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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42319/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9/11/2015 per i reati di cui agli artt. 341-bis 612, comma secondo, cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione a sostegno dell'applicata recidiva, è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, risultando dunque non consentito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la qualità di pluripregiudicato per reati commessi nell'arco di un decennio tra 2001 e il 2012, rispetto ai quali il nuovo episodio vale a rinnovare il giudizio di pericolosità del ricorrente.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9/11/2015 per i reati di cui agli artt. 341-bis 612, comma secondo, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione a sostegno dell'applicata recidiva, è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, risultando dunque non consentito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la qualità di pluripregiudicato per reati commessi nell'arco di un decennio tra 2001 e il 2012, rispetto ai quali il nuovo episodio vale a rinnovare il giudizio di pericolosità del ricorrente. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42319/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris