ha correttamente liquidato le spese sulla base del giudizio di opposizione e ha calcolato anche un aumento per la fase monitoria.

Inoltre, ha anche applicato la maggiorazione del 30 per cento ex art. 4 bis del d.m. n. 55 del 2014 (pag. 5 del decreto impugnato).

9. La ricorrente con il nono motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per manca nza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

10. La ricorrente con il decimo ed ultimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, commi 6 e 10, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77, 1, comma 1, D.L. 25/3/2020 n. 19 (comma modificato dall’art. 1, comma 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35, in sede di conversione, successivamente dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30/7/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25/9/2020 n. 124, dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 7/10/2020 n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 9/6/2021 n. 159, dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 158, successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 e da ultimo dall’art. 1, comma 3 bis, D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29/1/2021 n. 6), 6, comma 1, D.L. 2/4/2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28/5/2021 n. 76 e 7, comma 1, D.L. 23/7/2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16/9/2021 n. 126 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 10.1 Il nono e il decimo motivo di ricorso sono inammissibili.

Si è già detto che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ric. 2022n. 15992sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01).

La Corte d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazioneoperata dal giudice monocratico.

Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria.

Quanto alle spese vive sostenute dal ricorrente la censura è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez.2, Sent . n. 12982 del 1999; Sez. 3, Sent.n. 16778 del 2015 ; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010).

11. La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.

12. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15992/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di ROMA n. 52470/2021 depositata il 15/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello di Roma, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta dicondanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo per equa riparazione (cd. Pinto su Pinto). 2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione , revocava il decreto opposto e condannava il Ninistero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 1600 a titolo di indennizzo. Inoltre, determinava le spese del giudizio liquidate nella somma di € 1154 di cui 1100 per onorariprofessionali e 54 per esborsi con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di dieci motivi. 4 Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per l’anno (o la frazione di anno) superiore ai 6 mesi di ritardo successivo al terzo -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - - in relazione alla domanda di liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per l’anno Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 (o la frazione di anno) superiore ai 6 mesi di ritardo successivo al terzo -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo”. 2.1 I primi due motivi di ricorso sono infondati. Questa Corte a Sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone. La Corte d'Appello ha motivato la liquidazione e ritenuto congruo il criterio di determinazione minima già adottato nella fase monocratica,tenuto conto che il giudizio presupposto era parimenti un giudizio di equa riparazione e che la parte aveva già ottenuto un congruo risarcimento per il patema sofferto per la durata del processo presupposto oltre a quello sofferto per il secondo. Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 La motivazione è ampiamente sufficiente e ricomprende anche la domanda di incremento per la durata irragionevole pari ad una frazione di anno superiore al terzo. 3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione -in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 3.1 Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01). La Corte d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione del le spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata dal giudice monocratico. Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria. Peraltro, la ricorrente non lamenta la violazione di norme specifiche ma di un principio di divieto di reformatio in peiusche non è applicabile al caso di specie. 4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del terzo motivo”. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte a Sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). In particolare, la corte territoriale ha motivato l’unica liquidazione complessiva per il procedimento proposto avanti a sé con il richiamo al consolidato orientamento secondo cui l’opposizione ex art. 5 ter l.n.89/2001 non integra un giudizio di impugnazione del decreto monocratico (cfr. Cass. 4142/2017; id.19348/2015), ma un unico procedimento, analogamente al procedimento di ingiunzione ex art.633 e ss. cod. proc. civ., caratterizzato dapprima dalla fase monitoria inaudita altera parte e poi dal giudizio di opposizione a contraddittorio pieno. Come si è detto in riferimento al terzo motivo la corte territoriale ha spiegato le ragion i della liquidazione e dunque la censura è inammissibile. 5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, L. 31/12/2012 n.247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del terzo motivo”. 5.1 Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione al terzo motivo. La Corte d'Appello ha correttamente applicato la tabella 12 e ha applicato anche un aumento per la fase monitoria. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 d.m. n. 55 del 2014 (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020, Rv. 658776 –01, conf. a Cass. n. 23187 del 2016. RV 64168701) 6. La ricorrente con il sesto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale edel procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7. La ricorrente con il settimo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del sesto motivo”. 8. La ricorrente con l’ottavo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n . 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 8.1Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati. Tutte le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. La Corte d'Appello ha correttamente liquidato le spese sulla base del giudizio di opposizione e ha calcolato anche un aumento per la fase monitoria. Inoltre, ha anche applicato la maggiorazione del 30 per cento ex art. 4 bis del d.m. n. 55 del 2014 (pag. 5 del decreto impugnato). 9. La ricorrente con il nono motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per manca nza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 10. La ricorrente con il decimo ed ultimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, commi 6 e 10, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77, 1, comma 1, D.L. 25/3/2020 n. 19 (comma modificato dall’art. 1, comma 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35, in sede di conversione, successivamente dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30/7/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25/9/2020 n. 124, dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 7/10/2020 n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 9/6/2021 n. 159, dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 158, successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 e da ultimo dall’art. 1, comma 3 bis, D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29/1/2021 n. 6), 6, comma 1, D.L. 2/4/2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28/5/2021 n. 76 e 7, comma 1, D.L. 23/7/2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16/9/2021 n. 126 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 10.1 Il nono e il decimo motivo di ricorso sono inammissibili. Si è già detto che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ric. 2022n. 15992sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01). La Corte d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazioneoperata dal giudice monocratico. Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria. Quanto alle spese vive sostenute dal ricorrente la censura è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez.2, Sent . n. 12982 del 1999; Sez. 3, Sent.n. 16778 del 2015 ; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010). 11. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato. 12. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'i
Decreto Cassazione n. 11665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris