CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 giugno 2019
Cassazione n. 21329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23765/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro Domenico FIDALE, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 271 /201 9 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 13.6.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente ottenne dal Tribunale di Imperia,in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Taggia per il pagamento di € 6.788,08, in linea capitale, somma pretesaa titolo di rimborso delle spese legali affrontate perla difesa in un procedimento penale avviato a suo caricoper avere timbrato il cartellino di presenza in ufficio per un’altra dipendente , procedimento conclusosi con l’archiviazione. Il Comune di Taggia propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale, ritenendo insussistenti i presuppostiper il rimborso. Il lavoratore si rivolse all ora alla Corte d’Appello di Genova, che, in accoglimentodel gravame, riformò la sentenza di primo grado e rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando ildiritto al rimborso delle spese legali sostenute. Contro la sentenza della Corte d’Appello il Comune di Taggia ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorsoe ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è proposto « ex art. 360 , comma 1,nn. 3 e 5 , c.p.c. , in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, comma 1, CCNL 14.9.2000 e della delibera di Giunta comunale del Comune di Taggia n. 149 del 22.5.2014, alla violazione del principio di legalità e dei principi di buona amministrazione di cui agli artt. 81 e 97 Cost., alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 12 Preleggi al c.c. e dei principi generali in materia di interpretazione delle norme che privilegiano le interpretazioni in senso conforme alla Costituzione ed alla legittimità degli atti normativi e deliberativi. Illogicità e contraddittorietà manifesta nell’iter logico motivazionale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.». La Corte d’Appello ha ritenuto decisiva la circostanza che il Comune di Taggia, con delibera di giunta n. 149 del 22.5.2014, avessepromesso ai propri dipendenti coinvolti nelle indagini penali relative a indebite timbrature de i cartellini marcatempo, tra il quali l’attuale controricorrente, il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale,alle sole condizioni dell’assoluzione con formula ampia e della presentazione di parcella quietanzatadel difensore. Il ricorrente denuncia la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti per avere la Corte d’Appello erroneamente ravvisato nella delibera n. 149l’espressione della volontà del Comune di Taggia di riconoscere ai dipendenti il diritto al rimborso delle spese legali a prescindere dagli ulteriori requisiti previsti dall’art. 28 del pertinente CCNL 1 4 .9.2000 , ovverosia che il procedimento penale fosse stato subito « per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio» e che non sussistesse un «conflitto di interessi» con la pubblica amministrazione. In secondo luogo,il ricorso denuncia un’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, che ad avviso del Comune la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare per il fatto che nell’atto di impugnazione il lavoratore non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che il procedimento penale avesse avuto ad oggetto fatti connessi all’adempimento dei compiti d’ufficio, essendosi limitato a negare il conflitto di interessi. 2.Il ricorso è fondato , per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti. 2.1. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., innanzitutto perché il Comune di Taggia non allega di avere eccepito l’inammissibilità dell’appello o che di tale inammissibilità si sia discusso in qualsiasi modo davanti alla Corte genovese. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata è basata sull’affermazione d ella insindacabilità, da parte del giudice, della sussistenza di entrambi ipresupposti per il rimborso delle spese legali previsti dal contratto collettivo (causa di servizio e assenza di conflitto di interessi), in quanto la relativa valutazione sarebbe già stata implicitamente fatta dallo stesso Comune proprio pronunciandola delibera n. 149, di cui la Corte ha affermato che contene va una promessa di pagamento condizionata soltanto all’assoluzione e alla esibizione della parcella quietanzata. In sostanza il motivo di impugnazione del lavoratore era incentrato sulla rilevanza decisiva ed assorbente della delibera comunale, sicché esso non aveva alcun bisogno di essere integrato con la contestazione dell’accertamento giudiziale sull’inesistenza dei suoi presupposti a monte . E come tale il motivo è stato accolto dalla Corte territoriale. 2.2. Il ricorso è invece fondato laddove denuncia la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, proprio con riferimento al valore attribuito dalla Corte d’Appello alla più volte citata deliberacomunale n. 149 del 22.5.2014. 2.2.1. L’interpretazione fatta propria dalla Corte ligure è stata dichiaratamente prescelta «sulla base del tenore letterale della delibera in questione» (in realtà , del dispositivo della delibera, come sottolinea il ricorrente,che riproduce nel ricorso anche il testo del preambolo e della motivazione della delibera). Ma, sebbene quello letterale sia un criterio di grande importanzaper l’interpretazione degli atti di volontà (così come per l’interpretazione di qualsiasi testo scritto) , il precetto contenuto nell’art. 1362, comma 1, c.c. impone il giudice di «non limitarsi al senso letterale delle parole», dovendo egli comunque cercare l’«intenzione delle parti», anche mediante l’interpretazione complessiva delle clausole «le une per mezzo delle altre» (art. 1363 c.c.). 2.2.2. Nel caso di specie, la delibera comunale, anche limitando l’esegesi alla parte riportat a nella sentenza impugnata, dichiara esplicita mente di essere emessa «ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 14.9.2000 per il [OSCURATO:PERSONA] locali», il che è incompatibile con l’asseritavolontà del Comune di riconoscere ai dipendenti il diritto al rimborso delle spese legali a prescindere dalla causa di servizio e d a ll’assenza di conflitto di interessi, che sono i requisiti richiesti proprio dalla norma del CCNL ivi richiamata e dichiaratamente applicata. In secondo luogo, l’impegno di spesa nella delibera era esplicitamente assunto «nei limiti della succitata polizza assicurativa», ovverosia di una polizza stipulata dall’ente comunale a copertura del rischio di spese di assistenza legal e, anche affrontate dai suoi dipendenti. E che a tale impegno il Comune abbia poi effettivamente dato seguito – distribuendo l’indennizzo assicurativo tra i vari dipendenti coinvolti, ad eccezione dell’attuale controricorrente, perché questi rifiutò il pagamento parziale – è affermazione che si legge nel ricorso, non contestata nel controricorso e che trova riscontro nella stessa motivazione della sentenza impugnata, laddove si legge che «il Comune aveva rimborsato, sebbene in misura forfetaria (€ 1.000), le spese legali sostenute da 23 dipendenti che si trovavano nella stessa situazione». Poiché è pacifico che nel presente processo il lavoratore chiede il rimborso di tutte le spese sostenute per l’assistenza legale nel procedimento penale, e non di tali spese «nei limiti della succitata polizza assicurativa»,non si comprende come la Corte d’Appello abbia potuto concludere, «sulla base del tenore letterale della delibera», che il diritto azionato dal lavoratore con l’originario ricorso per decreto ingiuntivo troviil suo fondamento proprio nella delibera n. 149del 22.5.2014, che invece limitava esplicitamente l’impegnoalla capienza della polizza. 2.2.3. La Corte d’Appelloha inoltre del tutto trascurato il criterio legale ermeneutico della«conservazione del contratto», che, «nel dubbio», impone di prediligere l’interpretazione che rende il contratto o le clausole conformi al diritto, e quindi produttivi di un qualche effetto, anziché quella che li renderebbe illegittimi e, quindi, inefficaci(art. 1367 c.c.). Secondo costante orientamento di questa Corte, nel pubblico impiego privatizzato –nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva– non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dallesuddette fonti, nemmeno se di miglior favore per il lavoratore(Cass. nn. 31387/2019; 16150/2024). Pertanto, l’esplicito richiamo all’art. 28 del CCNL e alle condizioni ivi previste per il riconoscimento ai lavoratori del diritto al rimborso delle spese rappresenta va un necessario requisito di validità della delibera, in mancanza del quale essa risulterebbe priva di effetti giuridici, se non nei limiti della copertura assicurativa, idonea ad evitare l’assunzione da parte della pubblica amministrazione di costi non consentiti, perché non conformi alle previsioni della contrattazione collettiva. Ne consegue che, non solo l’interpretazione letterale e sistematica, ma anche il criterio conservativo convergonoverso l’unico risultato possibile, oppostoa quello cui è giunta la Corte d’Appello, di intendere la volontà espressa dal Comune di Taggia nel senso di essersi l’ente impegnato, al più, alla distribuzione tra i soggetti coinvolti dell’indennizzo assicurativo e, per il resto, di avere ribadito la subordinazione del rimborso alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal contratto collettivo. 2.3.Dalle medesime considerazioni consegue, sotto altro profilo giuridico, che, laddove si volesse interpretare la delibera di giunta n. 149 come volta ad attribuire ai lavoratori rimborsi non previsti dal CCNL, si tratterebbe di un atto amministrativo illegittimo, che il giudice civile dovrebbe disapplicare, senza necessità di una specifica domanda o eccezione di parte(v. art. 63 d.lgs. n. 165/2001, nonché, ex multis, Cass. S.U. nn. 17535/22018; 15276/2017; 3677/2009) , con conseguente rigetto della domanda che, invece, proprio dalla validità di quell’atto pretendeva di trarre fondamento. Ha pertanto errato, la Corte d’Appello anche laddove ha liquidato tale ulteriore aspetto della controversiasemplicemente rilevando che «la legittimità della delibera non è stata posta in discussione da alcuna delle parti». 2.4. Infine, anche in una prospettiva prettamente civilistica, la delibera n. 149/2014 ha il contenuto di una «promessa di pagamento», la quale, ai sensi dell’art. 1988 c.c., non è di per sé fonte di un’obbligazione (art. 1173 c.c.), ma ha soltanto l’effetto di sollevare il destinatario della promessa dall’onere di provare il fatto generatore del suo diritto. Fatto generatore che, nel caso di specie, non può che essere individuato nel contratto collettivo (unica fonte legittima dei diritti patrimoniali nel pubblico impiego) e, quindi, nuovamente nel citato art. 28, con tutte le condizioni in esso stabilite. 3. In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, viene decisa nel merito con la definitiva revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Imperia (art. 384, comma 2, c.p.c.). Infatti, una volta escluso che il diritto vantato d al lavoratore possa trovare la sua origine nella delibera n. 149 della giunta comunaledi Taggia, a prescindere dalle condizioni previste dall’art. 28 del CCNL, e dovendosi fare invece riferimento proprio a queste condizioni, è facile constatare che il tipo di fatto per cui era stato avviato il procedimento penale (indebita timbratura di cartellino marcatempo per altra collega) non rientra certo tra i « fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio»(conf., in termini, v. Cass. 20561/2018); inoltre, dopo l’assoluzione penale, al lavoratore venne inflitta una sanzione disciplinare per il medesimo fatto (rimprovero verbale, come indicato nella sentenza impugnata), il che rende evidente il conflitto di interessi tra lavoratore e datore di lavoro. 4. Le spesedell’intero processo seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto ai compensi, in € 2.020per il primo grado, in € 1.900 per l’appello e in € 2.000 per il presente giudizio di legittimità. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, in accogli mento del l’opposizione , revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2017 del Tribunale di Imperia; condanna il lavoratore al pagamento , in favore del Comune di Taggia, delle spese dell’intero processo, liquidate , quanto ai compensi, in € 2.020 per il primo grado, in € 1. 90 0 per