CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità. rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, inoltre che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha rideterminato la pena irrogata dal primo giudice riducendola in misura pari al minimo edittale per il più grave reato di ricettazione ed aumentandola in misura assai modesta per i numerosi reati satellite (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. t pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); considerato il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione dell'art.81 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen. già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha correttamente affermato che le condotte in esame e quelle già giudicate, verificatesi in contesti temporali differenti e integranti fattispecie di reato eterogenee, non risultano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva con conseguente inapplicabilità dell'istituto della continuazione (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in